Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 19110 del 06/09/2010
Cassazione civile sez. I, 06/09/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 06/09/2010), n.19110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19065/2009 proposto da:
M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO BOCCEA 34,
presso lo studio dell’avvocato PERA MARIA TERESA, rappresentata e
difesa dall’avvocato CAVARRETTA Silvano, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA di REGGIO CALABRIA, QUESTURA di REGGIO CALABRIA;
– intimate –
avverso il provvedimento n. 1798/09 del GIUDICE DI PACE di CROTONE,
del 18/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’1/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
p.1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è del seguente tenore: “1.- M.M. ha proposto ricorso per cassazione – affidato ad un solo motivo – contro il decreto con il quale il Giudice di pace di Crotone ha convalidato il provvedimento di trattenimento del ricorrente ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, nonchè il provvedimento di espulsione del Prefetto.
Gli intimati non hanno svolto difese.
2.- Il ricorso appare inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., perchè l’unico motivo di ricorso (con il quale è denunciata violazione di legge) si conclude con il seguente quesito di diritto:
se il Giudice di pace, competente per la convalida del provvedimento di trattenimento emesso dal Questore a seguito di provvedimento di espulsione dal territorio nazionale da parte del Prefetto, possa convalidare lo stesso, nonostante l’illegittimità formale del decreto di espulsione, privo degli elementi necessari a garantire il diritto di difesa del ricorrente, in quanto emesso in violazione della normativa in materia.
Per contro, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito; b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. E’, pertanto, inammissibile il ricorso contenente un quesito di diritto che si limiti a chiedere alla S.C. puramente e semplicemente di accertare se vi sia stata o meno la violazione di una determinata disposizione di legge (Sez. 3^, Ordinanza n. 19769 del 17/07/2008).
Nella concreta fattispecie neppure sono indicate le disposizioni di legge che si assumono violate”.
p.2. – Il Collegio condivide e fa proprie le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2010