Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19115 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22772-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 44/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica.

udienza del 18/07/2016 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso affidato a un unico motivo, l’agenzia delle entrate impugna per cassazione la sentenza n. 44/7/12 depositata il 20 aprile 2012 con cui la commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, nell’accogliere l’appello proposto dalla contribuente R.M., ha, in riforma di sentenza della commissione tributaria provinciale di Sondrio, dichiarato illegittimo il provvedimento di diniego, e dovuto il rimborso di un credito Iva relativo all’anno di imposta 2001, fondato dall’amministrazione fiscale sulla mancata presentazione del “modello VR” e sul superamento del termine decadenziale biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, presupposti ritenuti entrambi non necessari dai giudici di merito nel caso di specie, peraltro Caratterizzato dall’intervenuta cessazione dell’attività.

La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso l’agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che, in materia di i.v.a., si debba ritenere – diversamente da quanto affermato dalla commissione regionale – che, in forza del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, cit., occorra, anche in caso di istanza di rimborso a seguito di cessazione dell’impresa, la formulazione dell’istanza stessa attraverso apposita dichiarazione presentata con i modelli VR previsti da detta norma, a pena di inefficacia, rendendosi applicabile il biennale termine decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, in luogo della mera applicazione dell’ordinario termine prescrizionale di dieci anni stabilito per l’indebito di diritto comune.

2. – Il motivo è infondato.

3. – Invero, questa corte – il cui orientamento è consolidato nel ritenere che il credito i.v.a. esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi è soggetto all’ordinaria prescrizione decennale, mentre non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, in quanto l’istanza di rimborso non integra il fatto costitutivo del diritto, ma solo il presupposto di esigibilità del credito per dare inizio al procedimento di esecuzione del rimborso stesso (“ex multis”, Cass. n. 7223 del 2016; nn. 4857 e 9941 del 2015, n. 20678 del 2014, nn. 7684, 14070, 15229 e 23580 del 2012, n. 13920 del 2011, n. 9794 del 2010) – ha parimenti già avuto modo di inserire in tale ricostruzione il corollario che la domanda di rimborso del credito d’imposta maturato dal contribuente deve considerarsi già presentata con la compilazione del corrispondente quadro della dichiarazione annuale (“RX4”), la quale configura formale esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38 bis, solo un presupposto per l’esigibilità del credito e, dunque, un adempimento prodromico al procedimento di esecuzione del rimborso (“ex plurimis”, Cass. nn. 4592, 4857 e 9941 del 2015; nn. 10653, 20069 e 26867 del 2014; n. 14070 del 2012; n. 20039 del 2011). In particolare è stato affermato che ove si tratti – come nel caso di specie – di richiesta di rimborso relativa all’eccedenza d’imposta risultata alla cessazione dell’attività, la fattispecie è regolata dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2 (e quindi soggetta, come detto, al termine di prescrizione ordinario decennale, non a quello biennale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, applicabile in via sussidiaria e residuale, solo in mancanza di disposizione specifiche), proprio perchè l’attività non prosegue, sicchè non sarebbe possibile portare l’eccedenza in detrazione l’anno successivo (Cass. n. 9941 del 2015; n. 2005 del 2014; nn. 7684, 7685 e 14070 del 2012; nn. 13920 e 20039 del 2011; nn. 9794 e 25318 del 2010; n. 27948 del 2009). Deve quindi ritenersi ormai definitivamente superato il diverso e più risalente orientamento secondo cui, in caso di cessazione dell’attività, solo una domanda di rimborso conforme al modello ministeriale corrisponderebbe allo schema tipico delineato dal Decreto art. 30, i.v.a., con la conseguenza che la domanda difforme resterebbe assoggettata alla decadenza biennale prevista, in via residuale, dal citato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Va quindi data continuità alla rimeditazione di tali aspetti da parte di copiose, Più recenti e ormai costanti pronunce di questa corte, che nella dichiarazione annuale ravvisano l’esaustiva manifestazione di una volontà diretta all’ottenimento del rimborso, ancorchè non accompagnata dalla presentazione dell’ulteriore “mod. VR” (in tal senso “adde”, a quelle già sopra citate, Cass. nn. 2005, 3742, 6486, 6986, 6987 e 8790 del 2014; nn. 8813e 23755 del 2013; nn. 7684, 7685 e 15229 del 2012).

4. – Rigettandosi il ricorso in assenza di difesa dalla parte intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione quinta civile, il 18 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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