Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19112 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 01/08/2017, (ud. 08/03/2017, dep.01/08/2017),  n. 19112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 27259-2015 proposto da:

DVC IMMOBILIARE SRL, in persona dell’amministratore unico legale

rappresentante Dott.ssa V.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA DI PRISCILLA 4, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO COEN, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato CLAUDIO GIACOMONI giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

nonchè contro

BEAUTY POINT SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6472/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/03/2017 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso che per il giudizio R.G. 27259 del 2015 il P.M. ha scritto una requisitoria recante il numero di ruolo R.G. 26020/2015, assegnato ad altro relatore; che conseguentemente le parti del presente giudizio non hanno ricevuto detta requisitoria con violazione del principio del contraddittorio; che in ogni caso l’esito del giudizio dipende dalla soluzione dei criteri per l’adempimento dell’obbligo di riconsegna dell’immobile da parte del conduttore al fine di escluderne la mora, questione sulla quale è in corso una discussione nell’ambito della Terza Sezione essendovi pronunce non uniformi.

PQM

 

Tutto ciò premesso la Corte dispone che il ricorso sia rinviato a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 27 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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