Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19117 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8483-2010 proposto da:

R.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTI DELLA

FARNESINA 116, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLICA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO FUSCO giusta delega in

calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 09/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA;

udito per il ricorrente l’Avvocato FUSCO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO PAOLA che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. La CTR della Campania, con sentenza n. 08/33/09, depositata il 09.02.2009 e non notificata, confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso proposto da R.E. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IVA, IRPEF ed IRAP relative all’ IVA dell’anno di imposta (OMISSIS), denunciando – tra l’altro – la inesistenza della notifica del pregresso atto di accertamento, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c..

Sia il giudice di primo grado che il giudice di appello avevano ritenuto regolare la notifica dell’atto di accertamento, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., presso la residenza anagrafica del contribuente in (OMISSIS), dopo che il tentativo di notifica presso il domicilio fiscale indicato nella dichiarazione annuale in (OMISSIS), aveva avuto esito negativo in quanto R.E. era ivi risultato “sloggiato”.

2. Il contribuente ricorre per cassazione con due censure alle quali replica l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo si censura la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonchè degli artt. 139 e 140 c.p.c..

Il ricorrente sostiene che l’Amministrazione non avrebbe potuto notificare l’avviso secondo il rito degli irreperibili senza avere, previamente, provveduto a ricercare il contribuente anche presso il suo ufficio, ossia presso il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa, comunicato con la dichiarazione IVA fin dal (OMISSIS).

1.2. Con il secondo motivo si denuncia l’error in judicando relativamente all’interpretazione dell’art. 140 c.p.c., laddove la Commissione territoriale ha affermato che tale notificazione si perfeziona con la spedizione al destinatario della raccomandata con avviso di ricevimento contenente la notizia del deposito, “mentre resta a tal fine irrilevante l’effettiva consegna della raccomandata al destinatario ovvero l’allegazione all’originale dell’atto dell’avviso di rievimento sottoscritto dal medesimo o da altra persona legittimata, senza che possa in contrario argomentarsi dalla L. n. 800 del 1982, artt. 4 e 10, riferibili alle sole notificazioni effettuate a mezzo del servizio postale” deducendo un contrasto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010, la quale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 140 c.p.c..

2.1. Entrambi i motivi vanno respinti perchè inammissibili.

2.2. Occorre premettere che la sentenza impugnata, in quanto pubblicata in data 09.02.2009 – ossia nel periodo compreso tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), intercettato dalla disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, comma 5 – è soggetta al regime (successivamente abrogato) dell’art. 366 – bis c.p.c., il quale è stato fatto oggetto di approfondita ed ormai consolidata lettura ermeneutica ad opera di questa Corte.

2.3. In particolare, i motivi riconducibili all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, devono essere corredati – sempre a pena di inammissibilità – da appositi “quesiti di diritto” contenenti: a) una sintesi degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) l’indicazione della regola di diritto da questi applicata; c) la diversa regola di diritto ritenuta da applicare; il tutto in modo tale che il giudice di legittimità, nel rispondere al quesito, possa formulare una regula iuris suscettibile di applicazione anche in diversi casi (Cass. SSUU, nn. 2658 e 28536 del 2008, n. 18759 del 2009; Cass n 22704 del 2010, n. 21164 del 2013, nn. 11177 e 17958 del 2014). Dovendo infatti assolvere la funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, i quesiti in questione debbono mettere la Corte in grado di comprendere – attraverso la loro semplice lettura – la prospettazione dell’errore asseritamente compiuto dal giudice di merito, nonchè della regola che si assume, in sua vece, applicabile.

2.4. Nella fattispecie in esame, tale indicazione riassuntiva e sintetica, come quesito di diritto del ricorso, manca del tutto, anche sotto l’aspetto strettamente grafico (cfr. Cass. n. 24313 del 2014); nè può assumersi che il contenuto di siffatto momento di sintesi finale, ove formalmente inesistente, debba essere ricavato dalla Corte di legittimità attraverso la lettura e l’autonoma interpretazione dell’illustrazione del motivo (Cass. n. 22591 del 2013), poichè ne resterebbe svilita – rispetto ad un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata – la portata innovativa dell’art. 366 – bis c.p.c., consistente proprio nell’imposizione della formulazione di motivi contenenti una sintesi autosufficiente della violazione censurata, funzionale anche alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (ex multis, Cass. n. 16481 del 2014 e n. 20409 del 2008).

3.1. In conclusione, il ricorso va rigettato per inammissibilità di tutti i motivi.

3.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte di cassazione, dichiara inammissibile il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 4.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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