Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19111 del 06/09/2010
Cassazione civile sez. I, 06/09/2010, (ud. 11/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19111
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5442/2009 proposto da:
P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANGELO
EMO 106, presso lo studio dell’avvocato MAFALDA MATTA, rappresentata
e difesa dagli avvocati QUATTROMINI Giuliana, QUATTROMINI PAOLA,
giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope
legis;
– resistente –
avverso il decreto R.G. 54 911/06 della CORTE D’APPELLO di ROMA
dell’8.10.07, depositato il 15/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’11/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che P.S., con ricorso del 19 febbraio 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo tre motivi di censura, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma depositato in data 15 aprile 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso della P. – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, si è opposto al ricorso, ha respinto la domanda;
che il Ministro della giustizia si è costituito in giudizio;
che, in particolare, la domanda di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto – proposta con ricorso del 12 settembre 2006, era fondata sui seguenti fatti: a) la P., asseritamente creditrice di retribuzioni nei confronti del Fallimento della s.a.s. Grandi Magazzini ELLESSE di Luigi Sicilia aveva proposto – con ricorso del 27 settembre 2000 – domanda di insinuazione al passivo del Fallimento e – con ricorso del 5 febbraio 2004 – opposizione allo stato passivo dinanzi al Tribunale di Nola; b) il Tribunale adito non aveva ancora deciso la causa alla data di deposito della domanda per equa riparazione (12 settembre 2006);
che la Corte d’Appello di Roma, con il suddetto decreto impugnato – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha respinto la domanda “sia perchè tale periodo non è ancora decorso, sia perchè vi sono stati rinvii di circa 11 mesi a richiesta della stessa opponente ovvero per art. 309 c.p.c.”.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che con i motivi di censura – i quali possono essere esaminati per gruppi di questioni -, vengono denunciati come illegittimi: a) la considerazione dei rinvii ai fini della determinazione del periodo eccedente la ragionevole durata del processo presupposto (tre anni);
b) l’omessa applicazione dei parametri di liquidazione dell’indennizzo indicati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo;
e) l’omessa determinazione del periodo di ragionevole durata del processo presupposto;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che, come già rilevato, il Giudice a quo – dopo aver determinato in tre anni il periodo di tempo necessario per la definizione secondo ragionevolezza del processo presupposto -, ha respinto la domanda di equa riparazione “sia perchè tale periodo non è ancora decorso, sia perchè vi sono stati rinvii di circa 11 mesi a richiesta della stessa opponente ovvero per art. 309 c.p.c.”, fondando perciò il decreto su una duplice ratio decidendi, ciascuna delle quali è idonea, di per se sola, a sorreggere la decisione, e la prima delle quali presuppone che lo stesso Giudice ha ritenuto che il processo presupposto ha avuto inizio con il deposito del ricorso in opposizione allo stato passivo (5 febbraio 2004) e non già con il deposito della domanda di insinuazione allo stato passivo (27 settembre 2000);
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal momento che il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 389 e 13070 del 2007).
che nella specie, a fronte della decisione impugnata, la ricorrente ha censurato specificamente soltanto la seconda ratio decidendi – concernente la detrazione dei rinvii richiesti dalla parte dal periodo di irragionevole durata, mentre non ha specificamente criticato la prima (ed assorbente) ratio, concernente il dies a quo di durata del processo presupposto, cioè non ha specificamente dedotto che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte romana, il processo presupposto doveva considerasi iniziato con la domanda di insinuazione al passivo;
che, conseguentemente, ove anche la critica alla seconda ratio fosse ritenuta eventualmente meritevole di accoglimento, il decreto impugnato resterebbe pur sempre sorretto dalla prima ratio non impugnata;
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio, in quanto il Ministro della Giustizia si è limitato alla mera costituzione in giudizio, non svolgendo alcuna successiva difesa.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 11 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010