Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19111 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19111 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

ORDINANZA
sul ricorso 12809-2017 proposto da:
PIAZZESE GIOMBATTIST”-‘, FRASCA GIOVANNI, FRASCA
ROSARIO, CALVO CORRADO, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE ACCARDO,
GIORGIO SPATOLA;
– ricorrenti contro
ALBA LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato ERMENEGILDO PARATORE;
– controricorrente Contro

Data pubblicazione: 18/07/2018

BANCO BPM SPA;
– intimata avverso la sentenza n. 1126/2017 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 16/03/2017;

partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI.

Ric. 2017 n. 12809 sez. M3 – ud. 12-06-2018
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

Rilevato che:
Giombattista Piazzese, Rosario Frasca, Corrado Calvo, Giovanni
Frasca, Francesca Sgandurra e Salvatore Latino proposero innanzi al
Tribunale di Milano opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso
in favore di Società Gestione Crediti BP s.c.p.a., incorporante per
fusione Banca Italease s.p.a., la quale aveva concesso in locazione

Polidiagnostico Sacro Cuore s.r.l. ed era beneficiaria della garanzia
prestata dagli opponenti. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione,
osservando quanto segue: la violazione del divieto di patto
commissorio era rimasta indimostrata (non era stato provato che il
bene, originariamente dell’utilizzatrice, fosse stato venduto alla
concedente per acquisire liquidità); la fideiussione rientrava nelle
garanzie c.d. a prima richiesta; l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ.
era esclusa dal fatto che il bene non era stato restituito alla
concedente e comunque la legittimazione ad invocare l’applicazione
della detta disposizione era solo dell’utilizzatrice. Avverso detta
sentenza proposero appello Giombattista Piazzese, Rosario Frasca,
Corrado Calvo, Giovanni Frasca, Francesca Sgandurra e Salvatore
Latino. Con sentenza di data 16 marzo 2017 la Corte d’appello di
Milano rigettò l’appello.
Osservò la corte territoriale, con riferimento all’eccezione di
incompetenza territoriale per la presenza di foro inderogabile del
consumatore, che gli appellanti non avevano provato la circostanza
del rilascio delle fideiussioni per esigenze di carattere personale e che
la polizza era stata rilasciata a garanzia della locazione finanziaria di
un bene destinato ad una società commerciale. Aggiunse che,
ricorrendo l’ipotesi della garanzia a prima richiesta la quale restava
ferma anche in caso di invalidità o inefficacia dell’obbligazioni
principale, gli appellanti non avevano provato l’esistenza di raggiri al
fine di indurli alla prestazione della garanzia e che, quanto alla

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1,

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finanziaria un sistema di risonanza magnetica al Centro

denunciata violazione dell’art. 2744 cod. civ., non era stato dedotto
alcun contratto di vendita stipulato originariamente fra l’utilizzatrice e
Banca Italease s.p.a., a parte che, trattandosi di garanzia a prima
richiesta, l’eventuale invalidità del contratto di locazione finanziaria
non avrebbe inficiata la validità della garanzia. Osservò inoltre che la

dell’art. 1526 cod. civ., era da escludere per l’inapplicabilità della
disposizione al leasing finanziario e che il bene oggetto del contratto
non era stato neanche restituito alla concedente, da cui il diritto della
concedente ad un equo compenso per l’utilizzo della cosa, oltre il
risarcimento del danno. Aggiunse sul punto che gli appellanti non
avevano comunque diritto ad avvalersi della disciplina di cui all’art.
1526, potendo solo l’utilizzatore esercitare il diritto di riduzione ad
equità della clausola penale contenuta nel contratto di locazione
finanziaria.
Hanno proposto ricorso per cassazione Giombattista Piazzese,
Rosario Frasca, Corrado Calvo e Giovanni Frasca sulla base di tre
motivi e resiste con controricorso Alba Leasing s.p.a.. Il relatore ha
ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha
fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.
E’ stata presentata memoria.
Considerato che:
con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 18, 20, 28 e 38 cod. proc. civ. e del d. Igs. n. 205 del
2005, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2, cod. proc. civ., nonché
motivazione illogica e contradditoria. Osservano i ricorrenti che il
riconoscimento del collegamento negoziale fra locazione finanziaria e
fideiussione, ai fini dell’esclusione del foro del consumatore, è in
contraddizione con la qualifica di contratto autonomo di garanzia e
che affetta da invalidità era la clausola derogativa della competenza
territoriale non potendosi riconoscere l’esistenza di specifica

