Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19121 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27961-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

STUDIO LEGALE AVVOCATI S.T. E F.T.,

elettivamente domiciliato in ROMA, V.PAOLO EMILIO 34, presso lo

studio dell’avvocato MARCELLA DE NINNO, rappresentato e difeso

dall’avvocato SALVATORE TRANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3730/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

RILEVATO

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto l’opposizione dello Studio Legale Avvocati S.T. e F.T. avverso la richiesta di pagamento IRAP in relazione all’anno 2008;

che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il modesto impiego di mezzi e di strumenti non avrebbe potuto configurare l’esercizio di un’attività professionale organizzata, anche in mancanza della collaborazione di terzi o di dipendenti; che il ricorso è affidato a due motivi;

che, col primo, l’Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Invero, l’esercizio in forma associata di una professione liberale rientrerebbe nell’ipotesi regolata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) dovendosi prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione;

che, col secondo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, la ricorrente sostiene che, in ogni caso, l’esistenza di un’autonoma organizzazione si presumerebbe fino a prova contraria, che la controparte non avrebbe fornito;

che lo Studio Legale si è costituito con controricorso, rilevando la tardività dell’appello e comunque la sua infondatezza;

che l’eccezione di tardività dell’appello è destituito di fondamento;

che, invero, quando, con il controricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, consentendo l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Sez. L, n. 8069 del 21/04/2016);

che dall’esame è emerso come l’atto di appello sia stato consegnato per la notifica all’Ufficio Postale il 1 aprile 2014, dunque pienamente all’interno del termine per l’impugnazione; che il primo motivo è fondato;

che, in tema di IRAP, l’esercizio in forma associata di una professione liberale, compresa quella forense, rientra nell’ipotesi regolata dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c) e costituisce, quindi, in base alla seconda parte dell’art. 2, comma 1 medesimo D.Lgs., presupposto dell’imposta, dovendosi prescindere completamente dal requisito dell’autonoma organizzazione (Sez. U, n. 7371 del 14/04/2016; Sez. 5, n. 25313 del 28/11/2014);

che, in altri termini, l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività;

che il secondo motivo resta assorbito;

che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo;

che le spese del giudizio di merito devono essere compensate, mentre quelle del giudizio di cassazione vanno dichiarate irripetibili.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetto il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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