Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19113 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19113 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 13746-2017 proposto da:
FABIANI SILVIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
OTTAVIANO 66, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
ROMANELLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI
MINESTRONI;
– ricorrente Contro
FALLIMENTO AUTOGOMME SRL, in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI
NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato STEFANO
DIAMANTI, che lo rappresenta e difende;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1302/2016 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA, depositata il 30/11/2016;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 13746 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-2-

Rilevato che:

il Fallimento n. 369/2011 di Autogomme s.r.l. convenne in
giudizio innanzi al Tribunale di Pescara Silvio Fabiani chiedendo la
dichiarazione di risoluzione del contratto di locazione ed il
risarcimento del danno per inidoneità dell’immobile all’uso in quanto
privo di concessione edilizia e certificato di agibilità. Il Tribunale adito

convenuto al pagamento della somma di Euro 59.267,38 oltre
interessi. Avverso detta sentenza propose appello il Fabiani. Con
sentenza di data 30 novembre 2016 la Corte d’appello di L’Aquila
rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che non si era
formato il giudicato sull’oggetto della domanda proposta dal
Fallimento in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso in
favore del Fabiani posto che la sentenza n. 821/2011, indicata
dall’appellante, non solo non era stata prodotta (vi era in atti solo il
dispositivo sub doc. 4 del fascicolo dell’appellante), ma se era quella
che si limitava a dichiarare improcedibile l’opposizione ed a dichiarare
esecutivo il decreto ingiuntivo, essa non impediva la riproposizione
della domanda riconvenzionale non coltivata, mentre oggetto del
decreto ingiuntivo era solo il pagamento dei canoni.
Ha proposto ricorso per cassazione Silvio Fabiani sulla base di un
motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso. Il Presidente
ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di
rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:

con il motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 2909 cod. civ. e 647 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, a parte la
presenza nel fascicolo della sentenza per esteso (sub doc. 15)

3

accolse la domanda, dichiarando risolto il contratto e condannando il

prodotta innanzi al Tribunale, il giudicato sostanziale formatosi sul
decreto ingiuntivo copriva sia il dedotto che il deducibile e che con
l’opposizione risultata poi fuori termine il Fallimento aveva avuto la
possibilità di far valere la risoluzione del contratto.
Il motivo è manifestamente fondato. Secondo il consolidato

seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo
recante intimazione di pagamento di canoni arretrati in relazione ad
un rapporto di locazione, non si limita a fare stato, tra le stesse parti
circa l’esistenza e validità del rapporto corrente fra le parti e sulla
misura del canone preteso, ma anche circa l’inesistenza di tutti i fatti
impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio
d’opposizione, quali quelli atti a prospettare l’insussistenza totale o
parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di
canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore per somme
indebitamente corrisposte in ragione di maggiorazioni “contra legem”
del canone (Cass. 11 giugno 1998, n. 5801; 24 luglio 2007, n.
16319; 26 giugno 2015, n. 13207; 11 luglio 2017, n. 17049).
Alla base dell’orientamento della giurisprudenza vi è la
consapevolezza, analogamente a quanto affermato da Cass. Sez. U.
12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243 con riferimento alla diversa
ipotesi delle domande di impugnativa contrattuale, che quando ( k,
oggetto del giudizio è un singolo effetto del rapporto giuridico
complesso, quale la singola coppia pretesa-obbligo, il giudicato ha ad
oggetto l’intero rapporto, e non il singolo effetto. L’accertamento
dell’esistenza del singolo effetto, implicando la cognizione dell’intero
rapporto complesso, presuppone quindi l’esistenza di tutti i fatti
costitutivi e l’inesistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi ed
estintivi, dedotti o deducibili.
Il decreto ingiuntivo non opposto è assimilabile ad una sentenza
di condanna passata in giudicato. Il giudicato sostanziale conseguente

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orientamento di questa Corte il giudicato di accoglimento formatosi a

alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto
l’esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e
del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche
l’inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e
del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con

6628).
Il giudicato conseguente alla mancata tempestiva opposizione
avverso un decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei
canoni del rapporto di locazione copre quindi anche il fatto impeditivo
rappresentato sia dall’inadempimento del locatore quale causa di
risoluzione del contratto che dal relativo controcredito risarcitorio del
conduttore.
E’ appena il caso di aggiungere che è questione diversa quella
posta dalla parte intimata con la memoria, la quale attiene
all’opponibilità del decreto ingiuntivo al fallimento e non all’efficacia di
giudicato in quanto tale del decreto ingiuntivo non opposto.
Non essendo necessari altri accertamenti di fatto, la causa può
essere decisa nel merito. La domanda deve essere rigettata stante
l’accertamento contenuto nel giudicato relativo al decreto ingiuntivo
non opposto in relazione alla validità ed efficacia del rapporto e
all’inesistenza di fatti impeditivi del credito di cui all’ingiunzione di
pagamento.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza. Seguono la soccombenza anche le spese
del doppio grado di merito, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo la
causa nel merito, rigetta la domanda proposta dal Fallimento n.
369/2011 di Autogomme s.r.I..

5

l’opposizione (Cass. 11 maggio 2010, n. 11360; 24 marzo 2006, n.

Condanna il Fallimento n. 369/2011 di Autogomme s.r.l. al
pagamento, in favore di Silvio Fabiani, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge, nonché delle spese del giudizio sia

appello, che liquida in complessivi Euro 13.635,00, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge sia
per il primo grado che per l’appello.
Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2018
Il Presidente
Dott.ssa Adelaide Amendol
jt,/,

di primo grado, che liquida in complessivi Euro 7.795,00, che di

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