Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19114 del 06/09/2010
Cassazione civile sez. trib., 06/09/2010, (ud. 22/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MERONE Antonio – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 29609/2008 proposto da:
EUROCOSTRUZIONI di POLINI WALTER E BERTUCCIOLI ALESSANDRO SNC in
persona dei legali rappresentanti, elettivamente domiciliate in ROMA,
VIA FLAMINIA 79, presso lo studio dell’avvocato CIOCIOLA Roberto, che
le rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANTORO CLELIA,
giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 79/2007 della Commissione Tributaria Regionale
di BOLOGNA del 12.12.07, depositata il 17/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
22/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. GIOVANNI GIACALONE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CARLO
DESTRO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa, in cui la parte erariale ha resistito con controricorso, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.:
“La parte contribuente propone ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR che ne ha respinto l’appello contro la pronuncia di primo grado, ritenendo che la sentenza Corte Cost. n. 144/05 si limita a garantire il diritto di difesa senza intervenire sul comportamento antigiuridico e relativa sanzione; il ricorrente, richiamandosi al verbale ispettivo, non riesce a dimostrare di avere impiegato il lavoratore successivamente al 1 gennaio 1993, evidenziando detto verbale solo quanto dichiarato dal lavoratore, senza garantire che ciò corrisponda alla realtà dei fatti.
L’intimata parte erariale ha resistito con controricorso.
Il ricorso contiene un unico motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) e respinto per manifesta inammissibilità delle censure, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Va preliminarmente osservato che, nella specie, non vi è motivo di dubitare del consolidamento della giurisdizione del giudice tributario, non essendo stata la stessa contestata nel presente giudizio ed essendosi quindi formato giudicato implicito interno sulla questione prima della pubblicazione di Corte cost. n. 130/08 (Cass. S.U. n. 8998/09).
La parte privata deduce, sotto il profilo di violazione di plurime disposizioni di legge, che la CTR non avrebbe applicato la dichiarazione d’incostituzionalità del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, di cui a Corte Cost. n. 144/05, che implicitamente avrebbe ritenuto illegittima anche la sanzione in essa prevista;
ritenuto ammissibile davanti ad essa la possibilità di provare una diversa data d’inizio del rapporto di lavoro, avvalendosi di documenti e di altri mezzi di prova che non potessero essere esibiti durante l’acceso perchè formati successivamente o nella disponibilità di terzi. Assume, altresì, che la CTR avrebbe violato il principio del favor rei di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3.
Va, anzitutto, osservato che solo rispetto alla prima questione viene formulato il prescritto quesito di diritto, sicchè solo tale profilo della censura è ammissibile. Il quesito (dica la S.C. se possa o meno ritenersi ancora applicabile una norma successivamente alla dichiarazione d’incostituzionalità della stessa da parte della Corte Costituzionale) è del tutto generico ed è privo sia della riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, sia della sintetica esposizione della regola di diritto applicata da quel giudice, mentre solo indirettamente contiene l’indicazione della diversa regola che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare nella specie (Cass. n. 19769/08). Senza contare che la censura è anche intrinsecamente priva di pregio, posto che la sentenza in questione è di carattere additivo, venendo la disposizione abrogata solo nella parte in cui viene interpretata non ammettendo il datore di lavoro alla prova contraria alla decorrenza j presunta e, nella specie, la CTR si è attenuta proprio a tale interpretazione.
Oltre a non essere investita da apposito quesito, la questione della mancata applicazione del favor rei si rivela inammissibile anche perchè il principio dell’applicabilità d’ufficio dello ius sup&rv&nisns non esclude il dovere della parte di allegare e, se necessario, provare la sussistenza dei fatti costitutivi e/o eventualmente modificativi, ovvero estintivi, necessari per la concreta applicazione di dette norme, non potendo il giudice introdurre nella controversia, di sua iniziativa, elementi di fatto diversi da quelli allegati e provati dalle parti (Cass. n. 25734/07;
9129/06; 8933/03)”.
La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite.
Non sono state depositate conclusioni scritte nè memorie.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010