Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19115 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 12/12/2018, dep. 17/07/2019), n.19115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5626-2017 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

GIANCARLO RUSSO FRATTASI, FLORIANA RENDINA;

– ricorrente –

contro

R.N., R.A., R.A.A.M.,

R.R., RO.AN., nella qualità di eredi di R.R.;

P.A.R., P.A., P.N.,

PA.AN., nella qualità di eredi di R.R. e R.M.;

R.A., R.G., R.V.A., nella qualità di

eredi di R.R. e R.T., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI CASALOTTI 53, presso lo studio dell’avvocato MATTEO

MAZZAMURRO, rappresentati e difesi dagli avvocati VINCENZO FU

FRANCESCO RICCIARDI, LUIGI ATTILIO COSENTINO;

– controricorrenti –

contro

P.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1041/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 17/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2018 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2195 del 2011, a seguito del decesso di R.R., evocata in giudizio da S.P., dichiarava estinto il processo per mancata riassunzione dello stesso entro il termine di sei mesi dalla dichiarazione della morte fatta dal difensore della R. all’udienza del 2/10/2002, ritenuta irregolare la procura degli eredi rilasciata all’avvocato della de cuius, al fine della loro costituzione in giudizio.

A seguito di appello interposto dal S., con sentenza n. 1041 del 2016, la Corte di appello di Bari rigettava il gravame, confermando la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Bari, il S. propone ricorso per cassazione, fondato su due motivi, cui R.N., R.A., R.A.A.M., R.R., Ro.An., P.A., Pa.An., P.A.R., P.N., R.A., R.G. e R.V.A. resistono con controricorso, rimasto intimato P.G..

Ritenuto che il ricorso potesse essere accolto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente notificato ai difensori delle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambi le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Atteso che:

con il primo motivo parte ricorrente denuncia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 182,300 e 305 c.p.c. per avere la Corte d’appello errato nel ritenere che l’estinzione del processo potesse giustificarsi, in mancanza di una pronuncia di interruzione, sulla base della valutazione di nullità della procura ad litem e senza la preventiva assegnazione di un termine per la eventuale regolarizzazione della costituzione in giudizio.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c., per non avere la Corte di merito accertato la validità della procura conferita dagli eredi della R. all’avv. Amenduni. A detta del ricorrente, tale procura, benchè irregolare, avrebbe comunque raggiunto lo scopo di consentire la difesa degli interessi degli eredi R. nel giudizio promosso dal S..

E’ pregiudiziale l’esame del secondo motivo di ricorso, che attiene all’accertamento dell’avvenuta sanatoria della procura rilasciata dagli eredi della parte convenuta per raggiungimento dello scopo. Esso è infondato.

Occorre premettere che, come chiarito da questa Corte (sentenza n. 24743 del 2007), l’inosservanza delle forme stabilite dall’art. 83 c.p.c. per il conferimento della procura alle liti non comporta, a norma dell’art. 156 c.p.c., la nullità della stessa solo nell’ipotesi in cui sia ugualmente raggiunto lo scopo per il quale le forme stesse sono prescritte e, cioè, il controllo della certezza, della provenienza e della tempestività della procura medesima.

Orbene, nella specie, il giudice ha ritenuto invalida la costituzione in giudizio degli eredi della R. perchè avvenuta all’udienza del 2.10.2002, con procura conferita con atto separato, non costituente un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, oltre ad essere priva dell’indicazione del luogo e della data di formazione, nonchè di attestazione di autenticità.

E’ evidente, dunque, che non potevano essere assolti dal giudice i controlli in merito alla certezza, in mancanza di tutti gli indici sopra richiamati (la procura rilasciata con atto pubblico o scrittura privata autenticata, la provenienza, quale l’indicazione del luogo e della data di formazione e l’attestazione di autenticità). Pertanto, di fronte a siffatte censure, correttamente il giudice di merito ha ritenuto non validamente rilasciata la procura de qua;

passando all’esame del primo motivo di gravame, esso è fondato.

Per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., comma 2, la morte della parte dichiarata in udienza dal suo procuratore comporta l’interruzione del processo, a meno che coloro ai quali spetti di proseguirlo si costituiscano volontariamente.

Nella specie, il giudice ha correttamente rilevato l’invalidità della costituzione in giudizio degli eredi della R. ed ha rimesso “la causa sul ruolo all’udienza del 10-11-2010, invitando le parti a prendere posizione su quanto osservato in parte motiva”, senza però pronunciarsi sull’effetto interruttivo dell’evento rispetto al giudizio in caso di mancata regolare costituzione degli eredi che pure avrebbero dovuto provvedervi ai sensi dell’art. 182 c.p.c.. Con la conseguenza che la successiva pronuncia di estinzione del giudizio è stata adottata in palese violazione di quanto disposto dai medesimi artt. 299 e 300 c.p.c..

Invero la costituzione, seppur invalida, degli eredi della R. all’udienza del 2.10.2002, oltre ad indurre il giudice – accertato il difetto di rappresentanza, assistenza e/o autorizzazione – a promuovere la sanatoria dell’atto di costituzione, in ipotesi di mancata regolarizzazione, come nella specie, ben avrebbe potuto comportare la dichiarazione di estinzione del processo per inattività delle parti, ma solo successivamente al provvedimento di interruzione per morte di una di esse.

L’interruzione del processo è, infatti, preordinata dalla legge a tutela della parte nei cui confronti intervengano determinati eventi idonei a pregiudicarla, per cui non sono legittimate a dolersi dell’omessa interruzione del processo le altre parti, anche se quella di cui è venuta meno la presenza in giudizio per effetto della mancata interruzione del processo, sia un litisconsorte necessario (Cass. 18 luglio 1997 n. 6625; Cass. 19 marzo 1996 n. 2340; Cass. 17 aprile 1981 n. 2326).

Il Collegio condivide e fa propri questi principi e dal momento che la mancata interruzione del giudizio non poteva essere dedotta dal S., nè il giudizio doveva ritenersi interrotto ex lege senza che occorresse alcun provvedimento dichiarativo del giudice, trattandosi di interruzione per morte di una delle parti, con la conseguenza che l’originario attore non poteva essere onerato di un’attività, quale la riassunzione, rispetto ad un giudizio che non era mai stato interrotto, vertendosi nell’ipotesi di cui all’art. 300 c.p.c., comma 2, u.p., e non già del comma 1.

Di siffatta evenienza il giudice non ha tenuto conto e per l’effetto la censura va accolta.

In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, e cassato il provvedimento impugnato in ordine al motivo accolto, con rinvio a diversa Sezione della Corte d’appello di Bari, a cui viene rimessa anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Stante l’accoglimento del ricorso, va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, a diversa Sezione della Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-2 Sezione Civile, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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