Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19111 del 01/08/2017


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Cassazione civile, sez. III, 01/08/2017, (ud. 23/02/2017, dep.01/08/2017),  n. 19111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 16435-2012 proposto da:

T.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DI VILLA

CARPEGNA 43 INT. 4 (ST. D.G.M.), presso lo studio

dell’avvocato PIETRINA SOPRANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MAURIZIO PERTILE giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SPA, in persona del

procuratore speciale Dott. T.R., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELL’UNIVERSITA’ 27, presso lo studio

dell’avvocato DIEGO PALAZZOLI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIETRO BAROLO giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

M.F., ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE;

– intimate –

Nonchè da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro – tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 17, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO TRIOLO, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI,

MAURO RICCI giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

T.Z., HELVETIA ASSICURAZIONI SPA, M.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1179/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/02/2017 dal Consigliere Dott. D’ARRIGO COSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MISTRI CORRADO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

e assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

udito l’Avvocato MASSIMO TEDESCO per delega non scritta;

udito l’Avvocato ALESSANDRO DI MIGLIO per delega non scritta.

Fatto

FATTO E DIRITTO

T.Z. convenne dinanzi al Tribunale di Treviso M.F. e la Helvetia Assicurazioni s.p.a. esponendo che, in data (OMISSIS), mentre a bordo del suo ciclomotore percorreva la Strada statale (OMISSIS), venne urtato dalla vettura Fiat Punto di proprietà e condotta dalla M., la quale omise di concedergli la dovuta precedenza. Ritenendo l’esclusiva responsabilità di costei, l’attore chiese la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti.

La Helvetia Assicurazioni s.p.a. si costituì in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Inoltre, con atto depositato il 3 dicembre 1999, intervenne volontariamente in causa l’I.N.P.S. deducendo di aver corrisposto all’attore la somma di Lire 21.904.963 per indennità di malattia, dal (OMISSIS), di cui chiese il rimborso.

Il Tribunale di Treviso, accertata l’esclusiva responsabilità della M., condannò i convenuti, in solido, al pagamento, in favore del T., di Euro 404.664,59, detratta la somma, riconosciuta a titolo di provvisionale, di Euro 32.151,98, maggiorata di interessi. Condannò i convenuti, in solido, al pagamento, in favore dell’I.N.P.S., di Euro 48.647,62, con rivalutazione monetaria e interessi, dalla data di ogni esborso al saldo effettivo.

La Helvetia Assicurazioni s.p.a. ha impugnato la sentenza.

La Corte d’appello, in parziale riforma, ha determinato il danno patrimoniale da lucro cessante del T. in Euro 55.777,32, oltre accessori, e ha disposto che dall’importo sopra determinato siano detratte le somme corrisposte dall’I.N.P.S., per complessivi Euro 48.547,63, attualizzate al maggio 2004.

Avverso tale decisione il T. ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da successiva memoria.

Hanno resistito, con separati controricorsi, la Helvetia Assicurazioni s.p.a. e l’I.N.P.S.; quest’ultimo ha proposto anche ricorso incidentale condizionato. La M., invece, non ha svolto attività difensiva.

La Corte, con ordinanza interlocutoria depositata il 28 ottobre 2015, ha rinviato la causa a nuovo ruolo, in attesa che le Sezioni Unite – cui era stata sottoposta analoga questione di diritto – si pronunciassero sulla problematica dei limiti dell’istituto della compensatio lucri cum damno, attinente la questione posta dal ricorso principale.

Il ricorso è stato quindi nuovamente fissato per l’udienza pubblica del 23 febbraio 2017, dove la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

Il collegio, riconvocatosi in data 18 luglio 2017, ha rilevato che la questione è stata nuovamente rimessa alle sezioni unite con plurime ordinanze di questa sezione.

Alla luce di tale circostanza, si ritiene opportuno rinviare la causa a nuovo ruolo.

PQM

 

rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 18 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2017

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