Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19118 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10311/2019 R.G. proposto da:

Comune di San Giorgio a Cremano, rappresentato e difeso dall’Avv.

Adele Carlino e dall’Avv. Lucia Cicatiello;

– ricorrente –

contro

C.W.;

– intimata –

avverso la sentenza del Tribunale di Noia n. 1693/2018 depositata il

27 settembre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 luglio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Il Comune di San Giorgio a Cremano impugna, con unico mezzo, nei confronti di C.W., la sentenza in epigrafe del Tribunale di Nola che ha dichiarato inammissibile, poichè tardivo, l’appello da esso proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Marigliano, che lo aveva condannato al risarcimento dei danni subiti dalla predetta a causa della difettosa manutenzione di strada comunale.

2. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2; nullità della sentenza del procedimento” per avere il Tribunale omesso di rilevare la nullità della sentenza gravata – che era stata dedotta a motivo del fatto che l’iscrizione a ruolo della causa davanti al Giudice di pace era stata effettuata da parte attrice prima ancora della notifica dell’atto di citazione, ciò facendo sì che, nonostante i controlli effettuati presso i registri di cancelleria delle case iscritte a ruolo successivamente alla notifica ricevuta, esso ente non avesse avuto conoscenza della causa, svoltasi successivamente in sua contumacia – e di fare conseguentemente applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, in relazione al quale l’appello avrebbe dovuto ritenersi tempestivo essendo stato proposto trenta giorni dopo la ricevuta notifica della sentenza di primo grado.

2. La censura è infondata.

Appare dirimente il rilievo che l’evocata disposizione – di tassativa interpretazione poichè pone un’eccezione alla disciplina, di rilievo pubblicistico, che regola la formazione del giudicato formale – consente la proposizione della impugnazione, nonostante il decorso del termine lungo, quando la parte interessata dimostri:

a) di non avere avuto conoscenza del processo;

b) che tale mancata conoscenza è dipesa (non da una qualsiasi nullità del processo, ma) dalla “nullità della citazione o della notificazione di essa” o ancora dalla “nullità della notificazione degli atti di cui all’art. 292”.

Nella specie la nullità del processo è dedotta dal ricorrente quale conseguenza non di alcuna di tali cause, ma – in thesi – per essere la costituzione di parte attrice avvenuta in data anteriore al perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo (la cui piena validità non è in sè messa in discussione).

3. Mette conto comunque rilevare che anche detta prospettazione è destituita di fondamento.

Come questa Corte ha infatti avuto modo di chiarire, deve escludersi che sia inesistente o inefficace un’iscrizione a ruolo eseguita dall’attore prima della notificazione della citazione introduttiva della lite e, conseguentemente, che sia affetta da nullità insanabile la costituzione dello stesso attore, perchè, nonostante l’inversione dell’ordine temporale stabilito dalla legge per le due attività processuali, non viene meno la possibilità di collegarle e ricondurle entrambe al medesimo ed unico procedimento, dovendosi, d’altro canto rilevare, sia che l’art. 165 c.p.c., comma 2, in caso di pluralità di convenuti, consente la possibilità della notificazione ad alcuno di essi quando la causa sia stata già iscritta a ruolo, sia che l’eventualità di un processo iniziato con citazione notificata dopo l’iscrizione è prevista dalla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 5, comma 3 (Cass. 29/11/1999, n. 13315; v. anche Cass. 21/05/2012, n. 8003).

4. Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Non avendo l’intimata svolto difese nella presente sede, non v’è luogo a provvedere sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA