Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19114 del 19/09/2011

Cassazione civile sez. I, 19/09/2011, (ud. 25/05/2011, dep. 19/09/2011), n.19114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.G., elettivamente domiciliato in Roma, via F.

Gonfalonieri 5 presso l’avv. MANZI Andrea, rappresentato e difeso

dagli avvocati Lovelli Cosimo e Daniele Oliviero per procura in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso il decreto della Corte di appello di Milano in data 22 giugno

2009 nel procedimento n. 353/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25

maggio 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito, per il ricorrente, l’avv. Cosimo Lovelli, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Z.G., quale erede di Z.A., ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto del 22 giugno 2009, con il quale la Corte di appello di Milano ha rigettato la domanda del ricorrente volta ad ottenere la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze al pagamento di un equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso dal de cuius Z.A. davanti alla Corte dei conti il 27 novembre 1963 e definito con sentenza del 3 dicembre 2007.

A fondamento della decisione la Corte di merito ha osservato che la domanda proposta da Z.G., quale erede di A. Z., era da ritenersi infondata perchè il diritto fatto valere poteva essere legittimamente esercitato solo a partire dall’agosto del 1973 e che pertanto, essendo Z.A. deceduto il (OMISSIS), non era mai venuto ad esistenza per lui il diritto all’equa riparazione e nessun diritto al riguardo il de cuius poteva aver trasmesso all’erede. La Corte di appello ha inoltre affermato che restava assorbita l’eccezione di prescrizione decennale formulata dal resistente, da ritenersi comunque fondata. Il Ministero intimato ha depositato atto di costituzione, non notificato al ricorrente.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con un unico motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata, deducendo che “alla fattispecie dell’equa riparazione non è applicabile l’istituto della prescrizione”.

Il ricorso è inammissibile. Infatti lo Z. ha censurato soltanto l’applicazione nella specie della prescrizione, a cui la Corte di appello ha fatto riferimento meramente residuale, dopo aver rilevato che la relativa eccezione doveva considerarsi in primo luogo assorbita, ma nulla ha dedotto in ordine alla ratio decidendi su cui si basa il decreto della Corte di appello di Milano e secondo la quale la domanda è priva di fondamento perchè il diritto fatto valere poteva essere legittimamente esercitato solo a partire dall’agosto del 1973, mentre Z.A., de cuius del ricorrente, era deceduto il 19 gennaio 1971, prima che fosse venuto ad esistenza per lui il diritto all’equa riparazione, che pertanto non poteva neppure essere trasmesso all’erede.

La censura mossa dal ricorrente è perciò estranea al decisum del decreto impugnato e le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio di cassazione, non avendo il Ministero intimato svolto rituali difese.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 settembre 2011

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