Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19112 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19112 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 13234-2017 proposto da:
SQUE0 FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell’avvocato
PATRIZIA BARLETTELLI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato LUISA RUSCONI;
– ricorrente contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, REA ANTONIO, REA
RAFFAELE;
– intimati avverso la sentenza n. 1971/2016 della CORTE D’APPELLO di
FIRENZE, depositata il 29/11/2016;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 13234 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-2-

Rilevato che:
Celeste Spagnoli convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Firenze Antonio Rea, Raffaele Rea e Fondiaria Sai Assicurazioni
chiedendo il risarcimento del danno per la morte del germano
Vincenzo Spagnoli a seguito di investimento da parte dell’autovettura

adito accolse la domanda condannando i convenuti in solido al
pagamento della somma di Euro 80.000,00, oltre rivalutazione ed
interessi, e al pagamento delle spese processuali. Avverso detta
sentenza propose appello la società assicuratrice. Si costituì
Francesco Squeo nella qualità di erede dell’attrice. Con sentenza di
data 29 novembre 2016 la Corte d’appello di Firenze, in parziale
accoglimento dell’appello, rideterminò l’importo nella misura di Euro
60.000,00 all’attualità oltre interessi e condannò l’appellato al
rimborso delle spese processuali in favore dell’appellante.
Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che in base
alle Tabelle del Tribunale di Milano l’importo risarcitorio doveva
essere ridotto e che, corrispondendo l’importo delle Tabelle a quello
all’attualità, gli interessi andavano calcolati sull’importo devalutato
alla data del sinistro e poi anno per anno rivalutato.
Ha proposto ricorso per cassazione Francesco Squeo sulla base di
due motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del
primo motivo e di manifesta fondatezza del secondo motivo del
ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite
le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 342, comma 1, n. 1 e 118 att. cod. proc. civ., ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che
la corte territoriale ha omesso di pronunciare sull’eccezione di
inammissibilità dell’appello e che, ove si ritenga l’intervento di rigetto

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condotta da Antonio Rea e di proprietà di Raffaele Rea. Il Tribunale

implicito da parte del giudice di appello, le sintetiche citazioni
effettuate dall’appellante erano inidonee ad adempiere al dettato di
cui all’art. 342 secondo cui è invece necessaria una dettagliata e
completa indicazione delle parti della sentenza che si intendono
sottoporre a gravame.

366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. – che trova la propria ragion
d’essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di
valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame
dei fascicoli di ufficio o di parte – vale anche in relazione ai motivi di
appello rispetto ai quali si denuncino errori da parte del giudice di
merito; ne consegue che, ove il ricorrente denunci la violazione e
falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ. conseguente alla
mancata declaratoria di inammissibilità dell’atto di appello, deve
riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi
formulati dalla controparte (cfr. Cass. 10 gennaio 2012, n. 86). Anche
laddove vengano denunciati con il ricorso per cassazione “errores in
procedendo”, in relazione ai quali la Corte è anche giudice del fatto,
potendo accedere direttamente all’esame degli atti processuali del
fascicolo di merito, si prospetta preliminare ad ogni altra questione
quella concernente l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in
cui è stato esposto, con la conseguenza che, solo quando sia stata
accertata la sussistenza di tale ammissibilità diventa possibile
valutare la fondatezza del motivo medesimo e, dunque,
esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione, la Corte di
cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed
all’interpretazione degli atti processuali. (Cass. 20 luglio 2012, n.
12664).
Il mancato assolvimento dell’onere processuale di cui all’art. 366,
comma 1, n. 6 cod. proc. civ., per essersi il ricorrente limitato alla
generica doglianza del mancato rispetto della previsione normativa

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Il motivo è inammissibile. L’onere processuale previsto dall’art.

senza specifiche indicazioni in ordine al concreto contenuto dell’atto di
appello, non consente al Collegio di accedere al fascicolo processuale.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3, cod. proc. civ.. Osserva il ricorrente che, in violazione al principio

regolamento delle spese processuali deve aversi riguardo all’esito
finale della lite, le spese sono state poste a carico dell’appellato
nonostante la sola riduzione della somma accordata in primo grado.
Il motivo è manifestamente fondato. In tema di spese
processuali, la soccombenza deve essere stabilita in base ad un
criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all’art. 91 cod.
proc. civ. il giudice di appello che ritenga la parte come soccombente
per effetto della riduzione della somma accordatale in primo grado,
ponendo interamente a carico di essa le spese della fase di gravame
(Cass. 19 agosto 2013, n. 19158).
P. Q. M.
accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara inammissibile il
primo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia
alla Corte di appello di Firenze in diversa composizione, cui demanda
di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2018

secondo cui con la riforma della decisione di primo grado ai fini del

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