Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19121 del 06/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19121
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 972/2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– ricorrente –
contro
PROMA SSA SRL in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 119, presso lo studio
dell’avvocato CICCHIELLO F., rappresentata e difesa dall’avvocato
RUBINO Francesco, giusta mandato speciale a margine del
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 140/2007 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 21.11.07, depositata il 22/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE;
udito per la controricorrente l’Avvocato Domenico Trobia (per delega
avv. Francesco Rubino) che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO DESTRO
che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa, in cui il contribuente ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“Il ricorso dell’Agenzia si rivela manifestamente infondato in quanto non sussiste l’invocata nullità della sentenza impugnata per asserita inesistenza della motivazione.
Va, infatti ribadito che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 c.p.c., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione; ne consegue che risponde al modello legale la motivazione per relationem in cui il giudice di secondo grado abbia fatto riferimento – come nella specie (richiamando in particolare la ricostruzione della fattispecie e l’interpretazione del contratto alla cui esecuzione si riferisce il rilievo erariale – all’esame degli atti del primo giudizio ed alla conformità ad essi della motivazione estesa dal giudice di primo grado, in tal modo consentendo il controllo sul riesame della questione oggetto della domanda (Cass. n. 22801/09; 17145/06; 520/05).
Pertanto, si propone che, la Corte tratti il procedimento in Camera di consiglio”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte; la parte erariale ha presentato memoria; quella privata ha spiegato difesa orale.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non inficiati dalle difese svolte in vista della trattazione odierna, e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 6.700,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010