Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19117 del 01/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.01/08/2017),  n. 19117

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4963-2016 proposto da:

T.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 265, presso lo

studio dell’avvocato DOMENICO NOLE’, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARIA ROSARIA DE SIMONE;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

T.S. propone ricorso per cassazione avverso il decreto con cui il tribunale di Napoli, in data 18-1-2016, accogliendo il reclamo di Unicredit s.p.a., ha annullato il provvedimento di omologazione del piano del consumatore presentato ai sensi della L. n. 3 del 2012;

Unicredit resiste con controricorso;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

ai sensi della L. citata art. 12, comma 2, il procedimento di omologazione dell’accordo di composizione della crisi è soggetto alle norme generali dei procedimenti in camera di consiglio (art. 737 e seg. c.p.c.);

il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento;

in base all’art. 742 c.p.c., rientrante tra le disposizioni esplicitamente richiamate dall’art. 12, comma 2, i decreti emessi a seguito dei procedimenti in camera di consiglio possono essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede in forza di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca;

dunque non sono soggetti a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.;

questa Corte invero ha già affermato che il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell’ammissibilità del piano del consumatore di cui alla L. n. 3 del 2012, art. 6, art. 7, comma 1 bis, ed art. 8 non precludendo a quest’ultimo – benchè nei limiti temporali previsti dall’art. 7, comma 2, lett. b), della medesima legge – di presentare un altro e diverso piano di ristrutturazione dei suoi debiti, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, sicchè non è ricorribile per cassazione (v. Cass. n. 1869-16);

eguale connotazione possiede il decreto emesso a seguito del reclamo avverso il provvedimento di omologazione, giacchè anche codesto non preclude al debitore di presentare un’altra proposta di accordo nei limiti temporali indicati dalla legge;

da questo punto di vista, l’inciso di cui all’art. 7, comma 2, lett. b), che consente al debitore in stato di sovraindebitamento di presentare la proposta a condizione che egli non abbia “fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo”, va inteso come riferentesi all’avvenuta effettiva fruizione dell’istituto nei suoi effetti esdebitatori; cosa che chiaramente non è ove l’accordo non sia omologato, ovvero ove lo stesso sia stato annullato, come nella specie, in sede di reclamo;

il ricorso va quindi definito con pronuncia di inammissibilità;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA