Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19114 del 18/07/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 19114 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: FERNANDES GIULIO
ORDINANZA Ai) ?”‘ !”2- (-Cc
1-14-111
sul ricorso 22917-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALI’, DELLA PREVIDENZA
SOCIAL1, C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in
proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’
CARTOLARIZZAZIONE DEI CRI ‘,DITI I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in RO:\,I,\, VI
CES \RE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
ClNTRALI’, dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
unitamente e disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO
LITI° MARITATO, CARLA D’ALOISIO,
ROSE, GIUSI’,PPE NIATANO,
ADA VITA SCIPLINO;
– ricorrente contro
Data pubblicazione: 18/07/2018
AFZ, \ N NIASOUNII
BARTOLON111
SERGIO,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA BARBERINI, 47, presso lo
studio dell’avvocato ANGELO PANDOLFO, che li rappresenta e
difende unitamente agli
avvocati :\ RI ALUCRI
:\ TURCO,
ARMANDO TURSI, SILVIA LUCANTONI;
avverso la sentenza n. 73/2016 della CORTE D’APPELLO di
(1 N( depositata il 06/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. GIULIO
RILEVATO
che, con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Genova ha
ritenuto che la previsione dell’obbligo di iscrizione nella gestione
commercianti di cui all’art. 44, secondo comma, del
D.L.
n.
269/2003, conv. con modif. in legge. n. 326/2003, non includa la
posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività
direttamente per conto delle imprese assicurative ma solo quella dei
produttori collegati ad agenti o subagenti.
che per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l’Inps
cui resistono con controricorso Mher Afzan Masoumeh e Sergio
Bartolomei;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art.
380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti,
unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio;
che entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis
cod. proc. civ.;
CONSIDERATO
Ric. 2016 n. 22917 sez. ML – ud. 04-04-2018
-2-
– controricorrend –
che
l’INPS nella memoria ha evidenziato, con riferimento ai
precedenti di questa Corte relativi a cause uguali alla presente e
richiamate dal relatore a sostegno della proposta di rigetto del
ricorso, ulteriori profili problematici, tra cui, in particolare:
a)
la circostanza che, seguendo l’impostazione dettata dalle
sentenze n. 2279 e n. 1768 del 2018, si ammetterebbe
corrispondente tutela previdenziale in quanto l’attività dei
produttori del IV gruppo non può che qualificarsi come un’attività
assicurativa o, quanto meno, un’attività ausiliaria rispetto a
quella assicurativa, produttiva di redditi cd. di impresa i quali alla luce dell’art. 2 , comma 26, della legge n. 335 del 1995,
dell’art. 49 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con
d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ( rinumerato come art. 53 dal
d.Lgs. 12 dicembre 2012 n. 344) e dell’art. 55 d.P.R. n.
917/1986 – non possono essere iscritti alla gestione separata di
cui all’art. 2 comma 26 citato;
b) l’interpretazione del disposto dell’art. 44 , secondo comma, del
D.L. 30 settembre 2003 conv. con modificazioni nella legge 24
novembre 2003 n. 326 in quanto la circostanza che i rapporti
siano stati intrattenuti direttamente con la compagnia
assicuratrice, anziché con un agente della stessa, sarebbe
irrilevante,
sia
perché il
contratto
collettivo del
1939
sembrerebbe non escludere la sua applicabilità anche ai
produttori diretti della compagnia assicuratrice, sia perché
l’organizzazione interna che intenda darsi la compagnia non
potrebbe riverberare effetti sulla copertura previdenziale dei
produttori, oggetto di disciplina inderogabile di legge;
che, pertanto, appare opportuno rimettere la causa alla pubblica
udienza della sezione semplice;
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla sezione semplice per la trattazione in
pubblica udienza.
Ric. 2016 n. 22917 sez. ML – ud. 04-04-2018
-3-
l’esistenza di un’attività lavorativa sfornita di un’obbligatoria e
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, in data 17 aprile
2018.
Il Presidente
Dott. Adriana Doronzo