Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19114 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1261/2019 R.G. proposto da:

R.F.Z., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gennaro

Gentile e Francesco Calbi, con domicilio eletto presso lo studio del

secondo in Roma, via Antonio Toscani, n. 59;

– ricorrente –

contro

Azimut Capital Management SGR S.p.a., rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Paolo Barozzi e Luciano Alberini, con domicilio eletto presso

lo studio del secondo in Roma, viale Carso, n. 77;

– controricorrente –

e contro

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.a., rappresentata e

difesa da Prof. Avv. Alberto Monti e dall’Avv. Alberto Monti;

– controricorrente –

e nei confronti di:

G.B. e F.K.;

– intimate –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma, n. 6865/2018

depositata il 29 ottobre 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 luglio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. R.F.Z. impugna, con sei mezzi, nei confronti delle controricorrenti e delle intimate indicate in epigrafe, la sentenza della Corte d’appello di Roma, anch’essa sopra specificata, che ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale dalla stessa proposto avverso la decisione di primo grado che ne aveva rigettato o dichiarato inammissibili domande risarcitorie e restitutorie.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Le controricorrenti hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Risulta, infatti, totalmente omessa l’esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653).

La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602).

Stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Nel caso di specie il ricorso, come detto, omette del tutto tali requisiti contenutistici.

L’esposizione anteposta ai motivi è infatti del seguente testuale tenore:

“La sig.ra G.B., quale promotore finanziario, accreditata presso la Banca Popolare di Puglia e Basilicata come da relativo biglietto da visita e da apposito Ufficio situato all’interno della stessa Banca, filiale di Roma, Via Vitelleschi, per anno ha ricevuto centinaia di clienti presso la detta filiale bancaria, ai quali prometteva interessi sulle somme investite.

“La sig.ra G., in associazione con altri collaboratori, ha raccolto somme di denaro per oltre 32 milioni di Euro, truffando cosi centinaia di persone, tra le quali la sig.ra R.F.Z., la quale ha versato alla stessa sig.ra G.B., presso la BPPB, la somma di Euro 76.200, non ricevendo nulla in cambio.

“Con sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma, NRG NR 58086/09, in data 28.3.2018, la sig.ra G.B. è stata dichiarata “colpevole del delitto a lei ascritto al capo A”, ovvero ” G.B. quale ideatrice, capo e promotore del complesso programma truffaldino attivo nel settore dell’intermediazione creditizia”, in associazione con altri “al fine di compiere una serie indeterminata di truffe, raccolta abusiva del risparmio con conseguente appropriazione indebita di denaro loro consegnato da investitori privati”, tra i quali la ricorrente R..

“Con la sentenza qui impugnata, invece, la Corte di appello di Roma, sez. III civile, a fronte di una mega-truffa per 32 milioni di Euro, sanzionata con sentenza penale di condanna, ha ritenuto “non provato il nesso dl occasionalità necessaria tra l’attività di promotore finanziario svolta dalla G. per le società appellate e l’evento lesivo lamentato”. Inoltre, la sentenza impugnata ha modificato la qualifica dell’atto di intervento della ricorrente R. definendolo “appello incidentale”, ritenendolo perciò tardivo”.

La ricorrente, in tal modo, si limita dunque a tratteggiare del tutto genericamente la vicenda presupposta, essenzialmente nei suoi profili penalistici, senza offrire alcuna ancorchè minimale indicazione di quali fossero le domande svolte con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado e quali le ragioni in fatto e in diritto delle stesse, quali le difese opposte dalle convenute, quale lo svolgimento del giudizio di primo grado e il suo esito, in che modo e da chi fosse stata la sentenza impugnata, quale fosse stato lo svolgimento del giudizio di appello, quali le ragioni della decisione, quali le questioni, di rito e di merito, trattate.

L’atto in definitiva, venendo palesemente meno al requisito prescritto a pena di inammissibilità dalla menzionata norma processuale e alla sua funzione, non consente in alcun modo di avere una qualche contezza dei fatti sostanziali e processuali dibattuti nel corso del giudizio.

2. Resta conseguentemente assorbito l’esame dei singoli motivi di ricorso e prima ancora, per vero, ne è impedita una adeguata comprensione (il carattere assertivo dei motivi stessi, privi a loro volta di specifici riferimenti fattuali, non consente di giungere nemmeno per il loro tramite ad avere adeguata contezza dei fatti e delle questioni trattate).

3. Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente alla rifusione, in favore delle controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuna in Euro 7.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, art. 1-bis.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

 

 

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