Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1912 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 02/12/2010, dep. 27/01/2011), n.1912

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13350-2005 proposto da:

TECNICOM SRL, in persona del legale rappresentante ing. L.

R., P.IVA (OMISSIS), elettivamente domiciliata) in ROMA, VIA

SALARIA 290, presso lo studio dell’avvocato DI MARCANTONIO CARLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato PEZONE NICOLA;

– ricorrente –

contro

DITTA AUTOSPURGO LA MARGHERITA DI FERDINANDO NACCI in persona del

legale rappresentante N.F. P. IVA (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio

dell’avvocato POMPONIO AMEDEO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CIPRIANI STEFANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1234/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito l’Avvocato CARLO DI MARCANTONIO con delega dell’avvocato NICOLA

PEZONE difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 28.11.1999 l’Autospurgo la Margherita conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Siena la Tecnicom srl chiedendo di accertare l’inadempimento nella esecuzione del contratto di compravendita di una autobotte priva dei requisiti promessi e difettosa e di condannare la convenuta alla restituzione del prezzo ed ai danni.

La convenuta eccepiva l’incompetenza territoriale, la prescrizione e la propria estraneità.

Il Tribunale accoglieva l’eccezione di incompetenza e disponeva la trasmissione degli atti alla sezione di Poggibonsi che, con sentenza n. 94/2001, rigettava la domanda per prescrizione.

Proponeva appello la soccombente, resisteva controparte e la Corte di appello di Firenze, con sentenza 1234/2004, in accoglimento parziale dell’appello, dichiarava risolto per inadempimento della Tecnicom il contratto condannandola alla restituzione di Euro 19.108,91 oltre interessi, spese e restituzione del mezzo. La Corte deduceva che, dal riconoscimento dei vizi, derivava una nuova obbligazione sottoposta a prescrizione decennale e, nella specie, la Tecnicom aveva prodotto in giudizio la fattura dell’Autocar, a lei intestata, ove erano descritti i lavori effettuati dopo l’acquisto del 3.6.1998 ed aveva confermato di aver riconsegnato il mezzo all’appellante, originaria attrice, il 16 luglio 1998.

Ricorre Tecnicom srl con due motivi, illustrati da memoria, resiste l’Autospurgo La Margherita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sotto il profilo della nullità della procura speciale e della illeggibilità della firma del mandante, posto che la procura a margine dell’atto si intende conferita per il proposto gravame mentre la firma L.R., corrisponde a quella del legale rappresentante della Tecnicom, risultante sia dal ricorso che dalla sentenza impugnata.

Col primo motivo si denunzia falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare dell’art. 1495 c.c. perchè parte attrice non ha ottemperato alla denunzia dei vizi nei termini ed il presunto riconoscimento non può ammettersi.

Col secondo motivo si lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione in riferimento alla ritenuta efficacia probatoria della perizia di parte ed alla quantificazione delle somme sulla base di quanto indicato dall’attrice.

Osserva questa Corte Suprema:

La sentenza impugnata, dalla fattura per lavori successivi alla vendita e dalla conferma, a pagina tre della conclusionale della Tecnicom, di aver riconsegnato il mezzo all’appellante il 16 luglio 1998, ha desunto la prova del riconoscimento dei vizi e la nuova obbligazione.

In ordine ai vizi ha dedotto non sussistere dubbi sia per l’intervenuto indicato riconoscimento sia sulla base della prodotta perizia di parte effettuata in giudizio penale “che costituisce pur sempre un elemento valido di giudizio e dalla quale risulta l’assoluta antieconomicità dell’effettuazione di qualsiasi intervento riparatore”.

Trattasi di motivazione sintetica ma sufficiente rispetto alla quale la prima censura sulla mancata denunzia è ininfluente di fronte alla prova di una riparazione da parte della Tecnicom dopo l’acquisto mentre è assiomatica la contestazione del riconoscimento.

La seconda doglianza non tiene conto della circostanza che la valutazione discrezionale della Corte sulle risultanze peritali e sulla antieconomicità di qualsiasi intervento riparatore non poteva non condurre alla risoluzione per inadempimento.

La censura con la quale alla sentenza impugnata s’imputino i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere intesa a far valere, a pena d’inammissibilità comminata dall’art. 366 c.p.c., n. 4 in difetto di loro puntuale indicazione, carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, od ancora mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi; non può, per contro, essere intesa a far valere la non rispondenza della valutazione degli elementi di giudizio operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte ed, in particolare, non si può con essa proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento degli elementi stessi, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma stessa; diversamente, il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe – com’è, appunto, per quello in esame – in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice del merito, id est di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di legittimità.

Nè può imputarsi al detto giudice d’aver omesso l’esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi, giacchè nè l’una nè l’altra gli sono richieste, mentre soddisfa all’esigenza d’adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti – come è dato, appunto, rilevare nel caso di specie – da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo; in altri termini, perchè sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell’art. 132, n. 4 e degli artt. 115 e 116 c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell’esito dell’avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata dell’adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.

Nella specie, per converso, le esaminate argomentazioni non risultano intese, nè nel loro complesso nè nelle singole considerazioni, a censurare le rationes decidendi dell’impugnata sentenza sulle questioni de quibus, bensì a supportare una generica contestazione con una valutazione degli elementi di giudizio in fatto difforme da quella effettuata dal giudice a qua e più rispondente agli scopi perseguiti dalla parte, ciò che non soddisfa affatto alla prescrizione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto si traduce nella prospettazione d’un’istanza di revisione il cui oggetto è estraneo all’ambito dei poteri di sindacato sulle sentenze di merito attribuiti al giudice della legittimità, onde le argomentazioni stesse sono inammissibili, secondo quanto esposto nella prima parte delle svolte considerazioni.

Donde il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 1200, di cui 1000 per compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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