Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19119 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 08/09/2016, dep. 28/09/2016), n.19119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5235-2012 proposto da:

MYTHEN SPA in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo

STUDIO LEGALE UGHI E NUNZIANTE, rappresentato e difeso dagli

avvocati GIOVANNA BRANCA, CARMEN ORIANI giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI FERRANDINA in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA VOLTERRA 15, presso lo studio

dell’avvocato ROSARIO TARSIA, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– controricorrente –

nonchè contro

TRIBUTI ITALIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 149/2011 della COMM. TRIB. REG. di POTENZA,

depositata l’11/07/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2016 dal Presidente e Relatore Dott. RAGONESI VITTORIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Mythen spa impugnava innanzi la Commissione tributaria provinciale di Matera l’avviso di accertamento per omesso versamento TARSU, per l’anno (OMISSIS), emesso dalla Tributi Italia spa, concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per il Comune di Ferrandina. Deduceva che,contrariamente al quanto disposto con il provvedimento in questione non tutte le aree le proprio stabilimento industriale erano soggette a tassazione in quanto alcune erano poste a servizio dell’attività produttiva di rifiuti speciali e come tali non assoggettabili a TARSU.

La Commissione Tributaria Provinciale di Matera, in data 14.10/27.11.2009, rigettava il ricorso.

La contribuente proponeva ricorso alla Commissione regionale eccependo l’errata applicazione di legge circa la carenza di potere nell’emettere avviso di accertamento, essendosi risolto il contratto di affidamento del servizio fin dal (OMISSIS). Nel merito ribadiva la genericità e mancanza di motivazione dell’accertamento,gravando sull’Ufficio l’onere di provare in fatto ed in diritto la ragione sulla quale si fondava la pretesa fiscale in difformità della dichiarazione del contribuente.

Rilevava, ancora, che aveva errato il primo Giudice nel ritenere che la contribuente non aveva assolto all’onere probatorio sia in fase dichiarativa che in fase contenziosa.

Chiedeva l’ annullamento dell’avviso di accertamento, nonchè la trattazione in pubblica udienza.

In data 08.06.2010 la contribuente depositava istanza di remissione in termini con la quale rilevava che, in data 19.06.2010, era stato consegnato l’atto di appello all’ufficiale giudiziario per la notifica e questo era stato reso “non notificato per irreperibilità” solo in data 27.06.2010, cosicchè si sarebbe verificata un’incolpevole decadenza. L’appello veniva notificato alla fine al fallimento, nelle more intervenuto, della Tributi Italia spa.

Il Comune di Ferrandina depositava controdeduzioni in data 27.4.11.

La CTR di Potenza rigettava il gravame.

Avverso la detta sentenza ricorre per cassazione la Mythen spa sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso il comune di Ferrandina.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente denuncia la nullità dell’avviso di accertamento del (OMISSIS) poichè il comune aveva risolto il contratto con Tributi Italia spa in data (OMISSIS) per cui l’atto era stato emesso in carenza di potere.

Con il secondo motivo assume che i locali del proprio immobile non sono soggetti a tassazione Tarsu ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art 62, producendo le stesse rifiuti speciali e che tale circostanza era stata già accertata da precedenti sentenze della CTR passate in cosa giudicata relative a diversi anni d’imposta.

Con il terzo motivo la società contribuente lamenta che il Comune ha tassato una superficie maggiore rispetto a quella dichiarata dal contribuente in sede di denuncia senza adeguata motivazione.

Va preliminarmente osservato che l’intervenuto fallimento della Mythen spa nel corso del presente giudizio di cassazione non ne comporta l’interruzione.

La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato in tema di giudizio di cassazione, l’intervenuta modifica della L.Fall., art. 43, per effetto del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, art. 41, nella parte in cui recita che “l’apertura del fallimento determina l’interruzione del processo”, non comporta una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità posto che in quest’ultimo, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge. (Cass 21153/10; Cass 17450/13;Cass 24635/15).

Il primo motivo risulta fondato.

E’ pacifico in giudizio che il Comune di Ferrandina ha revocato il mandato di concessione alla Tributi Italia spa e detto provvedimento è stato adottato il (OMISSIS) e pubblicato il 5.11.08, mentre l’avviso di accertamento è stato emesso dalla concessionaria il (OMISSIS) quando, cioè, il mandato era già stato revocato.

Deve pertanto ritenersi che, quanto meno alla data del (OMISSIS), il provvedimento amministrativo era stato emanato e valido e che, inoltre, lo stesso fosse pienamente efficace.

Anche infatti a voler ritenere che la pubblicazione del provvedimento non abbia prodotto la conoscenza legale di esso, deve confermarsi l’orientamento di questa Corte che ha già avuto occasione di affermare, in diversa fattispecie, che la mancata notifica della revoca all’interessato non incide sulla validità ed efficacia del provvedimento, ma rileva ai diversi fini della decorrenza del termine per l’impugnazione dinanzi alla giurisdizione amministrativa (Cass. 880/95 v anche Cass. 10367/07).

Nel caso di specie, inoltre, non risulta essere stato documentato nella fase di merito che il provvedimento di concessione prevedeva che in caso di revoca di esso il concessionario revocato fosse tenuto a continuare l’attività di accertamento che al momento della revoca era ancora in corso.

In tal senso non appare corretta la decisione impugnata che ha invece ritenuto sussistere in capo al concessionario l’obbligo di procedere in ogni caso agli accertamenti affidatigli prima della revoca. Una volta intervenuta quest’ultima infatti il potere accertativo in capo alla concessionaria, in assenza di una diversa disposizione nel provvedimento concessorio, deve ritenersi definitivamente venuto meno.

Il motivo va quindi accolto.

Restano assorbiti i restanti motivi.

La sentenza impugnata va quindi cassata senza rinvio e sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., va annullato l’avviso di accertamento oggetto di giudizio. La peculiarità della controversia e della questione consente la compensazione delle spese di giudizio.

PQM

Accoglie il primo motivo del ricorso,assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e annulla l’avviso di accertamento oggetto di giudizio; compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA