Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19116 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 01/08/2017, (ud. 15/05/2017, dep.01/08/2017),  n. 19116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29256-2015 proposto da:

P.R., V.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell’avvocato SERGIO LIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati PIETRO MANISCALCO BASILE ed

ORESTE NATOLI;

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.R.L., (OMISSIS) S.R.L. IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA,

BDPM BEN AYED DISTRIBUTION DE PRODUITS DE MER S.A.R.L., PUBBLICO

MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI PALERMO, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1665/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

P.R. e V.S. ricorrono per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza con la quale la corte d’appello di Palermo, in data 13-11-2015, ha rigetto il loro reclamo avverso la dichiarazione di fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;

gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la corte territoriale, quanto alla società (OMISSIS), ha accertato l’esistenza di una fortissima esposizione debitoria;

ha in particolare osservato che (1) dal bilancio al 31-12-2011 erano risultati debiti verso banche, fornitori ed erario per Euro 19.845.155,00, a fronte di crediti tributari e verso clienti per Euro 12.873.220,00, di difficile esigibilità; (2) vi erano stati protesti per importo superiore a Euro 400.000,00 e altri debiti verso l’erario, enti locali e previdenziali per Euro 7.587.205,46, non correttamente esposti in bilancio; (3) la perdita di esercizio al 2012 era rimasta pari a Euro 4.329.046,00;

il giudice del merito ha poi evidenziato che le argomentazioni con le quali la consulenza di parte aveva prospettato il soddisfacimento dei creditori previo recupero di tutti i crediti e smobilizzo di immobili era apodittica, siccome basata sulla mera allegazione di dati di asserita fattibilità concreta, senza attenzione all’accertato improbabile recupero di tutti i crediti e dell’altrettanto improbabile utilizzo delle immobilizzazioni, perchè di difficile collocazione sul mercato;

ciò stante, il ricorso è inammissibile, in quanto entrambi i motivi – il primo deducendo omesso esame di fatto controverso decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; il secondo deducendo omesso esame di fatto controverso decisivo e violazione e falsa applicazione degli artt. 2423,2423 – bis, 2423 – ter c.c. e la L.Fall. art. 5, – si risolvono in un tentativo di revisione del giudizio di fatto al quale la corte d’appello ha motivatamente correlato la valutazione di insolvenza.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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