Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19110 del 15/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 15/09/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 15/09/2020), n.19110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 36498/2018 R.G. proposto da:

G.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Danilo Consorti,

con domicilio eletto in Roma, viale degli Orti Gianicolensi, n. 15;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona, n. 840/2018,

depositata l’11 giugno 2018;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 9 luglio 2020 dal Consigliere Emilio Iannello.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Ancona ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta da G.D. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per i danni subiti in data 27/4/2007, in occasione di una gita scolastica: danni che, nella domanda introduttiva, erano descritti come conseguenza del trauma subito (al braccio sinistro) per essere stato violentemente spinto da un compagno contro un sedile mentre si accingeva a scendere dall’autobus, per una sosta in un’area di servizio, ed erano pertanto ascritti a responsabilità del personale docente dell’istituto scolastico (OMISSIS) per culpa in vigilando ex art. 2048 c.c..

Premesso che l’istruttoria svolta “non ha consentito di raggiungere la prova sulla dinamica del sinistro” e che “l’unica circostanza pacifica emersa nel giudizio è che l’attore ha riportato un danno nel mentre scendeva dall’autobus”, la Corte territoriale ha rilevato che “non avendo l’attore provato il fatto a fondamento della domanda, non può trovare applicazione la responsabilità invocata dall’attore di cui all’art. 2048 c.c., comma 2, atteso che, alla luce della nota sentenza delle S.U. n. 9346 del 2002, essa implica che il minore provochi danni a terzi, essendo la norma concepita come propagazione della responsabilità in quanto, presumendo una culpa in educando o in vigilando chiama a rispondere genitori, tutori, precettori e maestri d’arte per il fatto illecito cagionato dal minore a terzi”.

Ha, inoltre, escluso che “il fatto storico dedotto nell’atto di citazione (possa) dal giudice d’ufficio essere ascritto nell’alveo della responsabilità contrattuale – in virtù del vincolo negoziale che si instaura tra l’allievo e la scuola e che impone uno specifico dovere di sorveglianza sulla integrità e sicurezza dell’alunno – in quanto, se è vero che la prova liberatoria dei soggetti obbligati alla sorveglianza dei minori, sia che si invochi la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048 c.c., comma 2 sia che si invochi la responsabilità contrattuale dell’art. 1218 c.c., non muta, è pur vero che nel caso di specie il fatto posto a fondamento della domanda risarcitoria, essendo stato specificamente individuato nel fatto illecito del terzo, non può ascriversi a responsabilità contrattuale della scuola atteso che ciò implicherebbe mutamento del fatto”.

2. Avverso tale decisione G.D. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, depositando controricorso.

3. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 2048 c.c., comma 2, per avere la Corte d’appello ritenuto che, in mancanza di prova della dinamica del sinistro, non potesse essere affermata la responsabilità del convenuto ai sensi di tale ultima norma.

Sostiene, in sintesi, che una volta dimostrato che l’evento di danno si era verificato durante la fase di affidamento al personale insegnante, incombeva sull’amministrazione convenuta l’onere di provare che lo stesso non fosse ascrivibile al fatto illecito di altro alunno, anch’egli affidato alla sorveglianza del personale docente.

Rileva quindi che: tale prova (della non ascrivibilità dell’evento a fatto illecito di altro alunno) non era stata acquisita, atteso che i testi escussi non avevano affermato ma nemmeno escluso che il G. fosse caduto perchè spinto; il Ministero, non essendosi costituito in primo grado, non aveva assolto l’onere, su di esso gravante ex art. 167 c.p.c., di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto azionato.

Richiamando a supporto il precedente di Cass. 16/02/2015, n. 3081, afferma che “presupposto della responsabilità dell’insegnante per il danno subito dall’allievo, nonchè fondamento del dovere di vigilanza sul medesimo, è la circostanza che costui gli sia stato affidato, sicchè chi agisce per il risarcimento deve dimostrare che l’evento dannoso si è verificato nel tempo in cui l’alunno era sottoposto alla sorveglianza del docente, restando indifferente che venga invocata la responsabilità contrattuale per negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza o la responsabilità extracontrattuale per omissione delle cautele necessarie”.

2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. per errata interpretazione della art. 1218 c.c.”.

Lamenta che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto ad essa non consentito qualificare diversamente il fatto posto a fondamento della domanda, riconducendolo all’art. 1218 c.c. e valutandolo, quindi, quale fonte di responsabilità contrattuale del Ministero convenuto.

Sostiene che “lo schema contrattuale di cui all’art. 1218 c.c..

consente al minore, e per esso alla sua famiglia, di agire per ottenere il risarcimento del danno subito sul semplice presupposto che lo stesso si sia verificato durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, sottraendolo così all’intero onere probatorio (fatto illecito, evento di danno, nesso causale, nonchè elemento soggettivo della condotta illecita) posto a carico dell’attore dall’art. 2043 c.c.”.

3. Il primo motivo è inammissibile.

Rimane anzitutto non spiegato il riferimento in rubrica al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, così come anche la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c..

L’illustrazione che ne viene data lascia chiaramente intendere che quello dedotto è, in tesi, vizio di sussunzione della fattispecie quale in concreto accertata nella fattispecie astratta di cui all’art. 2048 c.c., comma 2.

Si assume, infatti, che l’art. 2048 c.c., comma 2, porrebbe una presunzione di responsabilità a carico dei maestri e precettori operante per il solo fatto che l’evento dannoso si sia verificato nel tempo in cui gli allievi o apprendisti sono sottoposti alla loro vigilanza, tale per cui al danneggiato incomberebbe solo l’onere di provare che l’evento dannoso si è verificato in tale contesto temporale ed ai convenuti, per superare detta presunzione, quello invece di dimostrare che l’evento non è dipeso dal fatto illecito degli allievi o apprendisti o, in alternativa, di non aver potuto impedire il fatto.

Ne discenderebbe nella specie che la circostanza, pacifica in causa, dell’essersi l’evento dannoso verificato in occasione di gita scolastica nel mentre l’alunno era affidato alla vigilanza degli insegnanti, unitamente alla mancata prova della esatta dinamica del sinistro, basterebbe di per sè a giustificare l’applicazione di detta presunzione a carico dell’amministrazione convenuta.

La premessa maggiore di tale ragionamento, ossia la regola di giudizio che si sostiene avrebbe dovuto essere applicata, è però manifestamente erronea, e rende inammissibile la censura, ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., n. 1, poichè contrastante con la interpretazione della norma quale data dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Secondo tale interpretazione, infatti, consolidatasi a seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite ricordato dal giudice a quo (Cass. Sez. U 27/06/2002, n. 9346), la presunzione di responsabilità posta dall’art. 2048 c.c., comma 2, a carico dei precettori trova applicazione limitatamente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell’allievo nel tempo in cui è sottoposto alla loro vigilanza; essa non è, invece, invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l’allievo abbia, con la sua condotta, procurato a sè stesso.

Lo schema di responsabilità extracontrattuale delineato dalla norma, secondo detta interpretazione, individua dunque quale fatto costitutivo il fatto illecito produttivo di danno commesso dall’allievo (o apprendista) nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza, con la conseguenza che, secondo il generale criterio di riparto dell’onere probatorio dettato dall’art. 2697 c.c., incombe sul danneggiato, che intenda quella responsabilità far valere, l’onere di darne dimostrazione, non certo al convenuto quello di dimostrare che quel fatto costitutivo non si sia verificato.

L’assunto del ricorrente è, poi, ulteriormente errato nella parte in cui sembra riferire il requisito temporale (dell’essersi il fatto verificato nel tempo in cui è operante l’obbligo di vigilanza dei maestri e precettori) al danneggiato, laddove secondo detta interpretazione va correttamente riferito all’autore del danno (ossia all’allievo che, in quel contesto temporale, abbia cagionato il danno di cui il precettore o maestro è conseguentemente tenuto a rispondere).

E’ evidente, infatti, che se l’evento dannoso sia cagionato da un terzo non sottoposto alla vigilanza dell’insegnante, questi non potrà esserne chiamato a rispondere ex art. 2048 c.c.. Per converso l’identità o qualità del danneggiato non assume alcun ruolo nella delimitazione dello schema di responsabilità: i maestri o precettori rispondono del danno cagionato dal fatto illecito del loro allievo nei confronti di qualsiasi danneggiato (il quale può, ovviamente, essere anche altro allievo sottoposto alla vigilanza, ma trattasi di variabile non scriminante nella fattispecie legale).

Il precedente, richiamato in ricorso, di Cass. n. 3081 del 2015 non è idoneo a supportare la tesi censoria.

Esso si limita, invero, a evidenziare che presupposto comune alle differenti ipotesi di responsabilità dell’insegnante per i danni che l’alunno subisce – contrattuale, ex art. 1218 c.c., ed extracontrattuale, ex art. 2048 c.c. – è che l’evento dannoso si sia verificato nel periodo di tempo in cui l’alunno è sottoposto alla vigilanza dell’insegnante (nel caso allora esaminato tale rilievo risultò dirimente per confermare la decisione di rigetto della pretesa risarcitoria in quanto riferita ad evento verificatosi al di fuori dell’orario scolastico), ma non afferma anche che, nella fattispecie di responsabilità ex art. 2048 c.c., questo sia l’unico presupposto.

E’ infine evocato malamente, in ricorso, il principio di non contestazione, trattandosi di giudizio svoltosi, in primo grado, nella contumacia del convenuto; anche per tale parte il motivo si appalesa, dunque, inammissibile perchè in contrasto con pacifica interpretazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, imposta del resto chiaramente dal suo contenuto letterale (“Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonchè i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”).

4. Il secondo motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare l’art. 2048 c.c. e l’art. 1218 c.c. prevedono due ipotesi di responsabilità alternative, non solo per il diverso regime giuridico fra responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale, ma perchè diversi sono i presupposti fattuali cui esse sono ancorate (v., in motivazione, Cass. 13/10/2017, n. 24092).

Infondatamente pertanto sono dal ricorrente invocati i poteri del giudice di autonoma qualificazione giuridica della fattispecie, essendo questa consentita con il limite che restino fermi petitum e causa petendi individuati in domanda.

Va in tal senso ribadito il principio, pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ed al quale correttamente si è attenuto il giudice a quo, secondo cui “il giudice d’appello può dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella data dal giudice di primo grado o prospettata dalle parti, avendo egli il potere dovere di inquadrare nell’esatta disciplina giuridica gli atti e i fatti che formano oggetto della controversia, anche in mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purchè nell’ambito delle questioni riproposte col gravame e col limite di lasciare inalterati il petitum e la causa petendi e di non introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto” (v. ex multis Cass. 31/07/2015 n. 16213; 11/09/2007, n. 19090; 23/02/2006, n. 4008; 07/12/2005, n. 26999).

Nella specie non risulta impugnato l’accertamento della Corte che fatto costitutivo della domanda era il fatto illecito di altro allievo (e non un danno autoprocurato dal danneggiato, che avrebbe consentito la qualificazione ex art. 1218 c.c.). Una siffatta origine della caduta (spinta di un compagno) è anzi pacificamente riferita anche nella parte espositiva dell’odierno ricorso.

5. Questo deve essere pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.100 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2020

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