Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19120 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. III, 19/09/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 19/09/2011), n.19120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6036-2010 proposto da:

P.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TARANTO 44, presso lo studio dell’avvocato MIUCCIO

GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAGANO

PIETRO, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI SPA (già SAI – ASSICURATRICE INDUSTRIALE SPA)

(OMISSIS) giusta fusione per incorporazione della Compagnia La

Fondiaria Assicurazioni SpA nella SAI SpA, nella qualità di Impresa

Designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in

persona del procuratore speciale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso

lo studio dell’avvocato PERILLI MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta

e difende, giusta mandato speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

COMMISSARIO LIQUIDATORE PRO TEMPORE DELLA SOCIETA’ ASSICURAZIONI SAN

MARINO, L.T.E.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 97/2009 della CORTE D’APPELLO di MESSINA DEL

31.1.09, depositata il 13/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

udito per il ricorrente l’Avvocato Giuseppe Miuccio che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Considerato che è stata depositata in cancelleria relazione del seguente tenore:

“Con sentenza del 30/6/2009 la Corte d’Appello di Torino, in accoglimento dei gravami interposti – rispettivamente – in via principale dalla società Arcase di Alfredo Iezza & C. s.a.s. e in via incidentale dai sigg.ri P.E. ed altri, riformava la sentenza del Tribunale di Torino del 29/10/2004 di rigetto della domanda della prima di condanna di questi ultimi al pagamento della provvigione asseritamente spettantele a titolo di mediazione immobiliare, nonchè di rigetto della domanda in via riconvenzionale dai sigg.ri P.E. ed altri spiegata nei confronti della società a titolo di risarcimento danni.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg.ri P.E. ed altri propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 6 motivi.

Resiste con controricorso la società Arcase s.r.l. (già Arcase di Alfredo Iezza & C. s.a.s.).

Con il 1^ motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 2^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 ss. c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 3 motivo denunzia contraddittorietà della motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 4^ motivo denunzia omesso esame di fatto decisivo, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Con il 5^ motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Con il 6^ motivo denunzia insufficienza della motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5.

Il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile, in applicazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, art. 366-bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5.

L’art. 366-bis c.p.c. dispone infatti che nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4 l’illustrazione di ciascun motivo deve, a pena di inammissibilità, concludersi con la formulazione di un quesito di diritto (cfr. Cass., 19/12/2006, n. 27130).

Quanto al vizio di motivazione, a completamento della relativa esposizione esso deve indefettibilmente contenere la sintetica e riassuntiva indicazione: a) del fatto controverso; b) degli elementi di prova la cui valutazione avrebbe dovuto condurre a diversa decisione; c) degli argomenti logici per i quali tale diversa valutazione sarebbe stata necessaria (art. 366-bis c.p.c.).

Al riguardo, si è precisato che l’art. 366-bis c.p.c. rispetto alla mera illustrazione del motivo impone un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile, ai fini dell’assolvimento del relativo onere essendo pertanto necessario che una parte del medesimo venga a tale indicazione “specificamente destinata” (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002).

Orbene, nel caso, i motivi con i quali si denunziano vizi di motivazione non recano invero la “chiara indicazione” – nei termini più sopra indicati- delle relative “ragioni”, inammissibilmente rimettendosene l’individuazione all’attività esegetica di questa Corte, a fortiori non consentita in presenza di formulazione come nella specie altresì carente di autosufficienza.

I motivi con i quali si denunziano vizi di violazione o falsa applicazione di norme di diritto, oltre che formulati in violazione del principio di autosufficienza, non recano per altro verso i prescritti quesiti di diritto.

La norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. è d’altro canto insuscettibile di essere interpretata nel senso che il quesito dì diritto possa, e a fortiori debba, desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, giacchè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (v.

Cass. Sez. Un., 5/2/2008, n. 2658; Cass., Sez. Un., 26/03/2007, n. 7258).

I motivi si palesano pertanto privi dei requisiti a pena di inammissibilità richiesti dai sopra richiamati articoli, nella specie applicantisi nel testo modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, essendo stata l’impugnata sentenza pubblicata successivamente alla data (2 marzo 2006) di entrata in vigore del medesimo;

atteso che la relazione è stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite;

rilevato che i ricorrenti hanno presentato memoria;

considerato che il P.G. ha condiviso la relazione;

rilevato che a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio il collegio ha condiviso le osservazioni esposte nella relazione, non infirmate dalle osservazioni dalla ricorrente esposte nella memoria, ove si sostiene l’asserita formulazione e la relativa idoneità dì quesiti e sintesi, nonchè l’idoneità dei redatti motivi;

ritenuto che il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile;

considerato che le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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