Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19116 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19116 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA

L C-,7

sul ricorso 24332-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALI’, DILLA PREVIDI NZA
SOCIALE, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, domiciliato in RONIA, \T\ CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell’AVVOCATI:W\ ClNTRALI’, dell’Istituto
medesimo, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dagli
avvocati ANTONINO SGROI, ENIANUELE DI’, ROSE, ESTER
ALI\ viTA scIpum) , Lino mARTFATo , (ARIA D , m)Tsdo ,

GIUS E PPE NIATANO;
– ricorrente contro
GUIDA TANTA, CROS ARRA, CARI ,OTTA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA BARBERINI n.47, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che li rappresenta e difende

Data pubblicazione: 18/07/2018

unitamente agli avvocati MARIA LUCRUZL1 TURCO, SILVIA
LUCANTONI, ARMANDO TURSI;

– controricorrenti avverso la sentenza n. 117/2016 della CORTF, D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. G ULI O
FI RNANDl S.
RILEVATO

che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Torino ha
ritenuto che la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione
commercianti di cui all’art. 44, secondo comma, del D.L. n.
269/2003, conv. con modif. in legge. n. 326/2003, non includa la
posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività
direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei
produttori collegati ad agenti o subagenti.

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Inps
cui resistono le intimate con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis
cod. proc. civ.;

CONSIDERATO

che

l’INPS nella memoria ha evidenziato, con riferimento ai

precedenti di questa Corte relativi a cause uguali alla presente e
richiamate dal relatore a sostegno della proposta di rigetto del
ricorso, ulteriori profili problematici, tra cui, in particolare:
a) la circostanza che, seguendo l’impostazione dettata dalle
sentenze n. 2279 e n. 1768 del 2018, si ammetterebbe
Ric. 2016 n. 24332 sez. ML ud. 04-04-2018
-2-

TORINO, depositata il 15/04/2016;

l’esistenza di un’attività lavorativa sfornita di un’obbligatoria e
corrispondente tutela previdenziale in quanto l’attività dei
produttori del IV gruppo non può che qualificarsi come un’attività
assicurativa o, quanto meno, un’attività ausiliaria rispetto a
quella assicurativa, produttiva di redditi cd. di impresa i quali alla luce dell’art. 2 , comma 26, della legge n. 335 del 1995,

d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ( rinumerato come art. 53 dal
d.Lgs. 12 dicembre 2012 n. 344) e dell’art. 55 d.P.R. n.
917/1986 – non possono essere iscritti alla gestione separata di
cui all’art. 2 comma 26 citato;
b) l’interpretazione del disposto dell’art. 44 , secondo comma, del
D.L. 30 settembre 2003 conv. con modificazioni nella legge 24
novembre 2003 n. 326 in quanto la circostanza che i rapporti
siano stati intrattenuti direttamente con la compagnia
assicuratrice, anziché con un agente della stessa, sarebbe
irrilevante, sia perché il contratto collettivo del 1939
sembrerebbe non escludere la sua applicabilità anche ai
produttori diretti della compagnia assicuratrice, sia perché
l’organizzazione interna che intenda darsi la compagnia non
potrebbe riverberare effetti sulla copertura previdenziale dei
produttori, oggetto di disciplina inderogabile di legge;

che, pertanto, appare opportuno rimettere la causa alla pubblica
udienza della sezione semplice;

P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla sezione semplice per la trattazione in
pubblica udienza.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, in data 17 aprile
2018.

dell’art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con

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