Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19113 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 27/03/2019, dep. 16/07/2019), n.19113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4812-2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ITALCANTIERI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6840/17 della Commissione tributaria regionale

della CAMPANIA, sezione staccata di SALERNO, depositata il

25/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/03/2019 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva guanto segue:

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento ai fini IVA ed IRAP con cui l’amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze delle movimentazioni bancarie riconducibili al socio unico e legale rappresentante della predetta società, aveva rettificato il reddito d’impresa di quest’ultima con riferimento all’anno d’imposta 2008, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR annullava l’atto impositivo sostenendo l’illegittimità dell’accertamento in quanto condotto nei confronti della società in mancanza di autorizzazione alle indagini finanziarie, che era stata rilasciata soltanto nei confronti del socio e legale rappresentante.

2. Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui non replica l’intimata.

3. Il motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32,comma 7, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, è fondato e va accolto.

4. Questa Corte ha affermato che “il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, (nel testo vigente “ratione temporis”), secondo cui gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non prevede alcuna limitazione all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale, nel senso di circoscrivere l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell’azienda individuale o alla società. L’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, o anche ai loro congiunti, ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci o dei loro familiari non siano ad essa riferibili (Cass. 374/2009; 26173/2011; 11145/2011)” (così in Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26829 del 18/12/2014; coni. Cass. n. 12276 del 2015).

5. Da tale principio, che la Corte ha più volte ribadito (si vedano, ad esempio, Cass. n. 2414 e n. 27075 del 2017), discende che la verifica delle movimentazioni bancarie condotte nei confronti della società contribuente, deve ritenersi legittimamente espletata in forza di quell’autorizzazione rilasciata – nei confronti del socio unico che l’amministrava, ed i relativi risultati utilizzabili anche nell’ipotesi in cui non risulti provata la riferibilità all’uno (nella specie al socio amministratore) delle somme movimentate sul conto dell’altra (la società), o viceversa.

6. La CTR non si è attenuta a tali principi e pertanto deve accogliersi il motivo di ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla competente CTR perchè esamini l’motivi di appello rimasti assorbiti e provveda, altresì, alla regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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