Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19112 del 01/08/2017
Cassazione civile, sez. III, 01/08/2017, (ud. 08/03/2017, dep.01/08/2017), n. 19112
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –
Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27259-2015 proposto da:
DVC IMMOBILIARE SRL, in persona dell’amministratore unico legale
rappresentante Dott.ssa V.A., elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio
dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CLAUDIO GIACOMONI giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
nonchè contro
BEAUTY POINT SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6472/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Premesso che per il giudizio R.G. 27259 del 2015 il P.M. ha scritto una requisitoria recante il numero di ruolo R.G. 26020/2015, assegnato ad altro relatore; che conseguentemente le parti del presente giudizio non hanno ricevuto detta requisitoria con violazione del principio del contraddittorio; che in ogni caso l’esito del giudizio dipende dalla soluzione dei criteri per l’adempimento dell’obbligo di riconsegna dell’immobile da parte del conduttore al fine di escluderne la mora, questione sulla quale è in corso una discussione nell’ambito della Terza Sezione essendovi pronunce non uniformi.
PQM
Tutto ciò premesso la Corte dispone che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 27 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017