Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19111 del 28/09/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21099/10 proposto da:

Immobiliare Bisenzino S.r.l. con unico socio, in persona del suo

legale rappresentante pro tempore B.F.; nonchè,

B.F. in proprio; elettivamente domiciliati in Roma, via Lima n.

15, presso lo Studio dell’Avv. Mario Ettore Verino, che con l’Avv.

Vincenzo Ravone, le rappresenta e difende, giusta delega a margine

del ricorso.

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze;

– intimato –

avverso la sentenza n. 39/17/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 28 aprile 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;

udito l’Avv. Vincenzo Ravone, per i ricorrenti;

udito l’Avv. dello Stato Roberto Palasciano, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 39/17/10 depositata il 28 aprile 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in riforma della decisione n. 29/03/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Prato, anche in contraddittorio con l’intervenuta Immobiliare Bisenzino S.r.l., respingeva il ricorso promosso da B.F. contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, qualificava come compravendita immobiliare una pluralità di atti consistenti nella costituzione per rogito 13 luglio 2004 della Immobiliare Bisenzino S.r.l. a socio unico Baron Elisabetta con capitale sociale ammontante a Euro 10.600,00, nel contratto di mutuo gravato da ipoteca del (OMISSIS) acceso dal contribuente ammontante a Euro 720.000,00, nell’atto del (OMISSIS) di conferimento degli immobili di proprietà del contribuente nella Immobiliare Bisenzino S.r.l. del valore di Euro 70.000,00 “al netto del costo del contratto di mutuo” con conseguente aumento di capitale per un totale complessivo finale di Euro 80.600,00, nell’atto del (OMISSIS) di cessione da parte del contribuente della sua quota di Euro 70.000,00 a Ba.El., nell’atto del (OMISSIS) di cessione da parte di Ba.El. del 95% della sua quota di partecipazione a favore del contribuente.

In estrema sintesi la CTR riteneva che correttamente l’Ufficio, in applicazione del D.P.R. n. 131 cit., art. 20, avesse qualificato il complesso degli atti supra come unitaria compravendita e ciò in ragione del loro obbiettivo effetto giuridico.

Contro la sentenza della CTR, il contribuente e l’intervenuta proponevano ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’Ufficio resisteva con controricorso.

La contribuente e l’intervenuta depositavano memoria.

Diritto

1. Il ricorso per cassazione è stato notificato anche al Ministero dell’Economia Finanze che come noto con decorrenza dal 1 gennaio 2001 ha perduto la capacità di stare in giudizio ai sensi del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, comma 1, istitutivo dell’Agenzia delle Entrate (Cass. sez. trib. n. 22992 del 2010; Cass. sez. trib. n. 9004 del 2007). Consegue pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del MEF.

2. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, con riferimento all’art. 1325 c.c.; art. 2464 c.c.; artt. 1362 e ss. (principi desumibili)”, il contribuente e l’intervenuta deducevano che gli atti come ad es. quello della partecipazione alla compagine sociale erano veri e reali, che pertanto la CTR era incorsa in errore laddove aveva ritenuto che i vari atti in parola “contenessero la volontà di alienare beni immobili”.

2.1. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto – Violazione dell’art. 2697 c.c. – Principio dell’onere della prova”, il contribuente e l’intervenuta lamentavano che la CTR avesse respinto il ricorso nonostante l’Ufficio non avesse dimostrato e non si fosse offerto di dimostrare “l’intento elusivo asseritamente perseguito dai contribuenti”.

2.2. I motivi che possono esaminarsi congiuntamente sono infondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte ormai consolidatasi nel senso che ai fini dell’imposta di registro l’atto – o come nel nostro caso gli atti tra di loro collegati – debbono essere tassati secondo l’effetto a cui oggettivamente essi danno luogo e quindi prescindendosi dalla volontà negoziale delle parti e quindi anche dalla loro eventuale intenzione elusiva (Cass. Sez. 6^ n. 24594 del 2015; Cass. sez. trib. n. 1955 del 2015).

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell’unica altra parte costituita come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del MEF; rigetta il ricorso nei confronti dell’Agenzia delle Entrate; condanna i contribuenti in solido tra loro a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese processuali, queste liquidate in Euro 7.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

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