Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19116 del 06/09/2010

Cassazione civile sez. trib., 06/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 30052/2008 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO LUIGI

ANTONELLI 10, presso lo studio dell’avvocato COSTANZO ANDREA,

rappresentato e difeso dall’avvocato WINKLER Pierluigi, giusta delega

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 179/2007 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA del 24.9.07, depositata il 29/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO

DESTRO.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella causa indicata in premessa, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“Il contribuente ricorre avverso la sentenza che, respingendone sul punto l’appello, ha ritenuto che la sentenza soggetta a registrazione integrasse una pronuncia di condanna al pagamento di una somma di denaro, stante il danno subito dal contribuente per l’inadempienza del venditore.

Con l’unico motivo, il contribuente lamenta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 31 e dell’art. 8, lett. d della tariffa ad esso allegata, per avere la C.T.R. considerato solo il contenuto apparente della sentenza (pagamento somma), senza tenere conto che trattatasi di rimborso al contribuente delle somme da lui pagate per evitare l’evizione del bene oggetto di compravendita già assoggettata ad imposta proporzionale.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la decisione è in armonia con il principio affermato da Cass. n. 4601/09, secondo cui in tema d’imposta di registro, quando l’atto da registrare sia una sentenza, per stabilire i criteri ed i presupposti della tassazione, occorre fare riferimento al contenuto ed agli effetti che emergono dalla sentenza stessa, senza possibilità di utilizzare elementi ad essa estranei e di ricercare contenuti diversi da quelli su cui si è formato il giudicato; infatti, l’art. 8, primo comma, lett. B), della prima parte della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assoggetta ad imposta proporzionale i provvedimenti dell’autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o valori, di per sè stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o l’attribuzione di diritti (v. anche Cass. n. 23242/06; 7757/03).

Si propone la trattazione in Camera di consiglio, con rigetto del ricorso”.

La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.

Non sono state depositate conclusioni scritte è stata proposta memoria dalla parte privata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione, non inficiati da quanto rilevato nella memoria, e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010

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