Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19118 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30114/2008 proposto da:

SOCIETA’ LO BUE ANTONIA & GRIFASI ARMANDO SNC in persona dei

soci,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 95, presso lo studio

dell’avvocato EPIFANI BIANCA, rappresentata e difesa dall’avvocato

BERTUCCIO Salvatore, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Genova (OMISSIS)) in

persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 75/2008 della Commissione Tributaria Regionale

di GENOVA del 26.9.07, depositata il 18/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, in cui la parte erariale ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

La parte contribuente propone ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che ha accolto l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, ritenendo non provato dal contribuente che ne era onerato, alcun elemento idoneo a vincere la presunzione di legge per il periodo dal 1 gennaio all’ispezione L’intimata parte erariale resiste con controricorso.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e respinto per manifesta inammissibilità delle censure, alla stregua delle considerazioni che seguono.

Va preliminarmente osservato che, nella specie, non vi è motivo di dubitare del consolidamento della giurisdizione del giudice tributario, non essendo stata la stessa contestata nel presente giudizio ed essendosi quindi formato giudicato implicito interno sulla questione prima della pubblicazione di Corte Cost. n. 130/08 (Cass. S.U. n. 8998/09).

Con il primo motivo ed il terzo motivo la parte privata deduce, sotto il profilo di plurime violazioni di leggi, che la CTR non ha adeguatamente valutato nè congruamente motivato in ordine alla prova emergente dalle dichiarazioni dei lavoratori inserite nei verbali ispettivi.

Con la sentenza n. 144 del 2005 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito nella L. n. 73 del 2002, nella parte in cui non prevede la possibilità, per il datore di lavoro, di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente al 1 gennaio dell’anno nel quale è stata elevata contestazione della violazione. Ne discende che l’onere di provare la decorrenza del rapporto (successiva al 1 gennaio) grava sul datore di lavoro, presumendosi in difetto di prova che il rapporto decorra dal 1 gennaio (e non dal giorno stesso dell’accertamento nè dal giorno dichiarato dai lavoratori come data di assunzione). La sentenza impugnata resiste alle censure proposte, avendo congruamente e correttamente apprezzato le risultanze di causa.

Di fronte a tale ricostruzione, il primo ed il terzo motivo – ed i relativi quesiti di diritto – si rivelano manifestamente privi di pregio, in quanto, pur articolati come pretesa violazione di legge, prospettano un’inammissibile rivalutazione della ricostruzione dei fatti, congruamente e correttamente motivata dalla C.T.R. e che non si rivela ammissibile neanche se prospettata quale vizio motivazionale, dovendosi ribadire che il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito i della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice (tra le molte, v. Cass. n. 3881/2006).

Il secondo mezzo è inammissibile in quanto, pur basato sulla violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, manca del prescritto “momento di sintesi”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte; la parte privata ha prodotto memoria, che non inficia le conclusioni contenute nella relazione.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA