Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1912 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2021, (ud. 05/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4186-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CHRISTIAN CALIFANO;

– controricorrente –

nonchè da:

S.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa

dall’avvocato CHRISTIAN CALIFANO;

– ricorrente successivo –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 122/2011 della COMM. TRIB. REG. TOSCANA,

depositata il 16/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/11/2020 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’agenzia delle entrate ha proposto un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 122/21/2011 del 16.12.2011, con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n. 22541/09 (affermativa del rispetto da parte dell’agenzia delle entrate del termine decadenziale di legge per la notificazione dell’atto), ha accolto il ricorso originariamente proposto dalla contribuente S.R. avverso la cartella di pagamento notificatale il 21.7.2001, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, in recupero di Irpef dovuta su redditi assoggettati a tassazione separata (plusvalenza da cessione di azienda farmaceutica, esposta al quadro M mod. 740 rigo M1 della dichiarazione dei redditi presentata nel 1996 per l’anno 1995).

La commissione tributaria regionale, per quanto qui ancora rileva, ha ritenuto che la cartella in questione, primo ed unico atto con il quale l’amministrazione Finanziaria aveva portato a conoscenza della contribuente la propria pretesa, non fosse sufficientemente motivata, perchè contenente soltanto la seguente dicitura “somme dovute dopo il controllo della dichiarazione dei redditi modello 740/1995 presentata nel 1996 – Irpef redditi soggetti a tassazione separata – totale redditi tassazione separata lire 753 milioni – imposta dovuta Lire 186.000.102”.

Ha resistito con controricorso e memoria la S..

p. 2. Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate ha lamentato – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che, nella specie, non si trattava di atto impositivo, bensì di mero atto di recupero di un’imposta risultante dalla stessa dichiarazione della contribuente la quale aveva, ella stessa, optato per la tassazione separata del reddito da plusvalenza. Inoltre, nel riferire in giudizio di non essere più in possesso delle dichiarazioni dei redditi relative alle annualità 1993 e 1994, la S. aveva dimostrato di essere a conoscenza del fatto che, ex art. 18 Tuir, l’aliquota applicabile nella specie era quella corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore a quello di maturazione della plusvalenza.

p. 3. Assegnata la causa alla camera di consiglio del 23 ottobre 2018, interveniva – successivamente all’adunanza camerale ma prima della pubblicazione dell’ordinanza – istanza con la quale la S. formulava richiesta di sospensione del processo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, convertito in L. n. 136 del 2018, al fine di poter accedere alla definizione della lite. A seguito di ciò, interveniva l’ordinanza 16 gennaio 2019 con la quale questa Corte, osservato che la presente controversia nei confronti dell’agenzia delle entrate appariva definibile ai sensi della normativa citata, disponeva, in sede di riconvocazione della camera di consiglio, il rinvio della causa a nuovo ruolo per verificare l’esito dell’istanza di definizione medesima.

In data 5 marzo 2020 l’agenzia delle entrate notificava tuttavia alla contribuente provvedimento di diniego dell’istanza di definizione agevolata (presentata in via telematica il 30.5.2019 con indicazione del valore della lite, pari ad Euro 96.116,76, dell’importo dovuto per la definizione, pari ad Euro 14.417,52, e del pagamento della prima delle cinque rate previste) assumendo che la definibilità ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, dovesse essere esclusa, come da circolari interne in materia, in quanto si verteva nella specie non già di atto impositivo, ma di atto puramente liquidatorio e di recupero di somma rinveniente dalla stessa dichiarazione della contribuente.

Avverso questo diniego la contribuente ha proposto ricorso ai sensi del D.L. citato, art. 6, comma 12, (impugnato il 5 luglio 2020 nel termine risultante dal D.L. n. 18 del 2020, art. 83, conv. in L. n. 27 del 2020), insistendo per la definibilità della lite stante la natura sostanzialmente impositiva della cartella impugnata e la non vincolatività delle circolari ministeriali in materia.

L’atteggiamento negatorio dell’amministrazione finanziaria si poneva anzi in contrasto con l’orientamento di legittimità, con conseguente sussistenza dei presupposti della temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c., comma 3.

p. 4. Va preliminarmente affrontata la questione della definibilità della lite, fatta oggetto di impugnativa incidentale del diniego.

Contrariamente a quanto affermato dall’agenzia delle entrate, sono nella specie ravvisabili i presupposti di tale definibilità; e ciò sulla base del più recente orientamento di legittimità, seppure riferito ad un condono diverso (D.L. n. 289 del 2002, art. 16), ma strutturato in maniera del tutto analoga a quello di cui al D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Sussiste inoltre piena identità di ratio.

Stabilisce quest’ultima disposizione che: “1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. (…) 5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dalla decisione Euratom del Consiglio 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE, art. 2, paragrafo 1, lett. a), e decisione n. 2014/335/UE, Euratom del Consiglio 26 maggio 2014, e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi del Reg. (UE) Consiglio, del 13 luglio 2015, n. 2015 del 1589, art. 16”.

Si è osservato, in termini con la presente fattispecie, (Cass. 27270/2017, con ulteriori richiami) che: “è orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte che, in caso di cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, l’atto non rappresenta la mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atti di accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei confronti del dichiarante, conseguendone la sua impugnabilità, del D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 19, anche per contestare il merito della pretesa impositiva (cfr. Cass. 4.12.2015, n. 24772, 22.1.2014, n. 1263). L’impugnazione della cartella di pagamento, con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente, origina comunque una controversia definibile in forma agevolata, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente, con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (cfr. ex multis, Cass. n. 31055 del 2017; Cass. n. 28611 del 2017; Cass. n. 1296 del 2916; Cass. n. 1295 del 2016; Cass. n. 26997 del 2014; Cass. n. 22672 del 2014). Questa Corte, del resto, non ha mancato di chiarire che risulta, di per sè, irrilevante la circostanza che la cartella esattoriale contenga la liquidazione di imposte dichiarate e non versate, una volta che, da un lato, la cartella di pagamento rappresenta il primo atto con cui l’Amministrazione ha esercitato la propria pretesa tributaria, e dall’altro occorre comunque riconoscere al contribuente di poter impugnare la cartella, anche al fine di esercitare il proprio diritto alla emendabilità, pure in sede contenziosa, della propria dichiarazione (cfr. Cass. n. 22672 del 2014; Cass. n. 23269 del 2018). La motivazione del provvedimento di diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria al condono richiesto il 27.3.2012 dalla contribuente, ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, deve pertanto giudicarsi non conforme a diritto. L’Agenzia delle Entrate infatti, per le ragioni innanzi esposte, ha errato nell’escludere la pendenza tra le parti di una lite effettiva, come tale suscettibile di definizione agevolata (…)”.

p. 5. Affermata dunque la definibilità della controversia in esame, rileva quanto ulteriormente stabilito dall’art. 6 cit., nel senso che: “(…) 6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; (…) Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. (…) 10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020. (…) 13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L’impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Consegue pertanto il rinvio a nuovo ruolo della causa a data successiva al 31 dicembre 2020.

PQM

La Corte:

– V.to D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018;

– accoglie il ricorso della contribuente contro il diniego di definizione della controversia pendente e, conseguentemente, dichiara definibile la lite;

– dispone rinvio a nuovo ruolo della causa in data successiva al 31 dicembre 2020.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della quinta sezione civile, il 5 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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