Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19111 del 16/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/07/2019, (ud. 21/03/2019, dep. 16/07/2019), n.19111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10725-2018 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO ALBERTO

18, presso lo studio dell’avvocato CARMELO COMEGNA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AURELIA 80 SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 4, presso lo

studio dell’avvocato EDOARDO ERRICO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6369/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 09/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO

CIGNA.

Fatto

RILEVATO

che:

C.W. propone ricorso per Cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza 6369/2017 del 9-10-2017, con la quale la Corte d’Appello di Roma, nel rigettatargli il gravame, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Roma che gli aveva respinto la domanda risarcitoria presentata nei confronti di Aurelia 80 SpA per l’omessa diagnosi (da parte dei sanitari dell’Aurelia Hospital, di cui la convenuta era proprietaria) di una neoplasia rinofaringea, poi invece diagnosticata nel corso del ricovero presso l'(OMISSIS) nel corso del ricovero dal 3 all’8 luglio 2006; con conseguente ritardo nelle cure, e lamentati danni biologici ed esistenziali, per un totale di Euro 234.439,00; in particolare la Corte ha evidenziato che l’attore, nonostante i detti sanitari, al momento delle dimissioni (20-62005) e in attesa del risultato dell’esame istologico dell’autobiopsia sullo stesso eseguita, gli avessero prescritto una visita di controllo alla breve distanza di 10 gg (circostanza risultante dalla relazione del CTU, rilevata dalla convenuta in primo grado e non contestata dall’attore), non si era poi sottoposto al detto controllo; siffatta condotta omissiva aveva interrotto il nesso di causalità tra il comportamento dei sanitari ed il danno derivante dall’omessa diagnosi; inammissibile (oltre che indimostrata) era la deduzione del Campano, svolta per la prima volta in appello, di avere eseguito in data 30-6-2005 il prescritto controllo; circostanza quest’ultima che era stata contestata, e non poteva quindi ritenersi pacifica.

L’Aurelia 80 SpA resiste con controricorso.

Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, è stata ritualmente notificata al ricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., si duole che la Corte, nonostante la questione della mancata visita di controllo non sia mai stata sollevata da Aurelia 80 SpA in tutto il giudizio di primo grado, non abbia poi ritenuto pacifica (e quindi non bisognosa di prova) l’avvenuta presentazione a detta visita.

Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c., si duole che la Corte non abbia considerato che, in mancanza di elementi probatori al riguardo, non poteva ritenersi certa neanche la sua mancata presentazione alla detta visita di controllo.

Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 5 – “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, anche in relazione all’art. 1227 c.c.”, sostiene che la Corte abbia omesso una qualsiasi valutazione di tutto il materiale probatorio, non considerando, in particolare, che l’esito negativo dell’esame istologico era stato acquisito in data 24-6-2005, sicchè non era comprensibile come una semplice visita di controllo dopo pochi giorni avrebbe potuto portare ad una diversa diagnosi, sì da ritenere che la mancanza presentazione a detta visita avrebbe interrotto il nesso di causalità tra condotta dei sanitari ed evento dannoso.

Con il quarto motivo il ricorrente, denunziando – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c., commi 1 e 2, si duole che la Corte gli abbia imputato tutta la responsabilità per la mancata presentazione alla visita di controllo, senza considerare il concorso del comportamento colposo dei sanitari, che avevano utilizzato metodiche errate e, sulla base delle stesse, diagnosticato una patologia (linfadenite) diversa da quella effettivamente sussistente.

I motivi sono tutti inammissibili per manifesta violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto si fondano su atti processuali e risultanze probatorie riguardo alle quali non viene fornita l’indicazione specifica richiesta dalla detta norma (Cass., Sez. Un., n. 28547 del 2008 e 7161 del 2010; per gli atti processuali Cass., Sez. UN. n. 22726 del 2011); in particolare, in ordine al primo motivo, nonostante la sentenza impugnata abbia fatto preciso riferimento alla visita di controllo prescritta dai sanitari dell’Aurelia Hospital, non è stato neanche precisato dove e come si fosse manifestato l’atteggiamento di non contestazione della clinica, e in che termini fosse stato proposto l’appello.

In ogni modo, anche a prescindere da siffatto rilievo, per quanto è possibile comprendere nonostante la detta omessa indicazione, motivi sono comunque inammissibili.

In ordine al primo motivo, va inoltre ribadito che la violazione dell’art. 115 c.p.c., come precisato da Cass. 11892/2016, può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando, e non è il caso di specie, che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli.

In relazione al secondo motivo va, in particolare, rilevato che, come, precisato da Cass. 11892 del 2016 e ribadito (in motivazione) da Cass. S.U. 16598/2016, la dedotta violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il prospettato vizio (peraltro sub art. 360 c.p.c., n. 4) solo quando (e non è il caso di specie) il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime.

Nè può ritenersi sussistente la violazione dell’art. 2697 c.c., che, come statuito da Cass. S.U. 16598/2016, “si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni”, e non quando, come invece viene sostenuto in ricorso, ci si duole solo che la Corte territoriale, a seguito del procedimento di acquisizione e valutazione del materiale probatorio strumentale alla decisione, abbia ritenuto indimostrata la presentazione del ricorrente alla prescritta visita di controllo e, quindi, non raggiunta la prova (per avvenuta interruzione del nesso causale) dei fatti dedotti a fondamento della domanda risarcitoria avanzata.

Il terzo motivo è inammissibile anche in quanto non in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, ratione temporis vigente, che, come indicato da Cass. S.U. 8053 e 8054/2014, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”; fatto storico (nel senso su precisato) omesso, non specificamente indicato nel motivo in esame, ove il ricorrente si è limitato ad esporre dei propri convincimenti e delle proprie previsioni in ordine all’esito della prescritta visita di controllo. Il quarto motivo, infine, è inammissibile anche in quanto non in linea con la statuizione impugnata, che ha valutato la condotta dei sanitari dell’Aurelia Hospital, ma (come sopra già specificato) è giunto a conclusioni in fatto differenti rispetto a quelle della parte ricorrente, ritenendo che il comportamento omissivo del paziente (e cioè la mancata presentazione dello stesso alla prescritta visita di controllo) avesse interrotto il nesso causale tra la detta condotta dei sanitari e l’evento dannoso.

In conclusione, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, con distrazione in favore dell’avvocato Edoardo Errico, anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma i quater, poichè il ricorso è stato presentato successivamente al 30-1-2013 ed è stato dichiarato inammissibile, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’avvocato Edoardo Errico; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2019

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