Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19118 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 14/02/2019, dep. 17/07/2019), n.19118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sul ricorso 20994-2017 proposto da:

A.G., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DOMENICO CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO

TORTORELLA, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore,

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS), in persona del

Ministro pro tempore,

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore,

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 4348/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 07/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

ROSSETTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2001 cinquecentocinquantadue medici convennero dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica, il Ministero della Salute ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, esponendo che:

-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, ciascuno di essi si era iscritto ad una scuola di specializzazione;

-) durante la frequenza della suddetta scuola non avevano percepito alcuna remunerazione;

-) ciò non sarebbe accaduto, se lo Stato italiano avesse dato tempestiva attuazione alle Dir. 75/362/CEE e 82/76/CEE, le quali imponevano agli Stati membri di remunerare in modo “adeguato” gli studenti delle scuole di specializzazione in medicina.

Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenute al risarcimento del danno patito da essi attori in conseguenza della tardiva od incompleta attuazione delle direttive sopra indicate.

2. Tutte le amministrazioni convenute si costituirono chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale di Roma con sentenza 25.11.2004 n. 31749 rigettò le domande ritenendole prescritte.

La Corte d’appello di Roma, adita da alcuni soltanto dei soccombenti, con sentenza 26.10.2009 n. 4205 rigettò il gravame.

Questa Corte, con sentenza 23.1.2013 n. 1591 cassò con rinvio la sentenza d’appello.

Riassunto il giudizio da parte – tra gli altri – degli odierni ricorrenti, la Corte d’appello di Roma con sentenza 7.7.2016 n. 4348 accolse la domanda solo di alcuni degli attori.

In particolare, la Corte d’appello accolse le sole domande proposte da coloro che si erano iscritti alla scuola di specializzazione dal 1983 in poi, ritenendo che nessun indennizzo spettasse ai medici iscritti “a scuole di specializzazione iniziate precedentemente” (così la p. 23 della sentenza).

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da novantacinque degli originari attori, con ricorso fondato su due motivi. Le amministrazioni intimate hanno resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano che erroneamente sia stata rigettata la domanda proposta dagli iscritti a scuole di specializzazione in anni anteriori all’anno accademico 1983-1984.

1.2. Il motivo è fondato.

Come noto la (allora) Comunità Europea nel 1975 volle dettare norme uniformi per “agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di medico”, e lo fece con due direttive coeve: la Dir. 75/362/CEE e la Dir. 75/363/CEE, ambedue del 16.6.1975.

La prima sancì l’obbligo per gli Stati membri di riconoscere l’efficacia giuridica dei diplomi rilasciati dagli altri Stati membri per l’esercizio della professione di medico; la seconda dettò i requisiti minimi necessari affinchè il suddetto riconoscimento potesse avvenire, tra i quali la durata minima del corso di laurea e la frequentazione a tempo pieno di una “formazione specializzata”.

L’una e l’altra di tali direttive vennero modificate qualche anno dopo dalla Dir. 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982.

L’art. 13 di tale ultima Dir. aggiunse alla Dir. 75/363/CEE un “Allegato”, contenente le “caratteristiche della formazione a tempo pieno (…) dei medici specialisti”.

L’art. 1, comma 3, u.p., di tale allegato sancì il principio per cui la formazione professionale “forma oggetto di una adeguata rimunerazione”.

1.3. La Dir. 82/76/CEE venne approvata dal Consiglio il 26.1.1982; venne notificata agli Stati membri (e quindi entrò in vigore) il 29.1.1982, e venne pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L43 del 15.2.1982; l’art. 16 medesima Dir. imponeva agli Stati membri di conformarvisi “entro e non oltre il 31 dicembre 1982”.

Pertanto:

(a) l’ordinamento comunitario attribuì ai medici specializzandi il diritto alla retribuzione a far data dal 29.1.1982;

(b) gli Stati membri avevano tempo sino al 31.12.1982 dello stesso anno per dare attuazione al precetto comunitario.

Ne consegue che “qualsiasi formazione a tempo pieno come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata”, così come stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea, con sentenza 24 gennaio 2018, in causa C-616/16, Presidenza del Consiglio c. Pantuso.

La medesima sentenza ha precisato che, per coloro che hanno iniziato i corsi di specializzazione durante l’anno 1982, la remunerazione adeguata deve essere corrisposta per il periodo di formazione a partire dal 1 gennaio 1983 fino alla conclusione, dal momento che prima di tale data gli Stati membri avevano la facoltà di dare o non dare attuazione alla Dir..

La Corte di giustizia, nella sentenza appena ricordata ha dunque distinto tre categorie di specializzandi:

1) quelli che hanno iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della Dir. 82 del 1976), i quali non hanno diritto ad alcuna remunerazione;

2) quelli che hanno iniziato la specializzazione nel corso dell’anno 1982, i quali hanno diritto alla remunerazione a partire dal 1 gennaio 1983;

3) quelli che hanno iniziato la specializzazione dopo il 1 gennaio 1983, i quali hanno diritto alla remunerazione per l’intera durata del corso (così anche Sez. 3, Ordinanza n. 13761 del 31.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 13762 del 31.5.2018; Sez. 3, Ordinanza n. 13763 del 31.5.2018).

1.4. Nel nostro caso, la Corte d’appello ha ritenuto che l’indennizzo (o, secondo taluni, risarcimento: ma tale questione dogmatica è irrilevante ai nostri fini) spettasse solo “ai medici iscrittisi a scuole di specializzazione dal 1983 in poi”.

Tale regola, alla luce della giurisprudenza comunitaria sopra ricordata, non è tuttavia corretta, in quanto l’indennizzo spetta sì a partire dal 1 gennaio 1983, ma anche a coloro che si siano iscritti alla scuola di specializzazione nell’anno 1982 (ex multis, in tal senso, da ultimo Sez. 3, Ordinanza n. 1056 del 17.1.2019).

La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio, affinchè il giudice di rinvio proceda ad accertare quanti, tra gli appellanti, si siano iscritti a scuole di specializzazione i cui corsi siano iniziati nel corso dell’anno 1982, ai quali spetterà, a partire dal 1 gennaio 1983, l’indennizzo che sarà ritenuto di giustizia dal giudice di merito.

Sarà considerata rilevante l’iscrizione avvenuta per tempo dal 1 gennaio 1982, poichè la CGUE ha fatto riferimento all’inizio del corso del 1982.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano l’omessa liquidazione degli interessi compensativi sui crediti loro dovuti.

Il motivo è incomprensibile, posto che tutti gli odierni ricorrenti si son visti rigettare dalla Corte d’appello le rispettive domande, e conseguentemente nessuna statuizione è stata per essi pronunciata in merito al danno da mora.

Se poi il motivo si volesse riferire ai restanti 457 originari ricorrenti, questi non risultano avere conferito alcuna procura speciale, e non sono parte del presente giudizio di legittimità.

3. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 14 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA