Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19110 del 18/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 19110 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: SCODITTI ENRICO

sul ricorso 12709-2017 proposto da:
CARCURO MARIA, CARCURO CARMELA, CIMMINO TERESA,
CARCURO VITO, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e
difesi dall’avvocato ANTIMO LUCCI;
– ricorrenti contro
BALSAMO ANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ANGELO BARGONI 8, presso lo studio dell’avvocato
ALESSANDRA BALSAMO, rappresentato e difeso dall’avvocato
RAFFAELE PELLEGRINO;
– controricorrente avverso la sentenza n. 975/2017 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI, depositata il 27/04/2017;

Data pubblicazione: 18/07/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2018 dal Consigliere Dott. ENRICO

SCODITTI.

Ric. 2017 n. 12709 sez. M3 – ud. 12-06-2018
-2-

Rilevato che:
Antonio Balsamo convenne in giudizio innanzi al Tribunale di
Napoli Teresa Cimmino, Carmela Carcuro, Maria Carcuso e Vito
Carcuro chiedendo la dichiarazione di risoluzione del contratto di
locazione, concluso per uso diverso da quello abitativo, per decesso

pagamento dell’indennità di occupazione. Il Tribunale adito rigettò la
domanda. Avverso detta sentenza propose appello il Balsamo. Con
sentenza di data 27 aprile 2017 la Corte d’appello di Napoli accolse
l’appello, dichiarando risolto il contratto per intervenuto decesso del
conduttore e condannando gli appellati al rilascio dell’immobile ed al
pagamento dell’indennità di occupazione.
Osservò la corte territoriale che fondato era il motivo di appello
secondo cui vi era stata decadenza dei convenuti nel giudizio di primo
grado dalla facoltà di produrre documenti stante la tardiva
costituzione e che, benché tale motivo fosse sufficiente per
l’accoglimento del gravame, l’appello era fondato nel merito per le
seguenti ragioni: non era state provato da parte degli eredi del
conduttore Enrico Carcuro il possesso di titolo idoneo per la
continuazione dell’attività del conduttore medesimo (studio
odontoiatrico, implicante non solo il diploma di laurea, ma anche una
particolare specializzazione) ai sensi dell’art. 37 legge n. 392 del
1978; quanto al comodato stipulato fra il conduttore e la società
Miriana s.a.s. di Carcuro Carmela, bisognava considerare il divieto
contrattuale di concessione a terzi dell’immobile e l’assenza dei
presupposti della data certa, oltre il disconoscimento della conformità
della copia all’originale, disconoscimento che non postulava formule
sacramentali; la società di capitali, la quale era rimasta peraltro
estranea al giudizio, non poteva subentrare nel contratto, stante la
limitazione alla responsabilità patrimoniale derivante dall’essere
società a responsabilità limitata.

3

del conduttore, con condanna al rilascio dell’immobile ed al

Hanno proposto ricorso per cassazione Teresa Cimmino, Carmela
Carcuro, Maria Carcuso e Vito Carcuro sulla base di un unico
articolato motivo e resiste con controricorso la parte intimata. Il
relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il
Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le

Considerato che:
con l’unico articolato motivo si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 416, 447 bis, 437, 329, 214, 215, 216, 101,
102, 112 cod. proc. civ., 2704, 1322, 1591, 1362, comma 2, cod.
civ., 37 legge n. 392 del 1978, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 2 e
n. 3, cod. proc. civ.. Osserva parte ricorrente che causa petendi

e

petitum di cui alla domanda erano diversi da quanto disposto dal
giudice di appello e che erra il medesimo giudice di appello nel
ritenere che i documenti non fossero stati depositati contestualmente
alla comparsa di costituzione. Aggiunge che il giudice appello ha
errato anche con riferimento alla questione della certezza della data,
in quanto il contratto di comodato recava il numero e la data di
registrazione e che il disconoscimento del documento non era
avvenuto in modo rituale. Conclude nel senso che si era verificata
una chiara successione nel contratto.
Il motivo è inammissibile sotto più profili. Permane la

ratio

decidendi rappresentata dalla tardività della costituzione e relativa
produzione documentale, non incisa dal motivo con il quale si deduce
solo la contestualità ma non anche la tempestività di costituzione e
produzione, ratio quindi idonea a sostenere la decisione e tale da
rendere privo di decisività il resto della censura. Non risulta assolto
l’onere processuale previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc.
civ. con riferimento alla denuncia di ultrapetizione e con riferimento
alla certezza della data del documento per via della presenza della
registrazione (censura tuttavia priva di decisività stante il rilevato

4

comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

disconoscimento della conformità della copia all’originale senza
necessità di formule sacramentali – cfr. Cass. n. 28096 del 2007).
Non sono state impugnate due

rationes decidendi

(divieto

contrattuale di concessione a terzi dell’immobile ed impossibilità per
la società di capitali di subentrare nel contratto) con inevitabile

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio
2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi
dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha
aggiunto il comma 1 – quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dell’obbligo di versamento,
da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso. Condanna i ricorrenti al
pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro
200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il giorno 12 giugno 2018
Il Presidente

perdita di decisività delle censure proposte.

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