Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19115 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19115 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 23587-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALI’, DELLA PREVIDENZA
SOCI 11,1„ C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOC111A’ DI
CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in ROMA, VI:\
CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOC \TURA
C1′,NTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati :1. NTONLNO SG ROl.,
LET,To mmurvro, cARIA

D’ALOISIO, EMANUELE DE

ROSE, ESTI”,R ,ADA VITA SCIPLINO, GIUSI PPI MATANO;

– ricorrente contro

Data pubblicazione: 18/07/2018

GARDELLA MARZIO, Attivamente domiciliato in ROMA, VIA
B:1RBERINI n.47, presso lo studio dell’avvocato AN(
PANI-MITO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati
ARMANDO TURSI, MARI AI ,UCRI A TURCO, STINTA

– Controricorrente

avverso la sentenza n. 62/2016 della CORTE D’APPEI LO di
GENOVA, depositata il 11/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. GIM()
FERNANDES.
RILEVATO
che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Genova ha
ritenuto che la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione
commercianti di cui all’art. 44, secondo comma, del D.L. n.
269/2003, conv. con modif. in legge. n. 326/2003, non includa la
posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività
direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei
produttori collegati ad agenti o subagenti.

che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Inps
cui resiste con controricorso Marzio Gardella;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis
cod. proc. civ.;

CONSIDERATO

Ric. 2016 n. 23587 sez. ML – ud. 04-04-2018
-2-

LUCANTONI;

che

l’INPS

nella memoria ha evidenziato, con riferimento ai

precedenti di questa Corte relativi a cause uguali alla presente e
richiamate dal relatore a sostegno della proposta di rigetto del
ricorso, ulteriori profili problematici, tra cui, in particolare:
a)

la circostanza che, seguendo l’impostazione dettata dalle

l’esistenza di un’attività lavorativa sfornita di un’obbligatoria e
corrispondente tutela previdenziale in quanto l’attività dei
produttori del IV gruppo non può che qualificarsi come un’attività
assicurativa o, quanto meno, un’attività ausiliaria rispetto a
quella assicurativa, produttiva di redditi cd. di impresa i quali alla luce dell’art. 2 , comma 26, della legge n. 335 del 1995,
dell’art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ( rinumerato come art. 53 dal
d.Lgs. 12 dicembre 2012 n. 344) e dell’art. 55 d.P.R. n.
917/1986 – non possono essere iscritti alla gestione separata di
cui all’art. 2 comma 26 citato;
b) l’interpretazione del disposto dell’art. 44 , secondo comma, del
D.L. 30 settembre 2003 conv. con modificazioni nella legge 24
novembre 2003 n. 326 in quanto la circostanza che i rapporti
siano stati intrattenuti direttamente con la compagnia
assicuratrice, anziché con un agente della stessa, sarebbe
irrilevante,

sia

perché

il

contratto collettivo del

1939

sembrerebbe non escludere la sua applicabilità anche ai
produttori diretti della compagnia assicuratrice, sia perché
l’organizzazione interna che intenda darsi la compagnia non
potrebbe riverberare effetti sulla copertura previdenziale dei
produttori, oggetto di disciplina inderogabile di legge;

che, pertanto, appare opportuno rimettere la causa alla pubblica
udienza della sezione semplice;

P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla sezione semplice per la trattazione in
pubblica udienza.
Ric. 2016 n. 23587 sez. ML – ud. 04-04-2018
-3-

sentenze n. 2279 e n. 1768 del 2018, si ammetterebbe

Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, in data 17 aprile
2018.

Il Presidente

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