Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19114 del 17/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 17/07/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 17/07/2019), n.19114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4680-2018 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI NATALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto N. R.G. 31537/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 22 gennaio 2018, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale;

– che si difende con controricorso il Ministero intimato;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e art. 27, comma 1-bis, per non avere il Tribunale, ritenendo il racconto dell’odierno ricorrente non credibile, adeguatamente esercitato i propri poteri officiosi di integrazione probatoria;

– che il secondo motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, 7, 8 ed 11, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per non avere il giudice riconosciuto lo status di rifugiato, pur in presenza dei presupposti previsti dalla legge;

– che il terzo motivo censura la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,comma 3, poichè il Tribunale ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento, all’odierno ricorrente, della protezione sussidiaria;

– che il quarto motivo lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,comma 3, per non aver concesso il permesso di soggiorno per motivi umanitari, sebbene il richiedente ne avesse pieno diritto;

– che i motivi sono manifestamente inammissibili poichè volti ad un riesame del merito precluso a questa Corte;

– che, invero, la motivazione del provvedimento impugnato risulta congrua ed immune da vizi poichè, da un lato, contiene l’esame della situazione esposta dal richiedente e, al contrario di quanto sostenuto da parte ricorrente, dei motivi per cui quest’ultimo, cittadino della Guinea, non sia stato ritenuto credibile (racconto lacunoso e più volte modificato); dall’altro, fa corretto governo dei principi elaborati da questa Corte in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria;

– che, anzitutto, radicalmente il provvedimento impugnato non ha ritenuto il ricorrente credibile: al riguardo, questa Corte ha chiarito come “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole foro per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fitto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 3, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503) e che “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340);

– che, inoltre, lo stesso giudice si è adeguatamente trattenuto sull’esame delle condizioni generali dello Stato di provenienza del richiedente, ribadendo come non si tratti di territorio dove il livello di violenza è tale per cui un civile è esposto ad un rischio grave indipendentemente da qualsiasi coinvolgimento differenziato, e statuendo, pertanto, circa l’insussistenza dei presupposti che debbono necessariamente rilevarsi per il riconoscimento della protezione sussidiaria (Cass. n. 16202/2015);

– che lo stesso deve dirsi in relazione al rigetto della domanda di rilascio di permesso umanitario, ritenuta dalla corte manifestamente infondata in forza dell’esame degli elementi fattuali addotti, anche in forza della nuova normativa in materia;

– che, in ogni caso, avendo il giudice del merito compiutamente approfondito l’esame in fatto della situazione nel rispetto dei principi enunciati da questa Corte in materia ed esponendone le ragioni, nessuna censura può essere promossa in questa sede, trattandosi, per l’appunto, di valutazioni fattuali;

– che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di Euro 2.100,00, oltre alle spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019

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