Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19113 del 06/07/2021

Cassazione civile sez. VI, 06/07/2021, (ud. 10/02/2021, dep. 06/07/2021), n.19113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35389-2019 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, C.F. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla

via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

D.C.G., rappresentato e difeso, per procura speciale in

calce al controricorso, dall’avv. Simona MAROTTA, ed elettivamente

domiciliata in Roma, alla via Famagosta, n. 25, presso lo studio

legale dell’avv. Donatella NASTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3385/18/2019 della Commissione Tributaria

Regionale della CAMPANIA, depositata il 16/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/02/2021 dal Consigliere Dott. Lucio LUCIOTTI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. In controversia relativa ad impugnazione del silenzio rifiuto opposto da vari enti impositori all’istanza di sgravio avanzata da D.C.F. con riferimento a diverse cartelle di pagamento di cui il predetto contribuente lamentava l’omessa ed irregolare notificazione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione avverso la sfavorevole sentenza di primo grado in quanto tardivamente proposto rispetto alla data di notifica della stessa.

2. Avverso tale statuizione la ricorrente propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui replica l’intimato con controricorso.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il motivo di ricorso viene dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4; la violazione degli artt. 325,326,285 e 170 c.p.c., sostenendo che la notifica della sentenza di primo grado effettuata, come nel caso di specie, alla parte personalmente e non al domicilio eletto presso il proprio difensore, non facesse decorrere il termine breve di impugnazione.

2. Il motivo, diversamente dalla proposta del relatore, è fondato e va accolto.

3. Questa Corte, sul rilievo che il processo tributario ha un regime di notificazione degli atti suo proprio, previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16 e 17, il primo dei quali richiamato espressamente dal cit. D.Lgs., vigente art. 38, comma 2, ha affermato che “nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, il D.Lg.s. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 17, fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”, per cui una notificazione eseguita in tal modo deve considerarsi valida anche in presenza di una elezione di domicilio. La norma citata, inoltre, facendo riferimento non alla notifica in mani proprie, bensì alla “consegna in mani proprie”, deve intendersi nel senso che venga fatta salva non solo la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 138 c.p.c., ma anche tutte le altre notificazioni (ex art. 140 c.p.c., o a mezzo del servizio postale), a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario (Cass. n. 4274 del 2002, n. 10474 del 2003, n. 9381 del 2007)”(Cass. 3746/10; Cass. 16848/08 ed altre)” (Cass. n. 1528 del 2017).

3.1. Pertanto, con espresso riferimento alla notifica della sentenza, si è affermato che “la consegna a mani della sentenza integra una forma di notifica idonea a far decorrere il termine cd. “breve” per l’impugnazione, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, nella formulazione successiva alle modifiche apportate dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3, (conv., con modif., dalla L. n. 73 del 2000), riconosce alle parti private la facoltà di notificare la sentenza mediante consegna diretta ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 16, comma 3, in base al quale le notificazioni all’ufficio del Ministero delle finanze (ora Agenzia delle Entrate) ed all’ente locale possono essere effettuate “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia” (cfr. Cass., sez. 5, 28/02/2018, n. 4616, Rv. 647548 – 01, e, in precedenza Cass., sez. 6-5, 2/3/2015 n. 4222, non massimata)” (Cass. n. 32869 del 2019, che si è posta sulla scia di Cass. n. 16554 del 2018, secondo cui, “Nel processo tributario, è idonea a far decorrere il termine cd. breve per impugnare, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, (come novellato dal D.L. n. 40 del 2010, art. 3 del conv. in L. n. 73 del 2010), la consegna della sentenza direttamente alla parte pubblica individuata dal detto decreto, art. 10, ovvero la spedizione di essa, a cura della parte o del suò procuratore, effettuata mediante il servizio postale, nei luoghi di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 ed in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento”).

4. In sintesi, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza può essere fatta alla parte personalmente soltanto mediante “consegna a mani” di quest’ultima, da effettuarsi, ove il destinatario sia l’amministrazione finanziaria, “mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia” (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3, u.p.). Diversamente, la notifica va effettuata a mezzo posta in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento, presso i luoghi indicati nel cit. D.Lgs., art. 17, ovvero nel domicilio eletto dalla parte o, in mancanza, nella residenza o nella sede dalla stessa dichiarata in sede di costituzione in giudizio.

5. Ha quindi errato la CTR a ritenere che la notifica fatta all’Agenzia delle entrate – Riscossione con consegna non all’impiegato addetto all’ufficio ma “a mezzo raccomandata A/R N. (OMISSIS)”, per come risulta dalla relata di notifica fotoriprodotta nella, memoria depositata dalla ricorrente, fosse idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sicchè, sul rilievo che l’appello è stato proposto in data 20/06/2018, e quindi nel rispetto del termine lungo di sei mesi decorrente dalla data del 20/12/2007, di deposito della sentenza della CTP, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla CTR territorialmente competente per nuovo esame e per la regolamentazione delle spese processuali anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2021

 

 

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