Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19112 del 28/09/2016
Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 18/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29027 – 2010 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE DELLE
GIOIE 13, presso lo studio dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo
rappresenta e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GORGONZOLA in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende;
– resistente con atto di costituzione avverso la sentenza n. 116/2009
della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 22/10/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/07/2016 dal Consigliere Dott. SABATO RAFFAELE;
udito per il ricorrente l’Avvocato VALENSISE che ha chiesto la
rinuncia al ricorso;
udito per il resistente l’Avvocato PALATIELLO che prende atto della
rinuncia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo che ha concluso per l’estinzione e in subordine il
rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’agenzia delle entrate ha notificato alla parte contribuente P.G. due avvisi di accertamento per maggiori i.v.a., i.r.p.e.f. e i.r.a.p. per gli anni di imposta 2001 e 2002, oltre sanzioni, non risultando congrui con gli studi di settore i dati esposti nelle dichiarazioni dei redditi.
La commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato i ricorsi del contribuente.
Le sentenze, appellate dallo stesso, sono state confermate dalla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano.
Avverso queste decisioni nn. 116/43/09 del 22 ottobre 2009 e 99/45/10 del 6 luglio 2010 la parte contribuente propone unitario ricorso per cassazione, affidato a due motivi, rispetto al quale l’agenzia non svolge difese, salvo a dichiarare in atti l’avvenuto condono per uno degli avvisi.
Con atto depositato in data 8 luglio 2016 il contribuente deposita rinuncia. Alla pubblica udienza di discussione la difesa erariale prende atto della rinuncia.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Va rilevato che, a seguito della dichiarazione di rinuncia del ricorrente, nonostante l’assenza della prova del perfezionamento del procedimento di notifica alla controparte, deve ritenersi venuto meno l’interesse delle parti alla decisione da parte di questa corte di legittimità.
Infatti (v. sez. un., n. 3876 del 2010; sez. 3^, n. 2259 del 2013), se è vero che la carenza dei rigorosi requisiti dell’atto di rinuncia, previsti dall’art. 390 c.p.c., u.c. (notifica o comunicazione alle controparti), lo rende inidoneo a determinare l’estinzione del processo, è peraltro così denotato in modo chiaro – purchè, come avviene nel caso di specie (in cui l’intimata non manifesta alcun interesse alla decisione ed essa stessa dà atto di parziale definizione per condono), in difetto di altre attività delle controparte tendenti ad ottenere comunque la pronuncia sull’oggetto del contendere – il venire meno definitivo di ogni interesse alla decisione del ricorso.
2. – Tanto va dunque dichiarato con pronuncia di inammissibilità. Non vi è luogo per provvedimenti sulle spese, non essendosi l’intimata difesa ed avendo meramente preso atto della rinuncia alla pubblica udienza.
PQM
La corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sezione quinta civile, il 18 luglio 2016.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016