Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19117 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 19/09/2011), n.19117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.E. ((OMISSIS)) elettivamente domiciliata in ROMA

PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 3, presso l’avv. TOGNON Giovanni

rappresentata e difesa dall’avvocato FIORILLO ERNESTO, giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 3/08 della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA

del 12.3.09, depositato il 07/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che R.E., con ricorso del 18 maggio 2010, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura, illustrati con memoria -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Reggio Calabria depositato in data 7 aprile 2009, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della R. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza del ricorso ha condannato il resistente a pagare alla ricorrente la somma di Euro 8.071,24 a titolo di equa riparazione;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale – richiesto nella misura di Euro 72.000,00 per ciascun titolo a causa dell’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del gennaio 2008, era fondata sui seguenti fatti: a) la R. aveva promosso dinanzi al Tribunale di Messina una causa avente ad oggetto negatoria servitutis con citazione del 10 agosto 1972;

b) il Tribunale adito aveva deciso la causa con sentenza del 2 aprile 2001;

c) la Corte d’Appello di Messina, adita dalla R., al momento della proposizione della domanda di equa riparazione non aveva ancora deciso la causa;

che la Corte d’Appello di Reggio Calabria, con il suddetto decreto impugnato: a) ha ritenuto parzialmente fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dall’Amministrazione resistente, ritenendo estinto per prescrizione decennale il diritto di credito fatto valere concernente, a ritroso, il periodo di irragionevole durata fino al 10 luglio 1998; b) ha determinato in otto anni e ventisei giorni (dall’11 luglio 1998 al 2 ottobre 2008, data della ultima udienza conosciuta del giudizio di appello in corso) il periodo eccedente la ragionevole durata, dopo aver detratto dal calcolo circa due anni relativi a rinvii non giustificati; d) ha liquidato a titolo di equa riparazione per danno non patrimoniale la somma di Euro 8.071,24, calcolata in base ad un importo annuo di Euro 1.000,00.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i due motivi di censura vengono denunciati come illegittimi dal ricorrente: a) la affermata prescrizione parziale del diritto fatto valere; b) la determinazione del periodo eccedente la ragionevole durata e l’addebito alla parte ricorrente dei rinvii per circa due anni; c) l’applicazione di un parametro di liquidazione dell’indennizzo ingiustificatamente inferiore a quello indicato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;

che il ricorso merita accoglimento, nei limiti di seguito precisati;

che, in particolare, la censura sub a) è manifestamente fondata, perchè, secondo il costante orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda, in tal senso deponendo, oltre all’incompatibilità tra la prescrizione e la decadenza, se riferite al medesimo atto da compiere, la difficoltà pratica di accertare la data di maturazione del diritto, avuto riguardo alla variabilità della ragionevole durata del processo in rapporto ai criteri previsti per la sua determinazione, nonchè il frazionamento della pretesa indennitaria e la proliferazione di iniziative processuali che l’operatività della prescrizione in corso di causa imporrebbe alla parte, nel caso – quale quello di specie – di ritardo ultradecennale nella definizione del processo (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 27719 del 2009, 1886 e 3325 del 2010);

che la censura sub b) è parimenti fondata;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della eventuale ascrivibilità all’area della irragionevole durata del processo dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole discende non – come conseguenza automatica – dal fatto che sono stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ivi previsti, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dalla stessa L. n. 89 del 2001, art. 2 con la conseguenza che da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando invece gli altri rinvii addebitabili alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla pubblica amministrazione evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 11307 del 2010);

che la censura sub c) è assorbita;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato in relazione alle censure accolta;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2;

che il processo presupposto de quo è pacificamente iniziato in data 10 agosto 1972 ed era pendente alla data del gennaio 2008, della proposizione della domanda di equa riparazione, con la conseguenza che esso si era protratto complessivamente per trentasei anni e quattro mesi circa, con la conseguenza che – detratto il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado e di due anni per il processo d’appello la eccedenza irragionevole va determinata in trentuno anni e quattro mesi circa;

che questa Corte, sussistendo il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e fermo restando il periodo di tre anni di ragionevole durata per il giudizio di primo grado e di due anni per il giudizio d’appello, considera equo, in linea di massima, l’indennizzo di Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni di irragionevole durata e di Euro 1.000,00 per ciascuno dei successivi anni;

che, nella specie, sulla base dei criteri adottati da questa Corte e dianzi richiamati, il diritto all’equa riparazione per il danno non patrimoniale di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 va equitativamente determinato in Euro 29.600,00 per i trenta anni e quattro mesi circa di irragionevole ritardo (1 agosto 1973-gennaio 2008: cfr., ex plurimis, Cass. n. 16284 del 2009) oltre gli interessi a decorrere dalla proposizione della domanda di equa riparazione e fino al saldo;

che, conseguentemente, le spese processuali del giudizio a quo debbono essere nuovamente liquidate – sulla base delle tabelle A, par. 4, e B, parl 1, allegate al D.M. giustizia 8 aprile 2004, n. 127, relative ai procedimenti contenziosi, previa compensazione per la metà, in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso -, per l’intero, in complessivi Euro 3.050,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Ernesto Fiorillo, dichiaratosene antistatario;

che le spese del presente grado di seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, condanna il Ministro della giustizia al pagamento alla ricorrente della somma di Euro 29.600,00, oltre gli interessi dalla domanda, condannandolo altresì al rimborso, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che determina, per il giudizio di merito, nella metà dell’intero, intero liquidato in complessivi Euro 3.050,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.000,00 per diritti ed Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dell’avv. Ernesto Fiorillo, dichiaratosene antistatario, e, per il giudizio di legittimità, in complessivi Euro 2.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge, da distrarsi in favore dello stesso avv. Fiorillo, dichiaratosene antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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