Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19119 del 01/08/2017

Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19119

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16532-2016 proposto da:

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA DELL’INTERO DEL PATRIMONIO DEL CONSORZIO

STABILE AEDARS S.C.A.R.L. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Giudiziario, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell’avvocato CARLO CELANI, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI POLLICA, – C.F. (OMISSIS), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VATICANO 48,

presso lo studio dell’avvocato DEMETRIO FENUCCIU, che lo rappresenta

e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1968/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 13/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARCO MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti, l’Amministrazione giudiziaria del Consorzio Stabile Aedars s.c.a r.l. – premesso che il Consorzio era risultato aggiudicatario dell’appalto bandito dal Comune di Pollica per la riqualificazione ed il potenziamento del porto turistico di (OMISSIS) e che con atto introduttivo dell’arbitrato, previsto dal contratto stipulato con il Comune il 18.1.2007, notificato in data 12.12.2008, aveva chiesto il pagamento delle somme iscritte a riserva nei registri di contabili per l’ammontare complessivo di euro 995192,79 – deduceva di aver impugnato il lodo arbitrale in data 6.10.2010 avanti alla Corte d’Appello di Napoli, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità nella parte in cui non era stato disposto l’annullamento della delibera di risoluzione del contratto adottata dal Comune, ancorchè il collegio avesse accertato la non gravità degli inadempimenti posti in essere dall’appaltatore, e che il giudice adito, nel pronunciarsi sulla proposta impugnazione, aveva accolto l’eccezione sollevata dal resistente Comune sul rilievo che, essendo intervenuta pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo in ordine all’aggiudicazione dell’appalto, lo stipulato contratto doveva ritenersi nullo.

Osservava nell’occasione a conforto, il giudice dell’impugnazione che non vi era dubbio alcuno che l’annullamento della delibera di aggiudicazione avesse effetto retroattivo con conseguente caducazione ex tunc del contratto di appalto che ad essa aveva fatto seguito e che la dichiarata nullità di esso travolgeva anche la pattuizione arbitrale, atteso che l’invalidità del contratto era stata dichiarata per una causa esterna al contratto stesso, onde non era perciò invocabile il principio dell’autonomia della clausola compromissoria. Dichiarava quindi nullo sia il contratto che il lodo arbitrale con conseguente assorbimento dell’impugnazione principale.

2. Avverso detta decisione ricorre ora a questa Corte il soccombente con un ricorso affidato ad un solo motivo, al quale resiste con controricorso il Comune di Pollica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente si duole della statuizione adottata dal giudice del gravame deducendone la contrarietà alle disposizioni recate dagli artt. 122 e 123 cod. proc. amm., atteso che in base ad esse – che affidano al giudice amministrativo investito della cognizione riguardo alla legittimità del provvedimento di aggiudicazione il potere di pronunciarsi in ordine all’efficacia del susseguente contratto l’inefficacia del contratto non è conseguenza automatica dell’annullamento dell’aggiudicazione, postulando al contrario una valutazione discrezionale del giudice amministrativo.

2.2. Il motivo è manifestamente infondato.

Rilevato in breve che, nel determinarsi nei modi oggetto di contestazione, il giudice censurato si è esattamente attenuto alla giurisprudenza di questa Corte, in guisa della quale “nei contratti di appalto stipulati dalla P.A. nel vigore delle norme di cui alla L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell’organo di controllo comporta, per un verso, che nessun effetto può essere riconosciuto al provvedimento annullato fin dal momento del suo venire in essere, e, per altro verso, che esso pone nel nulla l’intero effetto-vicenda derivato dall’aggiudicazione, a cominciare quindi dal contratto di appalto, destinato a subire gli effetti del vizio che inficia il provvedimento cui è inscindibilmente collegato ed a restare automaticamente ed immediatamente caducato, senza necessità di pronunce costitutive del suo cessato effetto o di atti di ritiro dell’amministrazione” (Cass., Sez. 3, 26/06/2012, n. 10617), nella specie reputa il collegio che nessuna rimeditazione del citato insegnamento si renda possibile alla stregua delle disposizioni citate dal ricorrente, quantomeno in relazione a vicende che, come quella in esame, risultano essersi consumate in epoca antecedente alla loro entrata in vigore. Applicandosi invero il principio di cui all’art. 11 preleggi, in forza del quale la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, le disposizione in parola risultano naturalmente inapplicabili alla vicenda de qua ratione temporis; ma neppure nè può essere valorizzato il rilievo argomentativo, poichè in disparte dal limite sotteso al principio di irretroattività, l’operazione suggerita si risolverebbe nel sollecitare una inammissibile reinterpretazione a posteriori dello stato dell’arte vigente in materia, sulla base di regole e criteri estranei al quadro di riferimento in relazione al quale esso è venuto costituendosi.

3. Il ricorso va dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

 

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sezione sesta civile – 1, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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