Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19116 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 19/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7083-2010 proposto da:

TECNO IMMOBILIARE SRL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADOLFO GANDIGLIO 27,

presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 162/2009 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 01/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;

udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBEPARDINO PAOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. A seguito della notifica della cartella di pagamento n. (OMISSIS) per IVA ed IRPEG 2001 emessa del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, la società Tecno Immobiliare SRL in persona del legale rapp. pt. provvedeva ad impugnarla ed a chiederne l’annullamento sostenendo di avere presentato in ritardo la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta (OMISSIS), nella quale risultava un credito IVA ed un credito IRPEG e di avere successivamente sanato l’irregolarità, usufruendo del condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9.

Sia in primo che in secondo grado la società vedeva respinta la propria domanda.

2. Con la sentenza n. 162/46/09, depositata il 01.09.2009 e non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania ha ritenuto che la cartella di pagamento si riferiva alla dichiarazione dei redditi Modello Unico (OMISSIS), relativa all’anno di imposta (OMISSIS) e che le somme, precedentemente richieste dall’Amministrazione con raccomandata, non erano state versate e, di conseguenza, legittimamente iscritte a ruolo. Escludeva inoltre la sussistenza di un credito IRPEG in capo alla società, poichè la società non aveva presentato alcuna dichiarazione ai fini delle imposte dirette. Quanto al presunto credito IVA, innanzi tutto evidenziava che nessun credito di tale specie risultava dichiarato nella misura indicata dalla contribuente in fase processuale; quindi rilevava che la eventuale definizione automatica per condono della L. n. 289 del 2002, ex art. 9, era priva di effetto in caso di controllo automatizzato ex art. 36 bis cit..

3. La società propone ricorso per cassazione su tre motivi. L’Agenzia delle entrate replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.1. Con il primo motivo si denuncia la nullità e la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Secondo la società contribuente, l’Ufficio non avrebbe potuto disconoscere al contribuente un credito IVA sulla base di dati non derivanti direttamente dalla dichiarazione, ma avrebbe dovuto far precedere l’iscrizione a ruolo da un avviso di rettifica ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e la Commissione – a suo dire aveva erroneamente confuso la comunicazione dell’irregolarità riscontrata nel controllo automatizzato, che aveva preceduto la emissione della cartella, con l’avviso di rettifica.

1.2. Il motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza, atteso che nè dal ricorso, nè dalla sentenza si evince la tempestiva proposizione della specifica questione posta con questo motivo, che, sulla scorta di quanto emerge si palesa apparentemente come nuova.

2.1. Con il secondo motivo si denuncia la nullità, manifesta illogicità, violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

Secondo la ricorrente, la definizione automatica mediante condono, relativa al periodo di imposta (OMISSIS), rendeva definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione e non modificava l’importo di eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini IRPEF ed IVA e il richiamo normativo al D.P.R. n. 600 del 1972, art. 36 bis contenuto nell’art. 9 cit. – utilizzato dalla Commissione per respingere l’appello – non escludeva che nel caso in esame il controllo avrebbe dovuto essere eseguito ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 60.

2.2. Anche questo motivo è inammissibile.

2.3. Innanzi tutto va osservato che in merito alla ripresa per IVA, la Commissione ha respinto la tesi societaria sulla scorta di due diverse rationes decidendi, e cioè la non corrispondenza dell’importo vantato in sede processuale con i crediti dichiarati e la irrilevanza della definizione automatica in caso di controllo automatizzato: orbene solo la seconda ratio risulta censurata, di talchè il motivo risulta privo di decisività ed inidoneo a inficiare la pronuncia perchè non colpisce entrambe le rationes.

2.4. Ancora va rilevato che il motivo, prospettato come violazione della L n. 289 del 2000, art. 9, in effetti ripropone la questione introdotta con il primo motivo, circa la modalità di svolgimento del controllo da parte dell’Ufficio, da effettuarsi – secondo la ricorrente – mediante l’emanazione di un avviso di rettifica, di guisa che anche in questo motivo valgono le ragioni di inammissibilità esposte sub 1.2.

3.1. Con il terzo motivo si denuncia manifesta illogicità, contrasto di giurisprudenza, omessa, carente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Secondo la ricorrente, la Commissione ha motivato in modo carente e contraddittorio sul tema centrale, costituito dalla esistenza di risultanze creditorie per il periodo di imposta (OMISSIS), sostenute e documentate, a dire della contribuente, nel corso del giudizio, e si è limitata a considerare che la cartella si riferiva ad altro anno di imposta, segnatamente il (OMISSIS).

3.2. Anche l’ultimo motivo è inammissibile.

3.3. Innanzi tutto contiene doglianze per vizi motivazionali e violazioni di legge inestricabilmente avvinti. Quindi risulta carente e generico nella sua formulazione. Invero la CTR ha escluso in fatto la sussistenza del credito, con statuizione peraltro non censurata (v. sub 2.3.) e la ricorrente avrebbe dovuto indicare con esposizione circostanziata, chiara, sintetica i fatti posti a fondamento della pretesa creditoria in relazione ai quali la motivazione risulta omessa, fornendo elementi in ordine al carattere decisivo di tali fatti (cfr. Cass. sent. n. 16655/2011), ma a tale onere non ha ottemperato, limitandosi sostanzialmente ad insistere nella sua assertiva tesi difensiva.

4.1. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

4.2. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di cassazione

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna – la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida nel compenso di Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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