Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19117 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30104/2008 proposto da:

SOCIETA’ DE VELLIS MARIO & C. SAS in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

IPPOCRATE 92, presso lo studio dell’avvocato GENOVESE ROSALBA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIANO MARIANO, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (Ufficio di Formia) in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 614/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 3.10.07,

depositata il 13/12/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, in cui la parte erariale ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:

“La parte contribuente propone ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che ne ha respinto l’appello contro la pronuncia di primo grado, ritenendo che la sentenza Corte Cost. n. 144/05 aveva già esaminato quanto dedotto dalla contribuente medesima e che, anche a voler tenere conto di quanto affermato dalla parte e della documentazione prodotta, non era stata dimostrata inequivocabilmente la tesi difensiva, peraltro non convincente, sulla data dell’effettivo inizio del rapporto, dato che andava provata in ogni caso all’atto dell’accesso e non in quella fase del giudizio.

L’intimata parte erariale ha resistito con controricorso.

Il ricorso contiene un unico motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e respinto per manifesta inammissibilità delle censure, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Va preliminarmente osservato che, nella specie, non vi è motivo di dubitare del consolidamento della giurisdizione del giudice tributario, non essendo stata la stessa contestata nel presente giudizio ed essendosi quindi formato giudicato implicito interno sulla questione prima della pubblicazione di Corte Cost. n. 130/08 (Cass. S.U. n. 8998/09), La parte privata deduce, sotto il profilo di plurime violazioni di legge, che la CTR non avrebbe ritenuto ammissibile davanti ad essa la possibilità di provare una diversa data d’inizio del rapporto di lavoro, avvalendosi di documenti e di altri mezzi di prova che non potessero essere esibiti durante l’acceso perchè formati successivamente o nella disponibilità di terzi. Assume, senza indicarlo in rubrica, che la motivazione si rivelerebbe illogica quanto alla ritenuta decorrenza del rapporto (punto 2 del motivo) e che la CTR non si sarebbe pronunciata sull’applicazione dello ius superveniens più favorevole (punto 3).

Va, anzitutto, osservato che solo rispetto alla prima questione viene formulato il prescritto quesito di diritto, sicchè solo tale profilo della censura è ammissibile. Tuttavia, neanche esso coglie nel segno, posto che non viene specificamente colta e contestata l’autonoma e decisiva ratio decidendi relativa alla mancata prova della diversa decorrenza: la mancata esibizione della documentazione all’epoca del controllo non è intesa dal giudice come un ostacolo all’ammissibilità della prova, bensì come un elemento di convincimento, liberamente apprezzabile (artt. 115 e 116 c.p.c.) del materiale acquisito al processo.

Si deve, pertanto, ribadire che, come questa corte ha costantemente affermato (Cass. n. 780 9/01, 7675/95, 4330/77) che – allorchè la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sè sufficiente a giustificare la decisione – la parte soccombente ha l’onere di censurare in sede d’impugnazione, pena l’inammissibilità dell’impugnazione medesima, ciascuna delle ragioni della decisione, posto che, in difetto, non può più successivamente censurarsi la ratio decidendi non tempestivamente contestata nè utilmente discutersi, sotto qualsiasi profilo, della statuizione che in detta ratio trova autonomo sostegno, a nulla valendo a tal fine, la richiesta di riforma della decisione (di per sè inidonea a superare il difetto di specificità dei motivi dell’impugnazione).

Oltre a non essere investita da apposito quesito, la richiesta di applicazione del nuovo regime sanzionatorio si rivela inammissibile anche perchè il principio dell’applicabilità d’ufficio dello ius superveniens non esclude il dovere della parte di allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme, non potendo il giudice introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli allegati e provati dalle parti (Cass. n. 25734/07;

9129/06; 8933/03)”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 giungo 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

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