Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19117 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3380/2019 R.G. proposto da:

M.B., rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Arena e

dal Prof. Avv. Antonio Saitta, con domicilio eletto in Roma, Piazza

Cavour, n. 17, presso lo studio dell’Avv. Patrizia Del Nostro;

– ricorrente –

contro

D.S.A., Ma.Va., De.Si.Al.,

rappresentati e difesi dall’Avv. De Simone Carla e dall’Avv. Rita

Tabacco, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via

Tito Quinzio Penno, n. 21;

– controricorrenti –

e nei confronti di:

P.M., Ma.Ma., F.A. e F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7925/2017

depositata il 14 dicembre 2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 luglio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. D.S.A., Ma.Va. ed De.Si.Al. convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma M.B., P.M., Ma.Ma., F.A. e F.S. chiedendo dichiararsi inefficace nei loro confronti, ai sensi dell’art. 193 c.p., l’atto con il quale, in data 21 novembre 2007, il P. aveva venduto a M.B., per il prezzo dichiarato di Euro 180.000, l’immobile sito in Roma, Via Circo da Urbino n. 55, da lui ricevuto in legato da potere del nonno materno F.M..

Esposero a fondamento che:

– erano creditori del P. in forza degli effetti civili della sentenza con la quale il Tribunale di Roma, in data 27/10 – 27/12/2005, aveva loro riconosciuto la provvisionale di Euro 30.000 a titolo di risarcimento danni (da accertarsi in via definitiva in sede civile) quali parti civili nel processo penale a carico dello stesso P., responsabile del reato di cui all’art. 646 c.p. per aver sottratto all’Agenzia Ma. la somma di Lire 50 milioni nel periodo compreso tra aprile e novembre 1998;

– detta sentenza era stata confermata, per gli effetti civili, dalla Corte di Appello di Roma in data 19/9/2006, che aveva dichiarato non luogo a provvedere nei confronti del P. per intervenuta prescrizione del reato;

– quest’ultimo era divenuto proprietario dell’immobile a decorrere dal 15/1/2000, data in cui era deceduto il nonno materno F.M., in forza di legato testamentario trascritto dal P. solo in data 20/10/2007;

– essi istanti avevano tentato di notificare titolo e precetto al P. risultato irreperibile;

– in data 21/11/2007 il P. aveva venduto il detto immobile a M.B. e all’atto di vendita avevano partecipato anche Ma.Ma., F.A. e F.S. in qualità di eredi legittimi di F.M., i quali avevano sottoscritto il preliminare di vendita con M.G., zio paterno di M.B., che si era riservato di nominare l’acquirente al rogito.

Dedussero che sussistevano, quindi, i presupposti di cui all’art. 193 c.p., trattandosi di atto a titolo oneroso che si presumeva fatto in frode rispetto ai crediti di cui all’art. 189 c.p. e che, pertanto, andava revocato in quanto stipulato con la mala fede dell’altro contraente, M.B..

2. Il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo insussistenti i presupposti sia della fattispecie prevista dall’art. 193 c.p. (per essere stati dichiarati prescritti i reati), sia dell’art. 2901 c.c. (non avendo ravvisato elementi sufficienti per ritenere la mala fede dell’acquirente).

3. In riforma di tale decisione la Corte d’appello di Roma ha accolto la domanda dichiarando l’inefficacia, nei confronti dei predetti istanti, del menzionato atto di compravendita.

Premessa la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 193 c.p. (avendo il giudice penale chiaramente affermato la responsabilità dell’imputato, non ostando che il reato fosse stato tuttavia dichiarato estinto per prescrizione), quanto in particolare al requisito della “mala fede” dell’acquirente (tema che in questa sede viene unicamente in considerazione), precisato che per la sua configurabilità non occorre nè la preordinazione con il debitore, nè la conoscenza dell’esistenza del credito o della sottrazione alla garanzia dei creditori, essendo sufficiente la possibilità di tale conoscenza ovvero l’ignoranza determinata da colpa grave, ha nel merito ritenuto sussistere elementi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare che la M. fosse nelle condizioni di conoscere sia l’esistenza del debito del P., sia la conseguenza che la cessione del bene provocava sul patrimonio dello stesso.

Ha in tal senso rimarcato che:

“è pacifico… che la M., al momento del definitivo, fosse certamente a conoscenza della titolarità del bene in capo al P. e non agli eredi legittimi di F.M. con i quali, invece, era intercorso il contratto preliminare; questa circostanza, infatti, è l’unica che può fornire razionale giustificazione alla richiesta di partecipazione di detti eredi (oggi appellati) nell’atto di vendita finale ed è pacifico tra le parti che la ragione di tale partecipazione risiedesse nell’aver il P. trascritto ad ottobre (circa un mese prima del rogito notarile con la M.) il testamento, già registrato, però, dai creditori nel 2005;

“appare… significativo… che detta trascrizione sia intervenuta a pochi mesi di distanza dall’invio (da parte degli attori/appellanti, n.d.r.) della raccomandata in data 19/6/2007 agli occupanti dell’immobile in discussione (… eredi di B.G.), con la quale si rendevano note… la proprietà dell’immobile in capo al P. ed il debito di quest’ultimo nei confronti dei mittenti della diffida;

“risulta verosimile – e non smentito da altri elementi probatori -che proprio all’esito di tale avvertimento la mamma della M.B. (vale a dire B.A. che occupava abusivamente l’immobile dal 21/9/2005, data del cambio di residenza da Messina a Roma) abbia avvisato la famiglia – in particolare il cognato M.G. che curava… tali questioni, prima tra tutte la titolarità effettiva del bene. Infatti, appena un mese prima della diffida – a maggio 2007 era stato stipulato il preliminare, finalizzato, peraltro, anche a chiudere la vertenza giudiziaria relativa all’occupazione abusiva dell’immobile stesso;

“in sostanza, M.B. al momento del definitivo era nelle condizioni di conoscere non solo la titolarità effettiva del bene in capo al P., ma anche la sua esposizione debitoria nei confronti degli odierni appellanti, avendo appreso già dal giugno 2007 tale situazione.

Il fatto che la stessa non fosse destinataria della diffida di giugno 2007 non rileva, atteso che detta diffida ha raggiunto il suo scopo: gli acquirenti erano perfettamente informati della titolarità del bene in capo a persona diversa da coloro che avevano stipulato il preliminare e tale informazione era stata acquisita tra il preliminare (maggio) e la data fissata per il definitivo (luglio), vale a dire esattamente a cavallo della diffida del giugno 2007. Tanto è vero che il rogito viene posticipato a novembre, previa trascrizione del testamento e con la presenza di tutti i soggetti coinvolti;

“irrilevante il fatto che la M.B. non vivesse in quell’immobile (perchè residente a Messina) e che non fosse in buoni rapporti con la madre (aspetto, quest’ultimo, smentito dal fatto che madre e figlia hanno vissuto per diversi anni a Messina presso la casa del padre…): il fatto che la stessa abbia invocato particolari cautele al momento del definitivo (quali la presenza di coloro che, pur avendo stipulato il preliminare, erano poi risultati non proprietari dell’immobile) significa – per conseguenza logica – che nella sua sfera di conoscenza e conoscibilità era entrata la diffida di giugno 2007 inviata dagli odierni appellanti e ricevuta dalla di lei madre, così come dallo zio paterno che seguiva le trattative”.

In definitiva, secondo la Corte di merito, “va valorizzato un fatto noto ed acclarato (ovvero la comunicazione della titolarità dell’immobile e dell’esistenza del debito ed il successivo repentino intervento del P., sia per la trascrizione del testamento, sia per la stipula del rogito unitamente agli altri eredi dopo la detta diffida) come fonte di presunzione in ordine alla prova della sussistenza da parte della M. della consapevolezza o quanto meno della conoscibilità del pregiudizio prodotto con il sopra menzionato atto di compravendita alle ragioni creditorie degli originari attori oggi appellante”.

4. Avverso tale decisione Bl.Co. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, cui resiste l’ente intimato depositando controricorso.

5. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso M.B. denuncia “violazione e falsa applicazione dell’art. 193 c.p. e ss. e dell’art. 2901 c.c. e ss.. Erronea valutazione dell’elemento soggettivo della scientia fraudis in capo alla acquirente, odierna ricorrente, avv. M.B.. Omessa motivazione. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio” (così nell’intestazione).

Premesso che il contratto oggetto di revocatoria è stato rogato per effetto del compromesso stipulato tra M.G., per persona da nominare, e i titolari apparenti dell’immobile, eredi del precedente proprietario F.M., e che essa ricorrente dunque non aveva partecipato alle trattative nè sottoscritto il preliminare di vendita, lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto sussistente il presupposto della participatio fraudis, fondando la presunzione di consapevolezza sulla pretesa conoscenza, da parte dell’acquirente, della lettera del 19/6/2007, inviata dai creditori a quelli che avrebbero dovuto essere i conduttori dell’immobile compravenduto.

Rileva in proposito che:

– il giudice del gravame ha presunto che la comunicazione fosse venuta a conoscenza dell’acquirente, in ragione della cronologia degli eventi, omettendo di considerare che avrebbe potuto altrimenti sapere della effettiva titolarità del bene;

– altrettanto erroneamente deduce che la trascrizione del testamento sia l’effetto del contenuto della missiva del 19/6/2007, e che la presunzione di conoscenza sia da rinvenire nel legame di parentela esistente tra la M.B. e la B.A., a nulla rilevando la diversa residenza e l’inesistenza di contatti tra le stesse;

– a tali circostanze andrebbe data una diversa interpretazione, alla luce di altri fatti obliterati dal giudice a quo, quali: i promittenti venditori e il promissario acquirente, per persona da nominare, avevano già convenuto nel contratto preliminare che il definitivo si sarebbe dovuto stipulare in luglio; la conoscenza della effettiva titolarità dell’immobile era stata altrimenti appresa che non dalla missiva del 19/6/2007; la M. non ne era tra i destinatari; non vi erano contatti tra la stessa e la propria madre B.A., per risalenti dissapori; la partecipazione al contratto degli eredi legittimi dell’originario proprietario dell’immobile era stata chiesta dal Notaio e costituisce pratica invalsa al fine di scongiurare successive pretese; la trascrizione del testamento era finalizzata solo a dare continuità alle vicende immobiliari; la M. ignorava il debito del P..

Soggiunge quindi che, data la carenza dell’elemento soggettivo in capo al terzo nominato, acquirente, la sussistenza del consilium fraudis avrebbe dovuto essere valutata in capo al rappresentante M.G., che aveva curato l’affare nell’interesse e in rappresentanza di M.B. – circostanza però rimasta non vagliata dalla Corte territoriale -, occorrendo comunque considerare, soggiunge, che il contratto preliminare è di epoca precedente alla missiva sulla quale la Corte territoriale fonda il proprio convincimento.

2. Il motivo si appalesa inammissibile.

Al di là della sovrapposizione, nell’intestazione, di censure diverse e incompatibili e dell’evidente estraneità ai vizi cassatori di quella con la quale si denuncia “erronea valutazione dell’elemento soggettivo…”, appare evidente come l’ubi consistam delle censure sollevate dall’odierna ricorrente debba individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti, dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti.

Si tratta di argomentazioni critiche con evidenza dirette a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecie concreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimento impugnato; ciò che vien fatto però in termini ben distanti dal paradigma censorio di cui al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non può sfuggire, invero, che la complessa censura si risolva nella contestazione del ragionamento presuntivo svolto in sentenza.

La sua prospettazione non rispetta, però, i criteri e i requisiti al riguardo indicati di recente, sulla falsariga di giurisprudenza precedente, da Cass. Sez. U. 24/01/2018, n. 1785 nei termini seguenti:

“la denuncia di violazione o di falsa applicazione della norma di diritto di cui all’art. 2729 c.c. si può prospettare (come altrove venne sostenuto: Cass. n. 17457 del 2007; successivamente. Cass. n. 17535 del 2008; di recente: Cass. n. 19485 del 2017) sotto i seguenti aspetti:

aa) il giudice di merito (ma è caso scolastico) contraddice il disposto dell’art. 2729 c.c., comma 1, affermando (e, quindi, facendone poi concreta applicazione) che un ragionamento presuntivo può basars’i anche su presunzioni (rectius: fatti), che non siano gravi, precise e concordanti: questo è un errore di diretta violazione della norma;

bb) il giudice di merito fonda la presunzione su un fatto storico privo di gravità o di precisione o di concordanza ai fini della inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, giacchè dichiara di applicarla assumendola esattamente nel suo contenuto astratto, ma lo fa con riguardo ad una fattispecie concreta che non si presta ad essere ricondotta sotto tale contenuto, cioè sotto la specie della gravità, precisione e concordanza.

Con riferimento a tale secondo profilo, si rileva che, com’è noto, la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche lex artis), che esprime nient’altro – almeno secondo l’opinione preferibile – che la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B (non è condivisibile, invece, l’idea che vorrebbe sotteso alla “gravità” che l’inferenza presuntiva sia “certa”).

La precisione esprime l’idea che l’inferenza probabilistica conduca alla conoscenza del fatto ignoto con un grado di probabilità che si indirizzi solo verso il fatto B e non lasci spazio, sempre al livello della probabilità, ad un indirizzarsi in senso diverso, cioè anche verso un altro o altri fatti.

La concordanza esprime – almeno secondo l’opinione preferibile -un requisito del ragionamento presuntivo (cioè di una applicazione “non falsa” dell’art. 2729 c.c.), che non lo concerne in modo assoluto, cioè di per sè considerato, come invece gli altri due elementi, bensì in modo relativo, cioè nel quadro della possibile sussistenza di altri elementi probatori considerati, volendo esprimere l’idea che, in tanto la presunzione è ammissibile, in quanto indirizzi alla conoscenza del fatto in modo concordante con altri elementi probatori, che, peraltro, possono essere o meno anche altri ragionamenti presuntivi.

Ebbene, quando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non sono invece rispondenti a quei caratteri, si deve senz’altro ritenere che il suo ragionamento sia censurabile alla stregua dell’art. 360 c.p.c., n. 3 e compete, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta.

Essa può, pertanto, essere investita ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave una presunzione (cioè un’inferenza) che non lo sia o sotto un profilo logico generale o sotto il particolare profilo logico (interno ad una certa disciplina) entro il quale essa si collochi. La stessa cosa dicasi per il controllo della precisione e per quello della concordanza.

In base alle considerazioni svolte la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito – assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato – risulti irrispettoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza.

Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi.

Di contro la critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito sfugge al concetto di falsa applicazione quando invece si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicchè il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perchè quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, comma 1 (e ciò tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali).

In questi casi la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio e ci si pone su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. (falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1), ma è quello che sollecita un controllo sulla motivazione del giudice relativa alla ricostruzione della quaestio facti.

Terreno che, come le Sezioni Unite (Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014) hanno avuto modo di precisare, vigente il nuovo n. 5 dell’art. 360 c.p.c., è percorribile solo qualora si denunci che il giudice di merito ha omesso l’esame di un fatto principale o secondario, che avrebbe avuto carattere decisivo per una diversa individuazione del modo di essere della detta quaestio ai fini della decisione, occorrendo, peraltro, che tale fatto venga indicato in modo chiaro e non potendo esso individuarsi solo nell’omessa valutazione di una risultanza istruttoria”.

Ebbene, nella specie, l’illustrazione del motivo non prospetta la falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., comma 1, nei termini su indicati, ma si risolve nella prospettazione di pretese inferenze probabilistiche diverse sulla base della evocazione talvolta delle stesse emergenze istruttorie considerate in sentenza, talaltra di fatti e circostanze ulteriori e diverse, delle quali però non si indica, tanto meno nel rispetto dell’onere di specifica indicazione dettato dall’art. 366 c.p.c., n. 6, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando – come detto – che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

3. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno in Euro 6.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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