Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19118 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9496-2010 proposto da:

R.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA

289, presso lo studio dell’avvocato MARIA GLORIA DI LORETO,

rappresentato e difeso dall’avvocato NICOLA CAVALLARO giusta delega

a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI BERGAMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 43/2009 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 23/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato CAVALLARO che si riporta agli

atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza n. 43/66/09, depositata il 23.02.2009 e non notificata, confermava la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da R.G., socio accomandante al 500/0 della società RECUPERO PALLETS SAS di M.M., avverso gli avvisi di accertamento nn. (OMISSIS) per IVA, LRPEF ed IRAP emessi per gli anni (OMISSIS) e conseguenti al pvc della G. di F. di Bergamo che aveva contestato alla SAS emissione di fatture per operazioni inesistenti.

2. Il giudice di appello riteneva provata l’inesistenza dal punto di vista operativo della SAS sulla scorta di una cospicua serie di elementi forniti dall’Amministrazione. Quanto alla difesa del R., che aveva sostenuto la propria estraneità alla gestione societaria in ragione della posizione di accomandante, ne escludeva ogni fondatezza sia in ragione degli intrecci di ogni genere esistenti tra i soci, legati da un rapporto di affinità in quanto cognati, sia in ragione dei poteri informativi che gli competevano nella qualità di accomandante, sia per il tenore di vita, mantenuto nonostante risultasse evasore totale, che dimostrava i vantaggi palesi e/o occulti rivenienti dalla Recupero Pallets – risultata essere una cartiera – di cui era socio e dalla Tecnopallets SRL, di cui era amministratore occulto, essendo socie la sorella e la madre.

3. Il contribuente ricorre per cassazione affidandosi a tre motivi, sollecitando altresì il vaglio di non manifesta infondatezza di questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 53 Cost.. Replica la Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione ed errata interpretazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) corredato dal seguente quesito “Può dirsi conforme alla norma di cui all’art. 2729 c.c., comma 1, una applicazione della stessa operata dal Giudice di merito senza comparare, in vista di una diversa ricostruzione della fattispecie, le contrarie argomentazioni svolte dal ricorrente ai fini del giudizio di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni”.

1.2. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza in quanto nulla è detto sulle diverse argomentazioni che il contribuente avrebbe fatto valere nei pregressi gradi di giudizio, di guisa che il motivo, così come il quesito, appare astratto e privo di riferimenti al caso concreto (cfr. Cass. SU n. 26028/2008).

2.1. Con il secondo motivo si lamenta la violazione ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 2313 e 2320 c.c.(art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), corredato dal seguente quesito “Può dirsi conforme alle norme di cui agli artt. 2313 e 2320 c.c., una interpretazione ed applicazione delle stesse secondo la quale il principio di limitazione di responsabilità di cui beneficia il socio accomandante (ed il correlativo divieto di immistione al quale egli è soggetto) subirebbero una deroga ovvero una attenuazione in materia di violazioni tributarie a causa dei poteri di vigilanza che allo stesso socio accomandante spettano ex artt. 2315 e 2261 c.c.?”.

2.2. Anche questo motivo è inammissibile.

Invero non coglie la ratio decidendi, fondata sull’accertamento in fatto della effettiva partecipazione di R.G. alla gestione della società – svolgente attività di cartiera – a cui la CTR perviene sulla base di una serie di elementi di fatto adeguatamente valutati anche nel rapporto con la società destinataria delle operazioni inesistenti, e non già in conseguenza di una errata applicazione di norme. Quanto all’accertamento in fatto, il contribuente avrebbe potuto eventualmente aggredirlo con censure di natura motivazionale, ove ne ricorressero i presupposti, ma cosi non è stato.

Va qui ribadito il principio secondo il quale in tema di ricorso per cassazione, il vizio per violazione o falsa applicazione di legge concerne esclusivamente il profilo dell’errore di diritto e l’interpretazione o l’applicazione di norme giuridiche, mentre il vizio di motivazione, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riguarda esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. n. 26292/2014).

3.1. Con il terzo motivo si lamenta la violazione ed errata interpretazione ed applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), corredato dal seguente quesito “Può dirsi conforme alla norma di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, comma 1, una interpretazione della stessa per la quale essa si applica anche laddove la imputazione di reddito in danno del socio semplice accomandante sia conseguente all’accertamento di violazioni tributarie commesse dal solo socio amministratore accomandatario”.

3.2. L’inammissibilità del presente motivo è strettamente connessa a quella del secondo. Ancora una volta il ricorrente dà per presupposto un fatto – e cioè la configurazione delle violazioni tributarie in capo al socio accomandatario – che confligge e prescinde da quanto accertato in fatto dalla Commissione in merito agli atti di immistione da lui compiuti, nonostante la qualità di accomandante.

4.1. Osserva la Corte che la riconosciuta inammissibilità di tutti i motivi, travolge integralmente il ricorso che va dichiarato inammissibile in toto.

Tale statuizione rende inammissibile e non valutabile la sollecitazione a proporre la questione di costituzionalità ed a rilevare d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario con la società ed i soci – quest’ultima avanzata in udienza dalla parte privata – perchè ha dirette ricadute sul passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado.

4.2. Invero, come questa Corte a SU ha già affermato, l’inammissibilità non è la sanzione per un vizio dell’atto diverso dalla nullità, ma la conseguenza di particolari nullità dell’appello e del ricorso per cassazione, e non è comminata in ipotesi tassative ma si verifica ogniqualvolta – essendo l’atto inidoneo al raggiungimento del suo scopo (nel caso del ricorso per cassazione, evitare il passaggio in giudicato della sentenza di secondo grado) – non operi un meccanismo di sanatoria (Cass. SU. 16/2000).

Nello specifico – poichè solo l’atto conforme alle prescrizioni di cui agli artt. 360 e ss c.p.c., è idoneo a impedire la decadenza dall’impugnazione ed il passaggio in giudicato della sentenza, l’inammissibilità di tutti i motivi, perchè non integranti il modello legale di ricorso per cassazione, comporta una nullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione (come si evince a contrario da Cass. SU n. 16887/2013) ed è inidonea ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, senza possibilità di sanatoria dell’atto nemmeno a seguito di costituzione dell’intimato, in qualunque momento essa avvenga. Invero l’inosservanza dell’onere di specificazione dei motivi integra una nullità che determina l’inammissibilità dell’impugnazione con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata (14251/2004).

4.3. Giova altresì ricordare come la Corte abbia chiarito anche che il ricorso proposto da soggetto privo di legittimazione processuale non è idoneo ad impedire il passaggio in giudicato (Cass. n. 6561/2002) e che l’inammissibilità del ricorso, non corrispondente al modello legale, impedisce anche di rilevare una eventuale prescrizione (il caso esaminato riguardava un illecito disciplinare, Cass. 5447/2010).

4.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese, secondo la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 8.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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