Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19110 del 28/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. trib., 28/09/2016, (ud. 14/07/2016, dep. 28/09/2016), n.19110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 12320/10 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliato in Napoli, P.za G.

Bovio n. 22, presso lo Studio dell’Avv. Ivan Filippelli, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 57/39/09 Tributaria Regionale della Campania,

marzo 2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14

luglio 2016 dal Consigliere Dott. BRUSCHETTA Ernestino;

udito l’Avv. dello Stato Roberto Palasciano, per la contro

ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CUOMO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con l’impugnata sentenza n. 57/39/09 depositata il 25 marzo 2009 la Commissione Tributaria Regionale della Campania respingeva l’appello di F.D. avverso la decisione n. 273/14/08 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che aveva rigettato il ricorso dallo stesso promosso contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava l’imposta di registro relativa alla “sentenza civile n. 11838/2003 del Tribunale di Napoli” e che riteneva dovuta dal contribuente nella sua qualità di erede della deceduta madre P.R..

In breve sintesi la sentenza della CTR era nel senso di condividere la decisione della CTP che aveva respinto l’eccezione del contribuente di non essere erede della madre e quindi di non essere soggetto passivo d’imposta.

Contro la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Ufficio resisteva con controricorso. Con i due motivi di ricorso – unitariamente rubricati in “Violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 3, per violazione, falsa applicazione ed erronea interpretazione dei principi di diritto successorio delle norme di legge e degli artt. 459, 470, 474, 475, 476, 588 e segg. c.c. (1^ motivo di ricorso) nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omessa o insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio (2^ motivo di ricorso)” – il contribuente addebitava alla CTR di aver erroneamente ritenuto che il contribuente fosse erede e quindi soggetto passivo d’imposta.

Il ricorso è inammissibile perchè – in violazione dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, che appunto li prescrive a pena di Inammissibilità – non sono stati formulati il quesito di diritto e la sintesi del fatto decisivo e controverso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 1.500,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA