Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19115 del 01/08/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. III, 01/08/2017, (ud. 04/05/2017, dep.01/08/2017),  n. 19115

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI AMATO Sergio – Presidente –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 29093-2015 proposto da:

SAN CRISTOFORO S.R.L., in persona dell’amministratore unico

C.L., e C.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

GIUNIO BAZZONI 1, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ASCIANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato SILVIO ZANETTI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.G., CO.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2153/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/05/2017 dal Consigliere Dott. VINCENTI ENZO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. BASILE TOMMASO, che ha concluso

chiedendo il rigetto del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che C.L. in proprio e la San Cristoforo s.r.l. convennero in giudizio i coniugi B.G. e Co.An. chiedendo che fosse revocato, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto di costituzione del fondo patrimoniale da essi costituito con atto pubblico in data 24 febbraio 2005, ivi facendo confluire diversi beni mobili e immobili al fine di ovviare alle possibili conseguenze risarcitorie derivanti da una serie di illeciti posti in essere, sin dall’anno 2000, contro essi attori (e consistenti in minacce, insulti, aggressioni e danneggiamenti dei beni di proprietà della società San Cristoforo, di cui lo stesso C. era legale rappresentante), a fronte dei quali erano state presentate, nei confronti di detti convenuti, molteplici denunce – querele;

che, nel contraddittorio con il B. e la Co., l’adito Tribunale di Busto Arsizio – sezione distaccata Gallarate, con sentenza del marzo 2012, rigettò la domanda attorea;

che avverso tale decisione proponevano gravame C.L. e la San Cristoforo s.r.l., che la Corte d’Appello di Milano, con sentenza resa pubblica il 19 maggio 2015, rigettava, ritenendo, per un verso, non ravvisabile, al momento dell’atto dispositivo, l’esistenza di un credito tutelabile con l’azione revocatoria e, per altro verso, comunque non sussistente la prova del consilium fraudis rispetto ad atto gratuito antecedente al sorgere del credito;

che per la cassazione di tale sentenza ricorrono C.L. e la San Cristoforo s.r.l. sulla base di due motivi, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede i coniugi B.G. e Co.An.;

che ha depositato conclusioni scritte il pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il primo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., per aver la Corte territoriale escluso, nonostante la proposizione da parte degli attori di 37 denunce-querele, con successive numerose sentenze di condanna penale dei convenuti, l’insussistenza di un credito da tutelare ai sensi dell’art. 2901 c.c., a fronte della costituzione, da parte degli stessi convenuti, di un fondo patrimoniale;

che con il secondo mezzo è dedotta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, per aver la Corte territoriale contraddittoriamente affermato, al pari del primo giudice, l’insussistenza di un credito litigioso, nonostante la presenza di sentenze penali di condanna nei confronti dei convenuti;

che la questione di diritto posta dal primo motivo di ricorso concernente la proponibilità di azione revocatoria ordinaria sulla base di ragioni creditorie, antecedenti all’atto dispositivo pregiudizievole, vantate soltanto in forza di denunce-querele di fatti illeciti (anzitutto di rilievo penale) suscettibili di danno (patrimoniale e non patrimoniale) assume, in assenza di precedenti in termini, carattere di “particolare rilevanza” ai sensi dell’art. 375 c.p.c., rendendone opportuna la trattazione in pubblica udienza;

che ciò non è impedito dalla circostanza per cui il ricorso sia stato avviato alla trattazione in camera di consiglio da parte della sezione ordinaria, ex art. 380 – bis c.p.c., comma 1, potendosi fare applicazione analogica dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 3, e, comunque, non essendo il Collegio vincolato dalla valutazione sulla rilevanza della questione operata dal Presidente della sezione (Cass. n. 5533/2017);

che, inoltre, essendo anche l’adunanza camerale assistita da idonee garanzie di difesa e del contraddittorio (tra le altre, Cass. n. 395/2017 e Cass. n. 8869/2017), la ragione ulteriore che induce a favorire la soluzione incline alla trasmigrazione del ricorso in pubblica udienza va rinvenuta, segnatamente, nella funzione che quest’ultima assolve nel contesto della riforma recata dalla legge n. 197 del 2016, unitamente alla forma del provvedimento con cui viene deciso il ricorso che in essa è discusso, ossia la sentenza (giacchè l’ordinanza è il provvedimento deputato alle decisioni camerali);

che, difatti, nel disegno del legislatore della novella del rito di legittimità, l’udienza pubblica (art. 379 c.p.c., come modificato dalla L. n. 197 del 2016) è il “luogo”, “opportuno”, della decisione nomofilattica sulla questione di diritto di “particolare rilevanza”, ossia di quella decisione la cui inclinazione – (ma solo esemplificando) per la novità della questione stessa, per la necessità di chiarire e/o rafforzare indirizzi pregressi, per operare un mutamento di giurisprudenza – è quella di dar vita al precedente pro futuro, il quale, secondo la sua specifica vocazione, deve poter essere in grado di esprimere un principio giuridico dotato di un apprezzabile grado di stabilità (sebbene pur sempre tendenziale), capace di orientare il percorso a venire della giurisprudenza;

che, dunque, è proprio la formazione di un tale precedente che postula – secondo l’intenzione del legislatore – una sede processuale e una veste formale della decisione coerenti con le aspirazioni alle quali esso ambisce;

che, pertanto, in siffatta prospettiva, si colloca la scelta legislativa per la solennità del giudizio pubblico e per la più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il pubblico ministero, tenuto a concludere per primo;

che, nella stessa ottica, si pone l’opzione per l’esito decisorio mediante “sentenza”, quale provvedimento che, anche se redatto in forma sintetica (del resto, in ossequio al paradigma ordinario del combinato disposto dell’art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), rappresenta, nel disegno complessivo della riforma, il “luogo” privilegiato in cui si manifesta il percorso logico-giuridico che sostanzia il precedente pro futuro, il quale, per suo statuto, trascende la mera esigenza della parte di conoscere l’esito della controversia, risultando, invece, espressione di un interesse più generale, che si risolve nell’attribuire rilievo eminente alla funzione anche extraprocessuale della motivazione, siccome rivolta ad interpellare non solo la cd. comunità interpretativa dei giuristi, ma la stessa società civile nel suo complesso.

PQM

 

rinvia la causa a nuovo ruolo perchè venga trattata in udienza pubblica.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA