Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19120 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30855-2018 proposto da:

F.A., rappresentata e difesa dall’avvocato Ennio Claudio

Tocci ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Emilio Faà Di Bruno

69, presso lo studio dell’avvocato Silvia Roscioni;

– ricorrente –

contro

C.M.G., rappresentata e difesa dall’avvocato Gino

Perrotta ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Santa Costanza

39, presso lo studio dell’avvocato Davide Perrotta;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 938/2018 del Tribunale di Cosenza, depositata

il 21/04/2018;

letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli

artt. 376 e 380-bis c.p.c.;

letti il ricorso, il controricorso e le memorie difensive;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16 luglio 2020 dal Consigliere Dott. Cosimo

D’Arrigo.

 

Fatto

RITENUTO

F.A. proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificatole, contestualmente al titolo esecutivo, ad istanza di C.M.G., sostenendo che la notificazione fosse inesistente.

Il Tribunale di Cosenza, nel contraddittorio fra le parti, rigettava l’opposizione, ritenendo che la proposizione della stessa avesse avuto l’effetto sanante della nullità fatta valere.

Avverso tale decisione la F. ha proposto ricorso per un unico motivo. La C. ha resistito con controricorso.

Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

La F. ha depositato memorie difensive.

Diritto

CONSIDERATO

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla controricorrente, secondo la quale la sentenza del Tribunale si sarebbe dovuta impugnare mediante appello, in ossequio del principio dell’apparenza, poichè l’opposizione proposta dalla F. era stata espressamente qualificata ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2.

L’eccezione è infondata.

E’ vero che nell’indicazione dell’oggetto della causa si legge “opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c., comma2) mobiliare”. Ma è evidente che si tratta di un refuso sprovvisto di efficacia qualificativa dell’opposizione. Difatti, nel corpo della motivazione il Tribunale ripetutamente menziona l’art. 617 c.p.c. e si sofferma sull’esigenza di coordinare tale norma con il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3. Ma, soprattutto, è dirimente la circostanza che nel dispositivo si legge: “rigetta l’opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da F.A.”.

Dunque, non solo non è vero che il Tribunale ha qualificato l’opposizione di che trattasi come proposta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ma, addirittura, è vero il contrario, esistendo espressa qualificazione nei termini di opposizione agli atti esecutivi.

Venendo al ricorso, lo stesso è manifestamente fondato.

L’unica ratio decidendi della sentenza impugnata è che un eventuale vizio nella notificazione dell’atto di precetto e del titolo esecutivo, dando luogo ad un’ipotesi di nullità ma non di radicale inesistenza, risulterebbe comunque sanato dalla mera proposizione dell’opposizione. Sulla base di tale rilievo preliminare, il Tribunale ha sostanzialmente omesso di verificare se il vizio denunciato dalla F. fosse realmente sussistente.

In realtà, nel caso in esame deve trovare applicazione il principio secondo cui la nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 3, dalla proposizione dell’opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell’atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell’atto di precetto è quella di consentire all’intimato di adempiere spontaneamente all’obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l’avvio dell’esecuzione forzata contro di lui (Sez. 3, Sentenza n. 24291 del 16/10/2017, Rv. 645837 – 01).

Nel caso di specie risulta non controversa la circostanza che l’opposizione venne proposta dalla F. solo dopo che ella ricevette la notificazione dell’atto di pignoramento. Pertanto, all’iniziativa giudiziaria non può attribuirsi l’effetto di aver sanato la nullità eventualmente sussistente.

Di conseguenza, la sentenza impugnata deve essere cassata.

Poichè la questione della dedotta invalidità della notificazione dell’atto di precetto resta impregiudicata, spetterà al giudice di rinvio verificare se il vizio denunciato dall’opponente sia davvero sussistente.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Cosenza in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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