Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19113 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 01/08/2017, (ud. 23/03/2017, dep.01/08/2017),  n. 19113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 14389-2015 proposto da:

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti

Dott. P.V. e Dott. D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA VECCHIONI giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

R.W., S.D.;

– intimati –

Nonchè da:

R.W., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAURIZIO DE MITRI giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS), in persona dei legali rappresentanti

Dott. P.V. e Dott. D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO FEDELI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LUCA VECCHIONI giusta procura in calce al

ricorso principale;

– controricorrente all’incidentale –

nonchè contro

S.D.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 426/2014 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/03/2017 dal Consigliere Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore generale Dott. SGROI CARMELO che ha concluso

chiedendo la rimessione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 374

c.p.c., della decisione in ordine alla risoluzione del contrasto

sulla possibilità di detrarre, dalle somme spettanti a titolo di

risarcimento del danno da fatto illecito, le erogazioni che spettano

per legge, a qualsiasi titolo, allo stesso danneggiato in

conseguenza del medesimo fatto;

– in subordine, chiede la trattazione del presente ricorso nella

pubblica udienza.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che R.W. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Trieste, S.D. e la Generali Assicurazioni s.p.a., quest’ultima quale impresa designata del Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale egli, alla guida della propria moto, era stato investito dalla moto condotta dal convenuto, priva di copertura assicurativa;

che si costituì in giudizio la società di assicurazione, chiedendo che il danno fosse comunque liquidato entro il massimale ed esercitando il diritto di regresso nei confronti dello S.;

che nel procedimento intervenne l’INPS al fine di far valere il proprio diritto di surroga della somma di Euro 193.642,78, pari al valore dell’assegno di invalidità riconosciuto al R.;

che il Tribunale, dichiarata l’inammissibilità dell’intervento e disposta una c.t.u., accolse la domanda, condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni, respinse la domanda di mala gestio nei confronti della società di assicurazione, accolse la domanda di regresso di quest’ultima e condannò i convenuti al pagamento delle spese di giudizio;

che la pronuncia è stata appellata da entrambe le parti e la Corte d’appello di Trieste, dopo aver espletato una nuova c.t.u, con sentenza del 25 novembre 2014, in parziale riforma di quella del Tribunale, ha modificato le percentuali di responsabilità del sinistro, ponendo il 75 per cento a carico dello S. ed il 25 per cento a carico del R.; ha rideterminato il danno complessivo nella misura di Euro 150.531,75 per danno patrimoniale e di Euro 715.651,84 per danno non patrimoniale; ha condannato lo S. e la società di assicurazione a pagare al R. la differenza, detraendo la somma di Euro 418.047,83, già versata al danneggiato ed ha regolato le spese;

che contro la sentenza della Corte d’appello di Trieste propone ricorso principale la Generali Italia s.p.a., con atto affidato a cinque motivi;

che resiste R.W. con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad otto motivi;

che la società di assicurazioni resiste con controricorso al ricorso incidentale;

che S.D. non ha svolto attività difensiva in questa sede;

che il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta, chiedendo che venga rimessa all’esame delle Sezioni Unite di questa Corte la questione relativa all’ammissibilità della c.d. compensatio lucri cum damno e, in subordine, che la causa venga trattata alla pubblica udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con il terzo motivo del ricorso principale si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1223,1909,1910 e 2059 c.c.;

che la società assicuratrice rileva che la Corte d’appello avrebbe errato nel non operare la compensazione con quanto liquidato dall’INPS a titolo di trattamento pensionistico;

che il ricorso richiama, sul punto, la sentenza 13 giugno 2014, n. 13537, di questa Corte, che avrebbe riconosciuto l’operatività del principio della compensatio lucri cum damno in base al principio per cui il danneggiato non può cumulare il risarcimento con il trattamento di pensione erogato dall’INPS e non può trovarsi, dopo la liquidazione, in una situazione migliore di quella in cui si sarebbe trovato se il fatto dannoso non si fosse verificato;

che su tale questione appare opportuno rimettere la trattazione alla pubblica udienza.

PQM

La Corte dispone che la trattazione del presente ricorso avvenga in pubblica udienza presso questa Terza Sezione Civile.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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