Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19118 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 20/06/2017, dep.01/08/2017),  n. 19118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16330-2016 proposto da:

SACCOMANDI & MALAGOLI S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del suo

amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO PIVA e MATILDE PALMIERI;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PARMA – C.F. (OMISSIS), in persona del dirigente

dell’Avvocatura Municipale, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE

DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 2291/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 25/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. MARULLI MARCO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti la s.p.a Saccomandi & Malagoli ha inteso chiedere la cassazione dell’impugnata ordinanza – con cui la Corte d’Appello di Bologna ha respinto il ricorso D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ex art. 54, ritenendo “insuperabile” la condizione oggettiva del bene ed “incredibile” la stima operata dal ctu – sul rilievo della sua contrarietà rispetto al D.P.R. citato, art. 37, alle disposizioni della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e alle norme RUE del Comune di Parma, nonchè dell’omesso ed insufficiente esame di un fatto decisivo.

2. Resiste con controricorso l’intimato Comune di Parma. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 380 – bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile

2. Va invero rilevato che la dedotta violazione di legge omette di indicare l’affermazione oggetto di censura e si risolve segnatamente laddove si chiede in forza di quali elementi di natura tecnica ed oggettiva la Corte si sia convinta che il bene non avesse alcuna appetibilità commerciale e non avesse il valore accertato dal ctu – nel rappresentare, in guisa di errore di diritto, una lagnanza propriamente motivazionale.

Quanto al pure dedotto vizio motivazionale va invece osservato che, per come esso risulta formulato, è estraneo al perimetro previsionale del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che l’omesso esame di elementi istruttori, secondo il dictum di Cass., Sez. U, 7/04/2014, n. 8053, non integra di per sè il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico (Cass., Sez., 5^, 8/10/2014, n. 21152) e non una “questione” o un “punto” della sentenza, e, quindi, un fatto principale ex art. 2697 c.c., od anche un fatto secondario purchè controverso e decisivo (Cass., Sez. 1^, 8/09/2016, n. 17761), e va in ogni caso escluso che esso sia fonte di un vizio di omesso esame di un fatto decisivo ove il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 4^, 9/07/2015, n. 14324).

3. La rilevata inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese di lite.

Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater.

PQM

 

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6^-1 sezione civile, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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