Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19118 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 19/09/2011), n.19118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GA.Gu., G.M., G.G., G.

A., quali eredi di GA.Gi., con domicilio eletto in Roma,

via Rodolfo Lanciani n. 7, presso l’Avv. De Pascali Monica che li

rappresenta e difende unitamente all’Avv. Antonio Donvito, come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliato in Roma, Via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Bologna rep.

N. 217 depositato il 24 febbraio 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 13 luglio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice che ha concluso per

l’inammissibilità del ricorso;

udita l’Avv. Monica De Pascali.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le parti in epigrafe ricorrono per cassazione nei confronti del decreto della Corte d’appello che ha dichiarato inammissibile il ricorso da loro proposto ex lege n. 89 del 2001.

Resiste l’Amministrazione con controricorso.

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in quanto tutti i motivi denunciano un vizio di violazione di legge ma sono privi del quesito di diritto imposto dall’art. 366-bis c.p.c. applicabile ratione temporis. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese che liquida in Euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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