Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19120 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30166/2008 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio del Dott. GIUSEPPE PLACIDI, rappresentato e difeso

dall’avvocato LO MONACO Giuseppe, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO di ENNA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 113/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di PALERMO – Sezione Staccata di CALTANISSETTA del

15.10.07, depositata il 05/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Va preliminarmente osservato che, nella specie, non vi è motivo di dubitare del consolidamento della giurisdizione del giudice tributario, non essendo stata la stessa contestata nel presente giudizio ed essendosi quindi formato giudicato implicito interno sulla questione prima della pubblicazione di Corte cost. n. 130/08 (Cass. S.U. n. 8998/09).

I primi due motivi del ricorso sono privi di idoneo quesito di diritto, dovendosi ribadire che, in tema di ricorso per cassazione, è necessaria, a pena di inammissibilità, la formulazione del quesito di diritto nei ricorsi per i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4; non può, infatti, ritenersi sufficiente il fatto che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, perchè una, siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c., che ha introdotto, anche per l’ipotesi di ricorso in esame, il rispetto del requisito formale che deve esprimersi nella formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronunzia del giudice nei limiti di un accoglimento o di un rigetto del quesito formulato dalla parte (Cass. S.U. n. 23732/07). Nella specie, il quesito non è idoneamente formulato nel primo nel secondo motivo che deducono violazione di legge, perchè alla fine di esse il ricorrente si limita a richiedere l’affermazione di una propria tesi, senza, tuttavia, accompagnare tale affermazione con la sintetica specificazione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, nè della regola di diritto applicata da detto giudice (Cass. n. 19769/08).

Il terzo motivo di ricorso si rivela manifestamente infondato in quanto non sussiste l’invocata nullità della sentenza impugnata per asserita inesistenza della motivazione. Va, infatti ribadito che la conformità della sentenza al modello di cui all’art. 132 cod. proc. civ., n. 4, e l’osservanza degli artt. 115 e 116 c.p.c., non richiedono che il giudice del merito dia conto di tutte le prove dedotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente e necessario che egli esponga in maniera concisa gli elementi in fatto e in diritto posti a fondamento della sua decisione; ne consegue che risponde al modello legale la motivazione per relationem in cui il giudice di secondo grado abbia fatto riferimento – come nella specie (richiamando in particolare la ricostruzione della fattispecie e l’interpretazione del contratto alla cui esecuzione si riferisce il rilievo erariale – all’esame degli atti del primo giudizio ed alla conformità ad essi della motivazione estesa dal giudice di primo grado, in tal modo consentendo il controllo sul riesame della questione oggetto della domanda (Cass. n. 22801/09; 17145/06; 520/05).

Infine, il quarto ed il quinto motivo sono inammissibili, per violazione dell’art. 366 bis, non contenendo la chiara indicazione delle ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione rende la sentenza inidonea a giustificare la decisione, in quanto manca in essi una parte specificamente e riassuntivamente destinata a detto fine (in tal senso, v. Cass. 16002/07; S.U. 20603/07; 4961/08;

8897/08; 4556/09).

Pertanto, si propone che, la Corte tratti il procedimento in Camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

PQM

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

 

 

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