Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19120 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 28/09/2016), n.19120LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10781-2013 proposto da:

BNP PARIBAS LEASE GROUP SPA in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CACCINI 1,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA BELLETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO ANDERLONI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GINESTRA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA R. DE CESARE 36, presso lo studio

dell’avvocato ANTONELLA CASSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANTONIO DE MARCO giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2012 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata il 17/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Presidente e Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASSANDRO per delega

dell’Avvocato DE MARCO che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO LUIGI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 16.4.13, la Società BNP Paribas Lease ha impugnato cumulativamente innanzi a questa Corte le sentenze della Commissione tributaria regionale di Potenza recanti i numeri 125/3/12; 126/03/12 e 128/3/12 relative tutte a cartelle di pagamento (rispettivamente: (OMISSIS) – (OMISSIS) – (OMISSIS)) aventi ad oggetto Tarsu (OMISSIS) emesse dal comune di Ginestra.

Con le predette decisioni la CTR di Potenza aveva rigettato i gravami avverso le sentenze di primo grado sostenendo che,secondo la normativa vigente in materia, l’emissione dell’atto prodromico (avviso di accertamento) si rende necessario solo in ipotesi ben circoscritte derivanti dalle variazioni delle condizioni di tassabilità ovvero quando il contribuente non abbia presentato denuncia ovvero denuncia infedele o incompleta. Riteneva quindi che nel caso di specie siffatte condizioni non ricorrevano, essendo stata determinata la quantificazione della tassa sulla base della denuncia effettuata dalla contribuente avente effetto anche per gli anni successivi.

Inoltre la odierna ricorrente andava considerata ad ogni effetto soggetto passivo dell’obbligazione tributaria così come formalizzata dal comune impositore.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la BNP Paribas sulla base di due motivi cui resiste con controricorso il comune di Ginestra.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, la banca ricorrente ripropone la doglianza secondo cui ai fini della legittimità della emissione della cartella di pagamento doveva essere stato previamente notificato avviso di accertamento.

Con il secondo motivo lamenta l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art 62, perchè nel caso di specie gli immobili non erano in condizione di utilizzare il servizio rifiuti essendo destinati alla vendita. Con il terzo motivo lamenta l’omessa motivazione circa l’utilizzabilità del servizio, avendo a tale proposito la sentenza motivato apoditticamente che in proposito la banca non aveva fornito prova contraria.

Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare che in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 72, comma 1, attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell’anno precedente, purchè sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicchè, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente, non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento. (Cass 22248/15).

In relazione anche ad altri tributi è stato infatti chiarito che un previo accertamento sostanziale non è necessario nel caso in cui il rapporto tributario sussista con soggetti e con oggetto tendenzialmente stabili o a dichiarazione meramente iniziale del contribuente o, com’anche si dice, a dichiarazione ultrattiva, cioè di una dichiarazione, o denuncia, del contribuente che, a causa della tendenziale stabilità degli elementi strutturali, soggettivo od oggettivo, del rapporto giuridico tributario, non dev’essere riformulata quando, in assenza di variazione di uno di essi, sarebbe identica a quella precedente e, quindi, inutile.

In siffatte fattispecie l’esercizio del potere di liquidazione, previo accertamento formale, è legittimo a condizione che esso sia conforme al principio dell’imputazione diretta al contribuente degli effetti della sua dichiarazione, mentre è necessario esercitare il potere di accertamento sostanziale quando la modificazione che l’ufficio intende far valere in ordine ad uno degli elementi strutturali del rapporto, (Cass. 9433/05).

Nel caso di specie risulta dalla stessa sentenza nonchè dallo stesso controricorso del Comune di Ginestra che la banca ricorrente è proprietaria dell’immobile e che, a far data dal 16.9.04, era entrata in possesso dello stesso mentre in precedenza l’immobile era nella disponibilità di altra impresa che aveva presentato la denuncia.

Vi è stata dunque una mutazione del soggetto che aveva effettuato la dichiarazione e deve quindi ritenersi che tale situazione non consentiva al Comune di emanare la cartella senza previo avviso di accertamento poichè al nuovo obbligato non poteva imputarsi la dichiarazione fatta dal soggetto che aveva in precedenza avuto il possesso dell’immobile. Il motivo va quindi accolto.

Restano assorbiti i restanti due.

Le sentenze impugnate vanno quindi cassate senza rinvio e, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., vanno annullate le cartelle di pagamento oggetto di giudizio.

La peculiarità della controversia e della questione consente la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso,assorbiti gli altri, cassa le sentenze impugnate e annulla le cartelle di cartelle di pagamento oggetto di giudizio; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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