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(

domanda di riconduzione ad equità della clausola penale, ai sensi

approvazione al cospetto del richiamo in blocco di tutte le condizioni
generali. Aggiungono che sussisteva la competenza territoriale del
Tribunale di Siracusa avendo avuto l’intero rapporto come riferimento
la Banca Agricola Popolare di Ragusa.
Il motivo è inammissibile. Si censura in primo luogo la

ragioni per le quali non è stato accolto il motivo di appello vertente
sul foro inderogabile del consumatore, ma la contraddittorietà della
motivazione, salvo che non trasmodi nella motivazione
incomprensibile e dunque apparente (profilo che non è oggetto di
censura), è parametro non più operante sulla base del vigente art.
360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ..
In secondo luogo si denuncia l’inefficacia della clausola derogativa
della competenza territoriale sussistendo l’approvazione in blocco di
tutte le clausole generali. Trattasi di censura inammissibile. Con
riferimento alla denunciata invalidità della clausola derogativa della
competenza territoriale per approvazione in blocco di tutte le
condizioni generali, ai fini dell’assolvimento dell’onere processuale di
cui all’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ., non si specifica se, al
momento di sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale,’ siano
stati contestati tutti i fori concorrenti.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1175, 1337, 132, 1344, 1345, 1414, 1418 e 2744 cod.
civ., nonché 1362, 1363, 1939, 1945, 1956 e 1957 cod. civ, ai sensi
dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché ancora
motivazione omessa, insufficiente e/o contradditoria. Osservano i
ricorrenti che, costituendo la formula «a prima richiesta» solo un
indizio della garanzia autonoma, ricorrevano nella specie vari indici
della natura di fideiussione del rapporto e che, anche volendo
propendere per la garanzia autonoma, sulla base dei mezzi istruttori
non accolti e dell’ulteriore documentazione prodotta in appello erano

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motivazione sotto il profilo della contraddittorietà, in relazione alle

emerse le seguenti circostanze: era stata proposta domanda di
rivendica della proprietà dell’apparecchiatura da parte del Centro
Polidiagnostico Sacro Cuore s.r.I.; era stata proposta dal liquidatore
della società utilizzatrice istanza di accertamento tecnico preventivo
per l’esorbitanza della somma riportata nel contratto di locazione

di leasing, aveva corrisposto oltre il 30% dell’intera operazione
finanziaria direttamente alla società fornitrice del bene, Ignazio Ali
s.p.a.. Aggiungono che tali circostanze dimostravano l’avvenuta
violazione del divieto di patto commissorio.
Il motivo è inammissibile. Con riferimento alla natura del
contratto, benché in rubrica vi sia menzione di talune delle regole
legali di ermeneutica contrattuale, la censura attinge direttamente il
risultato dell’attività interpretativa, senza passare attraverso la
denuncia di uno specifico vizio motivazionale o l’indicazione di
specifici canoni violati e dei modi in cui il giudice di merito se ne
sarebbe eventualmente discostato (cfr. Cass. 26 ottobre 2007, n.
22536; 10 febbraio 2015, n. 2465). Quanto poi alla dedotta
violazione del patto commissorio ed alle circostanze fattuali che lo
comproverebbero, il motivo è inammissibile sia quale denuncia di
violazione di legge, trattandosi di mera rivisitazione del giudizio di
fatto, sia quale denuncia di vizio motivazionale, precluso ai sensi
dell’art. 348 ter, ultima comma, cod. proc. civ. dall’esistenza di
doppia conforme in ordine alle questioni di fatto.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 1526 e 1941 cod. civ, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,
cod. proc. civ., nonché ancora motivazione omessa, insufficiente e/o
contradditoria. Osservano i ricorrenti che l’errore di fondo in cui è
incorsa la corte territoriale risiede nel non avere colto, ai fini
dell’applicazione dell’art. 1526, l’esistenza di leasing traslativo, per il
quale l’utilizzatore aveva corrisposto già oltre il 50% di tutta

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finanziaria; l’utilizzatrice, già prima della sottoscrizione del contratto

l’operazione finanziaria e che la domanda dei ricorrenti, in
applicazione dell’art. 1526, era stata nel senso della rideterminazione
del credito vantato dal beneficiario della garanzia. Aggiungono che il
giudice di appello aveva errato nel considerare non restituito il bene,
stante la diffida rivolta alla banca per il ritiro del bene e la fattura di

non decisività dell’impiego della formula «a prima richiesta» e del
limite comunque della condotta abusiva.
Il motivo è inammissibile. Le censure, le quali involgono
nuovamente profili inerenti al giudizio di fatto benché la rubrica rechi
l’indicazione di norme violate, sono prive di decisività in quanto non
risulta impugnata la ratio decidendi secondo cui gli appellanti non
potevano avvalersi della disciplina di cui all’art. 1526, potendosene
avvalere solo l’utilizzatore del bene.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna i ricorrenti al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio
di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in
Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della

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vendita depositata, e che questioni centrali erano sempre quelle della

sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.

Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2018

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